# REGOLAMENTO (CE) N. 2005/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 [^2] , in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Apertura

**(1)** Il 12 aprile 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») [^3] , la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan.

**(2)** Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 marzo 2006 dal Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques («CIRFS» o «il denunziante») a nome dei produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria totale di fibre di poliesteri in fiocco (FPF). La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

**2.** Misure in vigore

**(3)** Nel marzo 2005, con il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio [^4] , quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita ed ha modificato i dazi antidumping esistenti sullo stesso prodotto originario della Corea del Sud. Sono inoltre in vigore misure antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia [^5] .

**3.** Parti interessate dal procedimento

**(4)** La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Malesia e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, così come i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, il denunziante e tutti i produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

**(5)** In considerazione del numero elevato di produttori esportatori taiwanesi elencati nella denuncia, come pure del numero elevato di produttori ed importatori comunitari di fibre di poliesteri in fiocco, nell'avviso di apertura era stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

**(6)** Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori di Taiwan e i produttori e importatori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative alle fibre di poliesteri in fiocco durante il periodo dell'inchiesta tra il 1 o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 [«periodo dell'inchiesta» (PI)].

**(7)** Nel caso di Taiwan, nove società hanno risposto al questionario relativo al campionamento. Di queste, otto hanno dichiarato vendite all'esportazione verso la Comunità durante il PI e quattro, che rappresentano oltre l'80 % del volume di esportazioni dichiarato verso la Comunità durante il PI sono state inserite nel campione. La selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Le autorità taiwanesi sono state consultate, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non hanno mosso obiezioni. Il campione definitivo risulta quindi composto dalle seguenti società:

— Far Eastern Textile Ltd.

— Nan Ya Plastics Corporation

— Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

— Tuntex Distinct Corporation e la società collegata Tuntex Synthetic Corporation

**(8)** Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità europea, si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste in tempo debito solo tre importatori indipendenti. Non è stato pertanto necessario ricorrere al metodo del campionamento. Dei tre importatori indipendenti, destinatari del questionario, due non hanno collaborato, rifiutando di compilare integralmente il questionario trasmesso loro.

**(9)** Quanto ai produttori comunitari, solo tre di loro si sono manifestati, hanno fornito in tempo debito le informazioni richieste ed hanno risposto al questionario. Non è stato pertanto necessario ricorrere al metodo del campionamento.

**(10)** La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e/o a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario due produttori esportatori malesi, quattro produttori esportatori taiwanesi compresi nel campione, un'impresa collegata con un produttore esportatore di Taiwan, nonché tre produttori comunitari, un importatore indipendente, un fornitore di materie prime e sette utilizzatori.

**(11)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

| a) | —: Advansa GmbH, Hamm, Germania | — | Advansa GmbH, Hamm, Germania | — | Wellman International Ltd., Kells, Irlanda | — | La Seda de Barcelona, Barcelona, Spagna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Advansa GmbH, Hamm, Germania |  |  |  |  |  |  |
| — | Wellman International Ltd., Kells, Irlanda |  |  |  |  |  |  |
| — | La Seda de Barcelona, Barcelona, Spagna |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: SIMP SPA, Verrone, Italia | — | SIMP SPA, Verrone, Italia |
| --- | --- | --- | --- |
| — | SIMP SPA, Verrone, Italia |  |  |

| c) | —: Tharreau Industries, Chemillé, Francia | — | Tharreau Industries, Chemillé, Francia | — | Libeltex, Meulebeke, Belgio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Tharreau Industries, Chemillé, Francia |  |  |  |  |
| — | Libeltex, Meulebeke, Belgio |  |  |  |  |

| d) | —: Hualon Corporation(M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur | — | Hualon Corporation(M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur | — | Penfibre Sdn. Bhd., Penang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Hualon Corporation(M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur |  |  |  |  |
| — | Penfibre Sdn. Bhd., Penang |  |  |  |  |

| e) | —: Far Eastern Textile Ltd., Taipei | — | Far Eastern Textile Ltd., Taipei | — | Nan Ya Plastics Corporation, Taipei | — | Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei | — | Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County, e la società collegata Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Far Eastern Textile Ltd., Taipei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Nan Ya Plastics Corporation, Taipei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County, e la società collegata Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.** Periodo dell'inchiesta

**(12)** L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2002 e la fine del PI («periodo considerato» o «periodo dell'inchiesta relativa al pregiudizio» («PIP»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**5.** Prodotto in esame

**(13)** Il prodotto in esame sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 . Solitamente, ci si riferisce a tale prodotto con il nome di fibre di poliesteri in fiocco (FPF).

**(14)** Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessili. Il consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, previa mescolatura con altre fibre quali cotone o lana, e le lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini, sedili per automobili e giacche.

**(15)** Il prodotto viene venduto in diversi tipi, distinguibili per caratteristiche quali il peso, la compattezza, la lucentezza e il trattamento al silicone, per l'appartenenza a diverse famiglie di prodotto, classificate in base alla presenza di fibre a sezione rotonda, cave, a due componenti o alla natura speciale della fibra, come nei casi delle fibre colorate o delle fibre a sezione trilobale. Dal punto di vista della produzione, si può distinguere tra FPF vergini, prodotte direttamente da materie prime, e FPF rigenerate, prodotte da poliesteri riciclati. Infine, dal punto di vista della qualità, si può distinguere tra qualità inferiore e qualità superiore.

