# DIRETTIVA 2007/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

**(1)** I composti del fluoro sono elencati nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE e sono soggetti alle limitazioni e condizioni ivi indicate. Il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) è del parere che, se la sola fonte di esposizione al fluoruro sia il dentifricio contenente fluoro tra 1 000-1 500 ppm, esiste una preoccupazione minima che i bambini di età inferiore ai sei anni possano sviluppare la fluorosi, a condizione che tali dentifrici siano utilizzati seguendo le raccomandazioni. Quindi vanno modificati i numeri d’ordine da 26 a 43 e i numeri d’ordine 47 e 56 dell’allegato III, parte 1.

**(2)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

**(3)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione ( [GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_101_R_TOC) ).

Ai numeri d’ordine da 26 a 43 e ai numeri d’ordine 47 e 56 della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte 1, è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che “possono essere usati soltanto da persone adulte”), è d’obbligo la seguente etichettatura: “Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.” »

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione ().