# DIRETTIVA 2007/29/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [^2] si applica dal 1 o luglio 2007. Esso è applicabile agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, fatte salve le norme specifiche stabilite dalla direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso [^3] .

**(2)** La direttiva 96/8/CE dispone che l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti oggetto di tale direttiva non contengano alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.

**(3)** A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 riguardo agli alimenti è consentito fornire, a determinate condizioni, indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento in particolare alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.

**(4)** L’evoluzione delle proprietà e della gamma dei prodotti permette di autorizzare le indicazioni sulla salute relative alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà, purché si basino su dati scientifici generalmente accettati e siano ben comprese dal consumatore medio.

**(5)** Tale argomentazione è tanto più pertinente per i prodotti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Pertanto non è più opportuno vietare dette indicazioni purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

**(6)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

All’articolo 5 della direttiva 96/8/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non contengono alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego.»

## **Articolo 2**

Recepimento

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o luglio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_186_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_404_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 12 dell’8.1.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_012_R_TOC) .

[^3] [GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_055_R_TOC) .

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: ; rettifica nella .
[^3]: .