**(16)** L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame definito al considerando 13, presentano, nonostante le differenze a livello dei parametri descritti al considerando precedente, le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

**6.** Prodotto simile

**(17)** Il prodotto in esame e le fibre di poliesteri in fiocco prodotti e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità e le fibre di poliesteri in fiocco prodotte e vendute sul mercato interno di entrambi i paesi esportatori presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse applicazioni. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

**7.** Metodologia generale

**(18)** La metodologia generale è illustrata di seguito. La successiva esposizione delle risultanze in materia di dumping relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore.

7.1. Valore normale

**(19)** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di FPF realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume complessivo fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore in questione nella Comunità.

**(20)** La Commissione ha successivamente individuato i tipi di PSF venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per quanto riguarda l'esame basato sul tipo di prodotto, come indicato al considerando 17, la Commissione ha considerato come direttamente comparabili i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati che fossero simili per origine, denaro, composizione, sezione, lucentezza, colore, trattamento al silicone, qualità e applicazioni.

**(21)** Per ciascuno dei tipi di fibre di poliesteri in fiocco venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di fibre di poliesteri in fiocco sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di fibre di poliesteri in fiocco di tipo comparabile esportate nella Comunità.

**(22)** La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di FPF, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del tipo in questione di FPF.

**(23)** Se il volume delle vendite di un tipo di fibre di poliesteri in fiocco a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell'inchiesta, remunerative o meno.

**(24)** Se il volume delle vendite remunerative di fibre di poliesteri in fiocco rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale veniva basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume di vendite totali per quel tipo di prodotto.

**(25)** Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che quindi il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato come base per la determinazione del valore normale.

**(26)** Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. In questi casi e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e di un ragionevole margine di utile.

**(27)** A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute da ciascuno dei produttori esportatori interessati e i profitti da essi realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

**(28)** Le spese generali, amministrative e di vendita sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili se i volumi delle vendite interne della società in esame sono risultati rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

**(29)** Nei casi in cui tali condizioni non sono state soddisfatte, la Commissione ha esaminato l'opportunità di utilizzare dati relativi ad altri esportatori o produttori attivi sul mercato interno del paese di origine, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base. Nel caso dell'esistenza di dati attendibili relativi ad un solo produttore esportatore, è stato impossibile calcolare la media, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, e la Commissione ha valutato se potevano essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), relative all'utilizzo, per il produttore o l'esportatore in questione, di dati sulla produzione e sulla vendita della stessa categoria generale di prodotto. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili e non fossero forniti dal produttore esportatore, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, ovverosia in base a qualsiasi altro metodo appropriato.

7.2. Prezzo all'esportazione

**(30)** Dal momento che tutte le esportazioni venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, cioè sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

7.3. Confronto

**(31)** Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

7.4. Margini di dumping

**(32)** In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, per quanto riguarda i produttori esportatori, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo quanto illustrato sopra.

**(33)** È prassi costante della Commissione considerare i produttori esportatori collegati o i produttori appartenenti allo stesso gruppo come un'entità unica ai fini della determinazione del margine di dumping, e, quindi, calcolare un margine di dumping unico per questi produttori. Questa prassi è dovuta, in particolare, al fatto che margini di dumping individuali potrebbero incoraggiare l’elusione delle misure antidumping, e renderle in tal modo inefficaci, consentendo ai produttori esportatori collegati di effettuare le loro esportazioni verso la Comunità tramite la società con il margine di dumping individuale più basso.

**(34)** Conformemente a tale prassi, i produttori esportatori collegati appartenenti allo stesso gruppo sono considerati come un'entità unica, attribuendo un margine di dumping unico, calcolato in base alla media ponderata dei margini di dumping dei produttori che hanno collaborato nel rispettivo gruppo.

**(35)** Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, ma non sono stati inclusi nel campione, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società del campione.

**(36)** Per i produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, il grado di omessa collaborazione è stato stabilito confrontando il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato e le statistiche Eurostat sul volume equivalente delle importazioni nel corso del periodo dell'inchiesta.

**(37)** Dato il grado modesto di collaborazione di entrambi i paesi esportatori (le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato in ciascun paese esportatore rappresentava l'80 % o meno del volume di importazioni dallo stesso paese), il margine di dumping residuo è stato determinato in base alla media delle operazioni, caratterizzate dal più elevato margine di dumping, effettuate in quantità rappresentative dai produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha ritenuto necessario adottare questo metodo anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione, nonché in considerazione del fatto che nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping ad un livello inferiore.

7.5. Malesia

**(38)** Hanno risposto al questionario due produttori esportatori.

7.5.1. Valore normale

**(39)** Le vendite del prodotto simile realizzate sul mercato interno da uno dei produttori esportatori che hanno collaborato non sono risultate sufficientemente rappresentative;

**(40)** in questo caso, pertanto, il valore normale è stato costruito secondo il metodo illustrato al considerando 26.

**(41)** L'inchiesta ha rivelato che i costi di produzione denunciati dalla società erano sottostimati in quanto i costi generali dell'industria (ammortamento, spese di affitto, salari e manutenzione inclusi), effettivamente sostenuti durante il PI, sono stati riclassificati in SGAV. La società ha giustificato tale prassi con la necessità di tener conto del basso tasso di utilizzazione dei suoi impianti di produzione. Tuttavia, i costi effettivamente sostenuti includono anche i costi generali dell'industria riclassificati. Il fatto che l'impresa utilizzi solo una parte delle sue capacità di produzione non significa che essa non debba sostenere i costi derivanti dall'esercizio di tali impianti. Infatti tali costi erano iscritti nei documenti contabili della società e, dal momento che erano direttamente collegati alla produzione del prodotto simile, era necessario rivedere il costo di produzione dichiarato.

