# DIRETTIVA 2007/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie *Galega orientalis* Lam.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 *bis* ,

considerando quanto segue:

**(1)** La *Galega orientalis* Lam. è una pianta foraggera ampiamente coltivata in alcuni Stati membri, che ha un ruolo importante nel miglioramento della qualità dei mangimi per gli animali d’allevamento.

**(2)** La specie in questione non rientra però nel campo di applicazione della direttiva 66/401/CEE sulle regole uniformi per la certificazione delle sementi ed non può pertanto circolare liberamente sul territorio comunitario.

**(3)** Giacché risponde a tutte le condizioni per la certificazione pertinenti, sarebbe pertanto opportuno includere la *Galega orientalis* Lam. nell’elenco che figura alla direttiva 66/401/CEE.

**(4)** I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.b), tra le voci « *Leguminose* » e « *Hedysarum coronarium* L. Sulla» è inserita la seguente voce: « *Galega orientalis* Lam. galega foraggera»;

2) nell’articolo 3, paragrafo 1, tra la voci « *Festuca rubra* L. *x Festulolium* » e « *Lolium multiflorum* Lam.» è stata inserita la seguente voce: « *Galega orientalis* Lam. galega foraggera»;

3) gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Recepimento

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_125_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE ( [GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_014_R_TOC) ).

**1.** L’allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue: a) nella sezione I, punto 2.A, nella tabella «SEMENTI CERTIFICATE», tra le voci « *LEGUMINOSAE* » e « *Hedysarum coronarium* » è inserita la riga seguente: Specie Germinazione Purezza analitica Tenore massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito alla colonna 4 dell’allegato III (totale per colonna) Condizioni relative al contenuto di semente di lupino di colore diverso e di semente di lupino bianco amaro Facoltà germinativa minima (% di seme puro) Tenore massimo di semi duri (% di seme puro) Tenore di purezza analitica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso) Totale Singola specie *Agropyron repens* *Alopecurus myosuroides* *Melilotus* spp. *Raphanus raphanistrum* *Sinapis arvensis* *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* *Cuscuta* spp. *Rumex* spp. invece di *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « *Galega orientalis* Lam. 60 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 0 0 (l) (m) 10 (e)» b) Nella sezione II, punto 2.A, nella tabella «SEMENTI DI BASE», tra le voci « *LEGUMINOSAE* » e « *Hedysarum coronarium* » è inserita la riga seguente: Specie Tenore massimo di semi di altre specie di piante Altre norme o condizioni Totale (% in peso) Il contenuto in un campione del peso stabilito nella colonna 4 dell’allegato III espresso in cifre (totale per colonna) Singola specie *Rumex* spp. invece di *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* *Agropyron repens* *Alopecurus myosuroides* *Melilotus* spp. 1 2 3 4 5 6 7 8 « *Galega orientalis* Lam. 0,3 20 2 (e) (j)»

**2.** Nella tabella dell’allegato III la riga seguente è inserita tra le voci « *LEGUMINOSAE* » e « *Hedysarum coronarium* »: Specie Peso massimo di un lotto (in tonnellate) Peso minimo del campione prelevato da un lotto (in grammi) Peso del campione per i dosaggi espressi in cifre come descritto alle colonne da 12 a 14 dell’allegato II, sezione I, punto 2.A, e alle colonne da 3 a 7 dell’allegato II, sezione II, punto 2.A (in grammi) 1 2 3 4 « *Galega orientalis* Lam. 10 250 200 »

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE ().