# REGOLAMENTO (CE) N. 115/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 per quanto riguarda il versamento al bilancio comunitario degli importi addebitati per le eccedenze di zucchero non eliminate dal mercato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [^1] , l'importo da addebitare ai suddetti Stati membri per le eccedenze non eliminate dal mercato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento deve essere versato al bilancio comunitario in quattro rate di pari importo entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009.

**(2)** La decisione 2006/776/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate [^2] , ha fissato gli importi da addebitare a ciascuno Stato membro per le eccedenze di zucchero determinate dal regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia [^3] , in relazione alle quali non è stata fornita una prova adeguata di eliminazione entro il 31 marzo 2006.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità [^4] , i diritti accertati conformemente all'articolo 2 del medesimo regolamento sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

**(4)** Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 60/2004, gli Stati membri interessati dovevano fornire alla Commissione la prova dell'eliminazione delle eccedenze entro il 31 marzo 2006. In alcuni casi, tuttavia, è stato necessario chiedere informazioni supplementari circa le prove presentate. A causa dei ritardi con cui sono pervenute dette informazioni supplementari e del tempo richiesto per una loro analisi approfondita, non è stato possibile comunicare agli Stati membri interessati gli importi da versare entro il 31 ottobre 2006. Di conseguenza, per conformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, occorre modificare il termine fissato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 per il pagamento della prima rata.

**(5)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 60/2004.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 60/2004, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1 o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % dell'importo totale è versata al bilancio comunitario entro il 31 gennaio 2007, il 31 dicembre 2007, il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006 è presa in considerazione la totalità dell'importo.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_009_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2005 ( [GU L 269 del 14.10.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_269_R_TOC) ).

[^2] [GU L 314 del 15.11.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_314_R_TOC) .

[^3] [GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_138_R_TOC) .

[^4] [GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_130_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 ( [GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_352_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 ().