**(42)** Mancando vendite interne del prodotto simile e dati relativi alla stessa categoria generale di prodotti, durante il periodo dell'inchiesta, le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. In particolare, tali costi si basavano sul totale delle vendite di tutti i prodotti sul mercato interno. Tali spese si sono aggiunte al costo medio di produzione di ogni tipo esportato, sostenuto dalla società durante il periodo dell'inchiesta.

**(43)** Per quanto riguarda il margine di profitto e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, è stato utilizzato un margine di profitto del 5 %. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, nessuna delle informazioni disponibili indicherebbe che il profitto così determinato superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno della Malesia, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

**(44)** Un secondo produttore esportatore che ha collaborato aveva realizzato vendite rappresentative sul mercato interno del prodotto simile. Tuttavia le vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali non erano sufficienti perché il valore normale fosse stabilito in base ai prezzi praticati sul mercato interno. Pertanto, il valore normale ha dovuto essere costruito. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita si sono basate sui dati della società relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile. Come per l'altro produttore esportatore, è stato applicato un margine di utile del 5 %.

7.5.2. Prezzo all'esportazione

**(45)** Entrambi i produttori esportatori hanno effettuato vendite direttamente ai consumatori indipendenti della Comunità. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

7.5.3. Confronto

**(46)** Per garantire un equo confronto sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e spese accessorie, di credito e commissioni.

7.5.4. Margini di dumping

**(47)** I margini di dumping provvisori così determinati, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Hualon Corporation(M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur 12,4 %

— Penfibre Sdn. Bhd., Penang 14,7 %

— Tutte le altre società 23,0 %

7.6. Taiwan

**(48)** Hanno risposto al questionario i quattro produttori esportatori selezionati nel campione e una società collegata nel paese d'esportazione.

**(49)** Un produttore di Taiwan ha risposto al formulario di campionamento ed ha chiesto che fosse stabilito un dazio individuale. Tuttavia, tale società non ha esportato fibre di poliesteri in fiocco verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta e, pertanto, non ha potuto essere considerata un produttore esportatore. Di conseguenza non è stato possibile determinare un margine di dumping individuale per tale società che deve essere soggetta al dazio residuo provvisorio stabilito per tutti gli altri produttori di Taiwan. La società è stata informata di tale decisione e non ha reagito.

7.6.1. Omessa cooperazione

**(50)** L'inchiesta ha rivelato che due produttori esportatori considerati nel campione hanno fornito alla Commissione informazioni false e fuorvianti.

**(51)** Un produttore esportatore ha dichiarato volumi di vendite interne e valori di vendita non corrispondenti alle quantità e ai valori reali spediti agli acquirenti sul mercato interno del prodotto simile. Infatti, per numerose transazioni, è emerso che le quantità dichiarate erano più elevate e i valori più bassi di quelli ordinati dai clienti sul mercato interno, come risulta dal registro della società nel servizio spedizioni. Si è pertanto concluso che le quantità effettivamente vendute erano quelle che corrispondevano agli ordini dei clienti sul mercato interno, iscritte nel registro delle spedizioni, e non quelle dichiarate e figuranti sulle fatture presentate alla Commissione.

**(52)** Inoltre, per quanto riguarda i valori di vendita dichiarati, è emerso che la società ha aggiunto transazioni fittizie per far credere che l'importo totale di tutte le fatture di un ordine equivaleva all'ammontare complessivo di tale ordine. Si trattava di transazioni supplementari necessariamente fittizie in quanto non dichiarate nel registro delle spedizioni della società.

**(53)** Occorre sottolineare che per le transazioni dichiarate sul mercato interno, che indicano quantità e valori falsificati e comportano transazioni fittizie, la società ha emesso bolle di consegna e fatture, sostenendo l'autenticità di tali documenti. A fronte del fatto che i dati dichiarati sono risultati falsificati, si deve concludere che lo erano anche i documenti di riferimento per farli risultare conformi alle informazioni false fornite.

**(54)** Pertanto, manipolando i prezzi unitari e le quantità sul mercato interno, la società ha fornito alla Commissione informazioni false e fuorvianti.

**(55)** Anche il secondo produttore esportatore è risultato aver comunicato informazioni false e fuorvianti riguardo alle sue vendite sul mercato interno. In particolare, la società ha dichiarato talune transazioni di tipi di prodotti sul mercato interno che non corrispondevano a quelle figuranti nell'ordinativo del cliente e registrate nel portafoglio ordinativi del servizio vendite dell'impresa. È stato questo il caso dei tipi più esportati di fibre di poliesteri in fiocco, il che ha indotto erroneamente la Commissione ad utilizzare i prezzi interni, nonostante le vendite interessate non fossero rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, visto il loro modesto volume.

**(56)** Inoltre, al fine di giustificare una differenza rilevata per una data transazione a riprova del fatto che il tipo di prodotto consegnato corrispondeva a quello dichiarato alla Commissione, la società ha emesso un documento falsificato che era la copia di una bolla di consegna firmata, presumibilmente trasmessa per fax da un cliente su richiesta della società. Tale documento non corrispondeva all'originale fornito in precedenza dalla società. In effetti, i tipi di prodotti non erano gli stessi, il che dimostra che la presunta prova era stata prodotta ad arte per indurre in errore la Commissione.

