# DIRETTIVA 2007/12/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2007

che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^2] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

**(2)** Le quantità massime di residui (LMR) rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

**(3)** Le quantità massime di residui di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE devono essere rivisti periodicamente e possono essere modificati per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di penconazolo, benomil e carbendazim che porteranno a una modifica di tali quantità.

**(4)** L'esposizione dei consumatori nel corso della vita a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità [^3] .

**(5)** L'esposizione acuta dei consumatori al benomil e al carbendazim, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari [^4] . Sulla base della valutazione dell'assunzione giornaliera, occorre stabilire le LMR di tali antiparassitari per impedire il superamento della DAR. Nel caso delle altre sostanze, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

**(6)** Nel caso di nuove LMR di benomil e di carbendazim sugli agrumi, il richiedente si è impegnato a fornire gli ulteriori dati richiesti entro il dicembre 2007. I dati già disponibili mostrano che le LMR proposte sono sicuri per i consumatori.

**(7)** Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

**(8)** È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

**(9)** La direttiva 90/642/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

**(10)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato II della direttiva 90/642/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 agosto 2007.

**2.** Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**3.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione ( [GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_311_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/6/CE della Commissione ( [GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_043_R_TOC) ).

[^3] Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[^4] Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\_ppp\_en.html

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, le colonne per penconazolo, benomil e carbendazim sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Penconazolo Somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim «1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 0,05 0,5 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 0,1 Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altro iii) POMACEE 0,2 0,2 Mele Pere Cotogne Altro iv) DRUPACEE Albicocche 0,1 0,2 Ciliegie 0,5 Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) 0,1 0,2 Prugne 0,5 Altro 0,05 0,1 v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e da vino 0,2 Uve da tavola 0,3 Uve da vino 0,5 b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 0,5 0,1 c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,05 0,1 More More di rovo More-lamponi Lamponi Altro d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) 0,1 Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) 0,5 Uva spina Altro 0,05 e) Bacche e frutti selvatici 0,05 0,1 vi) VARIE 0,05 Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive (da tavola) Olive (da olio) Papaia 0,2 Passiflore Ananas Melograni Altro 0,1 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) RADICI E TUBERI 0,05 0,1 Bietola rossa (o da orto) Carote Sedani rapa Manioca Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altro ii) ORTAGGI A BULBO 0,05 0,1 Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altro iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori 0,1 0,5 Peperoni 0,2 Melanzane 0,1 0,5 Gombo 2 Altro 0,05 0,1 b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0,1 0,1 Cetrioli Cetriolini Zucchine Altro c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,1 0,1 Meloni Zucche Cocomeri Altro d) Mais dolce 0,05 0,1 iv) CAVOLI 0,05 a) Cavoli a infiorescenza 0,1 Cavoli broccoli (compreso “calabrese”) Cavolfiori Altro b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles 0,5 Cavoli cappucci Altro 0,1 c) Cavoli a foglia 0,1 Cavoli cinesi Cavoli ricci Altro d) Cavoli rapa 0,1 v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE 0,05 0,1 a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola (indivia a foglie larghe) Rucola Foglie e steli di brassica Altro b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altro c) Crescione acquatico d) Cicoria witloof e) Erbe Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altro vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi) 0,05 Fagioli (con baccello) 0,2 Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) 0,2 Piselli (senza baccello) Altro 0,1 vii) ORTAGGI A STELO (freschi) 0,1 Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi 0,2 Porri Rabarbaro Altro 0,05 viii) FUNGHI 0,05 0,1 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. **Leguminose** 0,05 0,1 Fagioli Lenticchie Piselli Lupini Altro 4. **Semi oleaginosi** 0,05 Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia 0,2 Semi di senape Semi di cotone Semi di canapa Altro 0,1 5. **Patate** 0,05 0,1 Patate precoci Patate tardive 6. **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati di *Camellia sinensis* )** 0,1 0,1 7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata** 0,5 0,1

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa di dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, gli LMR saranno ritirati mediante una direttiva o un regolamento.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/6/CE della Commissione ().
[^3]: Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
[^4]: Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\_ppp\_en.html