# REGOLAMENTO (CE) N. 147/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il Consiglio ha adottato regolamenti che stabiliscono, per il 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^2] .

**(2)** A seguito di indagini nazionali effettuate nel 2005 e nel 2006 dal Regno Unito, il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato alla Commissione di aver superato in determinate zone, nel periodo 2001-2004, le possibilità di cattura ad essi assegnate per lo sgombro (Regno Unito e Irlanda) e per l'aringa (Regno Unito).

**(3)** Nel 2006, a seguito della pubblicazione del regolamento [^3] recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio [^4] , il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione un ulteriore quantitativo di sgombro catturato in eccesso nel 2005.

**(4)** A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede a una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.

**(5)** Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico sia ambientale e sociale.

**(6)** Visto che il superamento delle possibilità di pesca ha interessato diverse annate e considerata la necessità di tener conto della situazione socioeconomica dei rispettivi settori alieutici degli Stati membri interessati e di limitare quanto più possibile ripercussioni negative su tali settori, è opportuno che la detrazione dei quantitativi catturati in eccesso sia distribuita su un periodo superiore ad un anno.

**(7)** I contingenti per lo sgombro sono andati diminuendo nel periodo 2001-2004. Al fine di evitare che le detrazioni producano un impatto sproporzionato, è necessario applicare un fattore di correzione ai quantitativi da detrarre dai contingenti di sgombro per i quantitativi pescati in eccesso dal 2001 al 2004.

**(8)** Il quantitativo supplementare di sgombro catturato in eccesso dal Regno Unito nel 2005 va detratto dal contingente del Regno Unito per il 2007.

**(9)** Il totale ammissibile di catture per lo sgombro e l'aringa sarà basato nei prossimi anni su pareri scientifici che terranno conto dell'adeguamento delle catture risultante dalla riduzione dei contingenti; il sistema di detrazione sarà pertanto conforme ai pareri scientifici.

**(10)** Il fattore di correzione dovrebbe corrispondere al totale ammissibile di catture per lo sgombro relativo al 2006, espresso in percentuale del totale ammissibile di catture medio per il periodo 2001-2004.

**(11)** Inoltre, al fine di evitare ripercussioni sfavorevoli sul piano socioeconomico, è necessario che i quantitativi da detrarre annualmente non superino una determinata percentuale del contingente annuale. È opportuno fissare tale percentuale al 15 %.

**(12)** Nel caso in cui il quantitativo da detrarre per un determinato anno superi il 15 % del contingente annuale, il periodo su cui è effettuata la detrazione sarà prolungato al fine di ricondurla al 15 % o al di sotto di tale percentuale.

**(13)** Gli Stati membri interessati hanno chiesto che il quantitativo detratto da determinati contingenti nel 2007 sia inferiore ai quantitativi detratti negli anni 2008-2012.

**(14)** Il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I contingenti di sgombro ( *Scomber scombrus* ) e aringa ( *Clupea harengus* ) assegnati all'Irlanda e al Regno Unito per gli anni 2007-2012 sono ridotti in conformità degli allegati I e II.

## **Articolo 2**

I quantitativi detratti annualmente non devono superare il 15 % del contingente annuale.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio ( [GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_334_R_TOC) ); regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio ( [GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_347_R_TOC) ); regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio ( [GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_356_R_TOC) ); regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio ( [GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_344_R_TOC) ); regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio ( [GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_012_R_TOC) ).

[^3] Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione ( [GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_130_R_TOC) ).

[^4] [GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_115_R_TOC) .

Detrazioni dai contingenti 2007-2012

| Paese | Specie | Codice dello stock | Zona | Superamento delle possibilità di pesca 2001-2004 | Fattore di correzione<br>n.a. = non applicabile | Detrazione totale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | Sgombro<br>( *Scomber scombrus* ) | 2CX14 | II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 112 546 | 0,734 | 82 609 | 12 391,3 | 14 043,5 | 14 043,5 | 14 043,5 | 14 043,5 | 14 043,5 |
| UK | Aringa<br>( *Clupea harengus* ) | 5B6ANB | Vb, VIa N (acque CE), VIb | 10 349 | n.a. | 10 349 | 1 552,4 | 1 759,3 | 1 759,3 | 1 759,3 | 1 759,3 | 1 759,3 |
| UK | Aringa<br>( *Clupea harengus* ) | 4AB | IV a nord di 53° 30' N | 33 485 | n.a. | 33 485 | 5 022,8 | 5 692,5 | 5 692,5 | 5 692,5 | 5 692,5 | 5 692,5 |
| UK | Aringa<br>( *Clupea harengus* ) | 1/2 | I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2. | 127 | n.a. | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IE | Sgombro<br>( *Scomber scombrus* ) | 2CX14 | II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 33 486 | 0,734 | 24 578,7 | 3 686,8 | 4 178,4 | 4 178,4 | 4 178,4 | 4 178,4 | 4 178,4 |

Detrazioni dai contingenti 2007-2012

| Paese | Specie | Codice dello stock | Zona | Superamento delle possibilità di pesca 2005 | Fattore di correzione<br>n.a. = non applicabile | Detrazione totale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | Sgombro<br>( *Scomber scombrus* ) | 2CX14 | II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 5 090 | n.a. | 5 090 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[^1]: .
[^2]: Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio (); regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio (); regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio (); regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio (); regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio ().
[^3]: Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione ().
[^4]: .