**(57)** Inoltre, l'indagine ha rivelato che le imprese taiwanesi hanno l'abitudine di conservare le bolle di consegna firmate dall'acquirente a riprova dell'effettiva consegna dei quantitativi ordinati. Ciò è stato confermato dal produttore esportatore in questione e dagli altri produttori esportatori contattati dalla Commissione. Tuttavia, benché la Commissione avesse specificamente richiesto tali bolle di consegna nel periodo dell'inchiesta, durante la visita di verifica non è stato fornito alcun documento di sorta. L'impresa non ha dunque semplicemente rifiutato di fornire i documenti necessari, ma ha anche palesemente ostacolato lo svolgimento dell'inchiesta.

**(58)** Dal momento che le due società sono state capaci di fornire bolle di consegna e fatture contraffatte per giustificare loro transazioni sul mercato interno e che tali documenti fanno parte di un sistema integrato, si deve concludere che ogni documento legato a tale sistema può essere manipolato e non è pertanto affidabile. Inoltre, la natura e la portata delle informazioni false e fuorvianti inducono a dubitare anche dell'integrità dell'insieme dei dati forniti dalle società. Si è deciso dunque di non tenere in alcun conto la totalità delle informazioni fornite da tali società conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

**(59)** Le società sono state immediatamente informate sui motivi per i quali si era deciso di respingere le informazioni fornite, dando loro la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, le spiegazioni fornite dalle società non sono state soddisfacenti e non hanno potuto confutare il fatto che esse avevano comunicato informazioni false e ingannevoli.

**(60)** I margini di dumping sono stati quindi provvisoriamente calcolati utilizzando i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

7.6.2. Valore normale

**(61)** Due produttori esportatori che hanno collaborato hanno effettuato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno.

**(62)** Un produttore esportatore ha realizzato vendite sul mercato interno a clienti sia collegati che indipendenti. Le merci vendute al cliente collegato sono state rivendute ai clienti indipendenti. Dal momento che tali due società collegate avevano in comune funzioni di produzione e di vendita, si è ritenuto opportuno considerarle un'unica entità economica. Pertanto, nella misura del possibile, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, dal primo cliente indipendente.

**(63)** Per la maggior parte di prodotti dei tipi venduti da tali produttori che hanno collaborato all'inchiesta, non sono state effettuate vendite sufficienti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e il valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Nella fattispecie, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati utilizzando i dati relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile, effettuata dal produttore esportatore in questione nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi del paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.6.3. Prezzo all'esportazione

**(64)** Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

7.6.4. Confronto

**(65)** Per garantire un equo confronto sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, di credito, assistenza tecnica e commissioni.

7.6.5. Margini di dumping

**(66)** Per le società che hanno collaborato non comprese nel campione, il margine di dumping è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di dumping calcolati per le società considerate nel campione, che rappresentano oltre il 12 % delle esportazioni di Taiwan verso la Comunità. A tal fine, i margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori che non hanno collaborato, calcolati in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, non sono stati inclusi nella media, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6 dello stesso regolamento.

**(67)** I margini di dumping provvisori così determinati, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Far Eastern Textile Ltd., Taipei 29,5 %

— Nan Ya Plastics Corporation, Taipei 29,5 %

— Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei 14,7 %

— Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County 18,2 %

— Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County 18,2 %

— Le società che hanno collaborato all'inchiesta non comprese nel campione 16,5 %

— Tutte le altre società 29,5 %.

D. PREGIUDIZIO

**1.** Produzione comunitaria

**(68)** Durante il PI le fibre di poliesteri in fiocco erano prodotte da diciotto imprese della Comunità:

— otto produttori comunitari autori della denuncia, tre dei quali hanno pienamente collaborato con la Commissione durante l'inchiesta;

— sei produttori, che hanno sostenuto pienamente la denuncia, ma non hanno collaborato nel procedimento;

— quattro produttori, che non si sono manifestati allo stadio della denuncia e non hanno collaborato nel procedimento.

**(69)** Stante quanto sopra, si è ritenuto che le fibre di poliesteri in fiocco prodotte dall'insieme delle società suindicate costituissero la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

**2.** Industria comunitaria

**(70)** Come indicato al considerando 8, tre produttori comunitari si sono manifestati, hanno fornito in tempo debito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si sono dichiarati disposti a rispondere al questionario. Pertanto, sono stati inviati questionari a questi tre produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia ed hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Questi produttori rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria del prodotto in esame; si ritiene quindi che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

**3.** Consumo nella Comunità

**(71)** Il consumo comunitario è stato calcolato sommando il volume delle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati, sulla base dei dati indicati ed integrati dai dati Eurostat, e da tutti gli altri paesi terzi noti che producono ed esportano il prodotto in esame nella Comunità, segnalati da Eurostat, e il volume delle vendite nel mercato comunitario dell'industria comunitaria e di altri produttori comunitari. Per questi ultimi sono stati utilizzati i dati riportati in mini questionari, trasmessi come previsto al considerando 143, e per i produttori comunitari che non hanno collaborato affatto si è ricorso ai dati figuranti nella denuncia.

**(72)** Sulla base di tali dati, il consumo comunitario ha registrato un lieve aumento nel periodo considerato, pari al 3 % tra il 2002 e il PI. In un primo momento, tra il 2002 e il 2003, è calato del 5 %, quindi è aumentato dell'8 % e oltre, fino a raggiungere le 834 093 tonnellate nel corso del PI.

