# DIRETTIVA 2007/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^1] , e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE [^2] è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE di tipo istituito dalla direttiva 70/156/CEE.

**(2)** La direttiva 2006/40/CE stabilisce che i veicoli attrezzati con impianti di condizionamento d'aria progettati per contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 siano oggetto di omologazione per quanto riguarda le emissioni degli impianti di condizionamento d'aria.

**(3)** In seguito all'introduzione di tale procedimento di omologazione CE di tipo e dell'adozione del regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli, e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria [^3] , è necessario aggiungere nuovi elementi all'elenco esaustivo dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE e ai requisiti relativi al documento d'informazione per l'omologazione CE di tipo di veicolo dell'allegato III di tale direttiva.

**(4)** Al fine di garantire la coerenza del procedimento di omologazione CE di tipo, i nuovi requisiti introdotti dalla presente direttiva devono essere applicati a decorrere dalla stessa data delle misure adottate conformemente alla direttiva 2006/40/CE e al regolamento (CE) n. 706/2007.

**(5)** La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

**(6)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE sono modificati conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 gennaio 2008, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi a quanto disposto dalla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva. Applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 gennaio 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_161_R_TOC) .

[^3] Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1) All'allegato I sono inseriti i seguenti punti: 9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: … 9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale riscaldamento globale superiore a 150: SÌ / NO ( 1 ) 9.10.8.2. Se SÌ, rispondere ai seguenti punti: 9.10.8.2.1. Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d'aria con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale dei componenti a tenuta: 9.10.8.2.2. Perdite del sistema di condizionamento d'aria: 9.10.8.2.3. In caso di prove di componenti: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle rispettive perdite annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio, numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc.): … 9.10.8.2.4. In caso di prova di veicolo: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle perdite rispettive annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc): … 9.10.8.3. Perdita globale in g/anno del sistema completo: …»

2) All'allegato II sono inseriti i seguenti punti: 9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: … 9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SÌ / NO ( 1 ) Se la risposta è sì, perdita globale in g/anno del sistema completo: …»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE ().
[^2]: .
[^3]: Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.