# REGOLAMENTO (CE) N. 163/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo di base e l'importo del contributo stesso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^2] , in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che, se l'ammontare del contributo di base o l'ammontare del contributo B sono inferiori all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del suddetto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l'importo massimo del contributo in causa e l'ammontare del contributo di base o del contributo B da riscuotere. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero [^3] , continua ad essere applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006 e prevede che gli importi da versare sopra citati siano fissati contemporaneamente agli importi dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura.

**(2)** Per la campagna 2005/2006, il regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero [^4] , ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Il regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero [^5] , ha fissato il contributo di base a 1,0022 % e non ha fissato alcun contributo B. In ragione di tali differenze occorre fissare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole A e B della qualità tipo.

**(3)** Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole sono fissati, per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, a 0,492 EUR per la barbabietola A e a 18,372 EUR per la barbabietola B.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

[^2] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 ( [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) ).

[^4] [GU L 205 del 6.8.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_205_R_TOC) .

[^5] Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ().
[^3]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 ().
[^4]: .
[^5]: Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.