Tabella 1

Consumo nell'UE (volume)

| *Indice* | *100* | *95* | *102* | *103* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**4.** Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

**(73)** Si è esaminato anzitutto se le importazioni originarie di Taiwan e della Malesia dovessero essere valutate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

**(74)** Si è accertato che:

— i margini di dumping determinati per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati risultavano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base;

— il volume delle importazioni provenienti da ciascun paese non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base, in quanto le quote di mercato di tali paesi variavano tra il 2 % e il 13 % nel corso del periodo dell'inchiesta e

— la valutazione cumulativa è stata giudicata appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra le importazioni da questi paesi, da un lato, e tra esse e il prodotto simile fabbricato nella Comunità, dall'altro. A tal fine, la valutazione del comportamento sul mercato degli esportatori è stata effettuata sulla scorta delle tendenze dei prezzi all'esportazione e dei volumi. Si è constatato che il livello di sottoquotazione, compreso tra il 43 % e il 50 %, è relativamente simile e che i prezzi di vendita dei due paesi seguono le stesse tendenze del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria comunitaria. È emerso inoltre che gli esportatori dei paesi interessati utilizzano circuiti di vendita analoghi a quelli dell'industria comunitaria, vale a dire direttamente ad acquirenti indipendenti. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che il prodotto in esame importato e il prodotto simile presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e che, pertanto, ciascun tipo di prodotto importato è in concorrenza con il prodotto simile corrispondente.

— Come risulta dalla tabella riportata di seguito, il volume delle importazioni da Taiwan e dalla Malesia ha registrato un forte aumento, in particolare tra il 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta.

**(75)** Per questi motivi si conclude provvisoriamente che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni originarie di Taiwan e della Malesia devono essere valutate cumulativamente.

**5.** Importazioni dai paesi interessati

5.1. Quota di mercato ed entità delle importazioni in questione

**(76)** Il volume delle importazioni in provenienza da tali paesi è raddoppiato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Le importazioni che nel 2002 ammontavano a 62 574 tonnellate, nel PI hanno raggiunto le 127 890 tonnellate. Dopo un un primo ribasso del 5 % tra il 2002 e il 2003, sono risalite del 115 % prima della fine del PI. Il tasso di crescita più elevato (76 %) si è registrato tra il 2004 e il PI.

Tabella 2

Importazioni dai paesi interessati

| Importazioni (in tonnellate) | 2002 | 2003 | 2004 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 58 679 | 54 869 | 66 915 | 111 390 |
| *Indice* | *100* | *94* | *114* | *190* |
| Malaysia | 3 894 | 4 494 | 5 825 | 16 500 |
| *Indice* | *100* | *115* | *150* | *424* |
| Totale dei paesi interessati | 62 574 | 59 363 | 72 740 | 127 890 |
| *Indice* | *100* | *95* | *116* | *204* |

**(77)** La quota di mercato detenuta dai paesi interessati è pressocché raddoppiata tra il 2002 e il PI: dall'8 % al 15 %, ossia maggiorata di 7 punti percentuali. L'aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 2004 e il PI (+ 73,8 %).

Tabella 3

Quota di mercato detenuta dai paesi interessati

| Quote di mercato | 2002 | 2003 | 2004 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 7,2 % | 7,1 % | 8,1 % | 13,4 % |
| Malaysia | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 2,0 % |
| Totale dei paesi interessati | 7,7 % | 7,7 % | 8,8 % | 15,3 % |

5.2. Prezzi

**(78)** Tra il 2002 e il PI, i prezzi delle importazioni provenienti dai paesi interessati sono saliti del 9 %. Dopo un primo calo del 7 % tra il 2002 e il 2003, sono risaliti del 16 % tra il 2003 e il PI, raggiungendo i 1 156 EUR per tonnellata metrica.

**(79)** Tale aumento va rapportato al contesto della crescita a livello mondiale dei prezzi delle materie prime, pari a oltre il 30 % tra il 2002 e il PI, come illustrato ai considerando 124-129.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni in esame

| Prezzi unitari (euro/t) | 2002 | 2003 | 2004 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 1 078 | 1 000 | 1 055 | 1 171 |
| *Indice* | *100* | *93* | *98* | *109* |
| Malaysia | 846 | 872 | 989 | 1 051 |
| *Indice* | *100* | *103* | *117* | *124* |
| Totale dei paesi interessati | 1 063 | 990 | 1 050 | 1 156 |
| *Indice* | *100* | *93* | *99* | *109* |

5.3. Sottoquotazione dei prezzi

**(80)** Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi riferiti al PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di eventuali sconti e ribassi. Ove necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, ossia costi di trasporto nella Comunità esclusi. Anche i prezzi all'importazione dai paesi in questione erano al netto di sconti e riduzioni e adeguati all'occorrenza al livello CIF franco frontiera comunitaria.

**(81)** I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, che è quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.

**(82)** Durante il PI i margini di sottoquotazione dei prezzi (media ponderata), espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, variavano tra il 48 % e il 50 % per gli esportatori taiwanesi e tra il 43 % e il 47 % per gli esportatori malesi. Il margine medio ponderato di sottoquotazione dei prezzi era del 49 % per Taiwan e del 45 % per la Malesia.

**6.** Situazione dell’industria comunitaria

**(83)** Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione di tale industria nel periodo considerato.

6.1. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

Tabella 5

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

| *Indice* | *100* | *98* | *95* | *99* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(84)** Come risulta dalla tabella precedente la produzione dell'industria comunitaria è scesa del 10 % tra il 2002 e il PI. Il calo è stato particolarmente brusco tra il 2004 e il PI con una perdita del volume di produzione pari al 6 % ovvero a 8 400 tonnellate.

**(85)** La capacità di produzione si è mantenuta a livelli relativamente stabili tra il 2002 e il 2004, per calare successivamente del 10 % tra il 2004 e il PI. Ciò è dipeso dal fatto che uno dei produttori dell'industria comunitaria ha riorganizzato la sua produzione ed ha deciso temporaneamente di dedicare una parte dei suoi impianti alla fabbricazione di prodotti più redditizi.

**(86)** Alla luce dell'andamento della produzione e della capacità, l'utilizzazione degli impianti è calata tra il 2002 e il 2004 di 2 punti percentuali all'anno e successivamente risalita di 4 punti percentuali, fino a raggiungere nel PI il livello del 2002.

6.2. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi medi unitari nella CE

**(87)** La tabella che segue indica i risultati dell'industria comunitaria in relazione alle vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità.

Tabella 6

Volume delle vendite, quota di mercato, prezzi

| *Indice* | *100* | *97* | *102* | *112* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(88)** Tra il 2002 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito dell'11 %. Benché il calo delle vendite tra il 2002 e il 2003 sia stato quasi compensato dall'aumento nel periodo 2003-2004, secondo i risultati dell'inchiesta la flessione più accentuata si è registrata tra il 2004 el PI, con una perdita dell'11 %.

**(89)** Nell'insieme, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 16,8 % al 14,5 % tra il 2002 e il PI, registrando un lieve calo tra il 2002 e 2003 e andando diminuendo fino al PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2004 e il PI, con una perdita di 2 punti percentuali. Sia la riduzione del volume delle vendite che quella della quota di mercato vanno osservate alla luce dell'andamento dei consumi comunitari che sono aumentati del 3 % durante il periodo considerato.

**(90)** I prezzi unitari dell'industria comunitaria hanno subito una prima flessione pari al 3 % tra il 2002 e il 2003 e sono andati poi aumentando fino al PI, raggiungendo i 1 417 EUR per tonnellata, il che corrisponde ad un aumento del 12 % nel periodo 2002-PI. Come già indicato nel considerando 78, occorre valutare la situazione nell'ottica dell'andamento dei prezzi delle materie prime (aumento del 30 % e oltre nello stesso periodo).

6.3. Scorte

**(91)** I dati indicati nella tabella qui di seguito rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 7

Scorte

| *Indice* | *100* | *115* | *81* | *98* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(92)** L'inchiesta ha rivelato che le scorte non possono essere considerate un fattore di pregiudizio importante in quanto la produzione non è destinata alle scorte e, pertanto, le tendenze delle scorte sono indicate a titolo informativo. Il livello delle scorte si è mantenuto nell'insieme stabile. Esso è aumentato del 15 % tra il 2002 e il 2003, calato del 29 % entro la fine del 2004 e risalito del 21 % fino a raggiungere quasi lo stesso livello del 2002.

6.4. Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 8

Investimenti

| *Indice* | *100* | *189* | *134* | *256* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(93)** Tra il 2002 e il PI gli investimenti sono cresciuti considerevolmente; ciononostante il livello e la natura (essenzialmente sostituzioni e manutenzione) degli investimenti sono stati bassi per un'industria ad uso intensivo di capitale qual è quella delle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco.

**(94)** Dall'inchiesta è emerso che le performance finanziarie dell'industria comunitaria sono peggiorate, ma non è risultato che la sua capacità di ottenere capitali sia stata seriamente compromessa durante il periodo considerato.

6.5. Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 9

Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

| *Indice* | *100* | *34* | *77* | *–39* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(95)** La redditività che ha caratterizzato l'industria comunitaria ha subito una notevole flessione tra il 2002 e il 2003, registrando un calo di 6 punti percentuali. La soglia di redditività è stata quasi raggiunta nel 2004, ma una nuova flessione dei risultati finanziari tra il 2004 e il PI ha provocato perdite che ammontavano al 4,9 % del fatturato. Di conseguenza, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è stata di segno negativo per la maggior parte del periodo dell'inchiesta.

**(96)** Va segnalato inoltre che nello stesso periodo il costo di produzione è aumentato del 17 % nella Comunità. Per quanto riguarda le materie prime, l'aumento è stato del 30 % a livello mondiale. Sia il rendimento delle attività totali che il flusso di cassa mostrano lo stesso trend della redditività, ovvero un peggioramento tra il 2002 e il 2003, seguito da un miglioramento tra il 2003 e il 2004, per crollare di nuovo tra il 2004 e il PI.

**(97)** L'evoluzione della situazione finanziaria dell'industria comunitaria va considerata alla luce della decisione presa da uno dei produttori dell'industria comunitaria di riorganizzare la sua produzione (vedasi considerando 85). Tale riorganizzazione ha inciso negativamente sui risultati finanziari di detto produttore che ha destinato i suoi mezzi di produzione alla realizzazione di prodotti più redditizi a discapito delle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco. Per tali motivi i costi di produzione di tale produttore comunitario non sono stati considerati per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 172.

**(98)** Tuttavia, occorre sottolineare che il produttore in questione è di dimensioni piuttosto limitate rispetto agli altri produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria, per cui l'analisi del pregiudizio e le tendenze non ne risentono.

6.6. Occupazione, produttività e salari

Tabella 10

Occupazione, produttività e salari

| *Indice* | *100* | *100* | *111* | *111* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(99)** Il numero di persone occupate dall'industria comunitaria è andato diminuendo, passando dagli 813 dipendenti nel 2002 ai 659 nel periodo dell'inchiesta. La riduzione del 19 % è stata tuttavia meno pronunciata di quella verificatasi nella produzione ed ha portato ad un miglioramento della produttività che ha guadagnato, nello stesso periodo, l'11 %.

**(100)** Va osservato che, a causa del costo sociale legato alla riduzione del numero dei dipendenti, le spese di personale non hanno potuto essere ridotte durante il periodo considerato.

6.7. Entità del margine di dumping

**(101)** I margini di dumping indicati nella parte relativa al dumping sono chiaramente al di sopra del livello minimo, definito all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

6.8. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

**(102)** Nonostante l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita nel marzo 2005, ossia durante il PI, i dati relativi al pregiudizio raccolti durante tale periodo non stanno ad indicare che siano state superate le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.

6.9. Crescita

**(103)** L'inchiesta ha rivelato che, nonostante la crescita del consumo pari al 3 % ovvero a 24 000 tonnellate, l'industria comunitaria ha perso volumi di vendite (–13 000 tonnellate) e quote di mercato (– 1,9 punti percentuali) durante il periodo considerato.

**7.** Conclusioni in merito al pregiudizio

**(104)** Durante il periodo considerato, il volume di fibre di poliesteri in fiocco importate in dumping è raddoppiato e la loro quota di mercato è aumentata di 7 punti percentuali fino a raggiungere il 15,3 % del mercato comunitario nel PI. A seguito di un aumento dei prezzi delle materie prime a livello mondiale, il prezzo delle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati è salito tra il 2004 e il PI. L'aumento non è stato tuttavia tale da compensare l'aumento dei costi delle materie prime. Inoltre, tali prezzi sono rimasti a livelli costantemente e notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria nel periodo considerato.

**(105)** L'inchiesta ha rivelato che taluni indicatori di pregiudizio pertinenti relativi all'industria comunitaria sono rimasti stabili o hanno messo in evidenza un'evoluzione positiva durante il PI, ad esempio l'utilizzo degli impianti, gli investimenti e la produttività.

**(106)** Tuttavia, tra il 2002 e il PI si è constatato un deterioramento generale della situazione economica dell'industria comunitaria: la produzione, la capacità di produzione, la quota di mercato, il volume delle vendite e l'occupazione sono calati. La flessione nel volume delle vendite ha significato inoltre che l'industria comunitaria non ha potuto fruire dell'aumento della domanda sul suo mercato principale. L'inchiesta ha inoltre evidenziato un netto deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria: nella maggior parte del PI si sono registrate perdite e lo stesso trend negativo ha caratterizzato gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa proveniente dalle attività operative.

**(107)** Nonostante l'aumento del 12 % tra il 2002 e il PI, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria non hanno potuto rispecchiare il contemporaneo aumento del 30 % dei prezzi delle materie prime. Inoltre, è stato accertato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano almeno del 40 % più bassi di quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI.

**(108)** In considerazione delle perdite di quota di mercato e di volume di vendite, nonché della situazione finanziaria negativa dell'industria comunitaria, in particolare durante il PI, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

**(109)** A norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, si è esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche altri fattori che potevano aver recato pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori non fosse indebitamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

**1.** Effetti delle importazioni oggetto di dumping

**(110)** Si ricorda che il volume di importazioni in dumping originarie dei paesi in questione ha registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Come risulta dalla tabella 2, considerando 76, le importazioni interessate sono raddoppiate tra il 2002 e il PI, passando dalle 62 ktonnellate nel 2002 a circa 127 ktonnellate nel PI. Durante lo stesso periodo la loro quota di mercato ha subito un netto rialzo aumentando dall'8 % al 15 % e oltre, pari a 7 punti percentuali.

**(111)** Il volume delle importazioni in dumping ha registrato la crescita maggiore tra il 2004 e il PI (+75 %), guadagnando anche 6,5 punti percentuali in quota di mercato. L'aumento delle importazioni in regime di dumping ha coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. In effetti, dall'inchiesta è emerso che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi all'industria comunitaria, in particolare la produzione, la capacità di produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato e la redditività ha subito un forte peggioramento tra il 2004 e il PI, vale a dire nel momento di maggior crescita dei volumi delle importazioni in regime di dumping.

**(112)** Questo vale in particolare per il calo della produzione (6 %), del volume di vendite (11 %), della quota di mercato (1,9 punti percentuali) e della redditività (5,7 punti percentuali) tra il 2004 e il PI. Inoltre, ciò si è verificato in un periodo in cui le importazioni in regime di dumping erano inferiori almeno del 40 % ai prezzi praticati dall'industria comunitaria. L'applicazione di questa politica dei prezzi sleale ha avuto l'effetto di bloccare i prezzi dell'industria comunitaria che non hanno neppure potuto coprire l'aumento dei costi delle materie prime. Un'altra conferma di ciò sono state le notevoli perdite subite dall'industria comunitaria durante il PI.

**(113)** In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra, è evidente che l'aumento delle importazioni in regime di dumping a basso prezzo, provenienti dai paesi interessati, ha coinciso con la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. L'impatto negativo delle importazioni in regime di dumping è stato particolarmente forte tra il 2004 e il PI ed ha avuto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.

**2.** Effetti dovuti ad altri fattori

2.1. Andamento del consumo

**(114)** Tra il 2002 e il PI il consumo comunitario è aumentato del 3 % e oltre. L'andamento del consumo, pertanto, non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Al contrario, in normali condizioni di mercato quest’ultima avrebbe dovuto contare su un aumento delle sue vendite.

2.2. Importazioni da altri paesi terzi

**(115)** Durante il periodo in esame, l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta è stato il seguente:

2.3. Importazioni da altri paesi soggetti a dazi antidumping

Tabella 11

Importazioni da altri paesi soggetti a dazi antidumping

| Volume delle importazioni (in tonnellate) | 2002 | 2003 | 2004 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | 145 | 2 | 13 | 0 |
| Bielorussia | 0 | 75 | 171 | 73 |
| Cina | 24 722 | 33 194 | 45 313 | 36 530 |
| India | 474 | 258 | 510 | 336 |
| Indonesia | 1 423 | 285 | 493 | 234 |
| Corea del Sud | 97 980 | 87 525 | 108 572 | 106 222 |
| Arabia Saudita | 16 859 | 21 816 | 27 096 | 6 383 |
| Thailandia | 472 | 10 | 41 | 2 |
| Totale | 142 075 | 143 164 | 182 209 | 149 779 |
| Fonte: Eurostat |  |  |  |  |

Tabella 12

Quota di mercato di altri paesi soggetti a dazi antidumping

| Quota di mercato | 2002 | 2003 | 2004 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bielorussia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cina | 3 % | 4 % | 5 % | 4 % |
| India | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Indonesia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Corea del Sud | 12 % | 11 % | 13 % | 13 % |
| Arabia Saudita | 2 % | 3 % | 3 % | 1 % |
| Thailandia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Totale | 18 % | 19 % | 22 % | 18 % |
| Fonte: Eurostat |  |  |  |  |

**(116)** Come indica la tabella precedente, la quota di mercato dei paesi soggetti ai diritti antidumping è rimasta stabile tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. In un primo tempo, tra il 2002 e il 2004, ha acquisito 4 punti percentuali per ricadere successivamente ai livelli del 2002. Le importazioni dai paesi soggetti a misure antidumping sono calate tra il 2004 e il PI, del 18 % in termini di volume e di 4 punti percentuali in termini di quota di mercato.

**(117)** Stando quanto sopra, si conclude in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi soggetti a misure antidumping non hanno avuto effetti rilevanti sul pregiudizio dell'industria comunitaria.

2.4. Importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping

Tabella 13

Importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping

| di cui la Turchia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume delle importazioni (in tonnellate) | 20 157 | 15 922 | 38 188 | 37 742 |
| —: prezzi unitari (euro/tm) | 1 116 | 1 061 | 1 067 | 1 204 |
| —: quota di mercato | 2 % | 2 % | 5 % | 5 % |

**(118)** Le importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping sono leggermente diminuite tra il 2002 e il 2003 e successivamente aumentate al 45 % tra il 2003 e il PI. Nonostante il calo del 7 % tra il 2002 e il PI, esse si sono mantenute comunque superiori del 9 % ai prezzi dei paesi interessati nel PI.

**(119)** Solo due paesi detenevano una quota di mercato superiore o pari al 2 %, vale a dire Turchia e Nigeria.

**(120)** Tuttavia, va sottolineato che i loro prezzi sono aumentati rispettivamente dell'8 % e del 15 % tra il 2002 e il PI e ancor più tra il 2004 e il PI, vale a dire rispettivamente del 13 % e 22 %, mentre i prezzi dei paesi interessati sono aumentati solo del 10 % durante lo stesso periodo. Inoltre, i loro prezzi erano del 4 % superiori ai prezzi praticati dagli esportatori taiwanesi e malesi durante il PI. Benché i volumi di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco di Turchia e Nigeria fossero aumentati notevolmente tra il 2002 e il PI, essi ammontavano rispettivamente solo al 10,1 % e al 2,7 % delle importazioni verso la Comunità; inoltre, solo la Turchia ha guadagnato una piccola quota di mercato tra il 2002 e il PI corrispondente a 3 punti percentuali. Pertanto, le importazioni nigeriane non avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**(121)** Per quanto riguarda la Turchia, occorre sottolineare che la maggior parte delle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco verso la Comunità è stata effettuata da una delle società denunzianti inclusa nella definizione dell'industria comunitaria e legata ad un produttore esportatore turco. L'obiettivo di tali acquisti era completare la gamma di prodotti del produttore comunitario in questione in periodi di forte domanda sul mercato. Inoltre, tali importazioni non sono state causate dall'abbandono o dalla sospensione di progetti di investimento che avrebbero potuto provocare la riduzione della capacità produttiva della società comunitaria collegata. Si è concluso pertanto che i prodotti turchi completavano la gamma di prodotti dell'industria comunitaria permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli ai suoi clienti, e che pertanto non incidevano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.

**(122)** Stando quanto sopra, si conclude in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi non soggetti a misure antidumping non hanno avuto effetti rilevanti sul pregiudizio dell'industria comunitaria.

2.5. Altri produttori comunitari

**(123)** Gli altri produttori comunitari del prodotto in esame detenevano una quota di mercato del 41 % durante il PI. Durante il periodo considerato, il volume delle loro vendite ha subito una flessione del 15 % e la loro quota di mercato è scesa di 9 punti percentuali. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell'industria comunitaria, ossia che abbiano subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

2.6. Fluttuazione dei prezzi delle materie prime

**(124)** Dal momento che il costo delle materie prime costituisce una parte sostanziale (circa il 60 %) del costo di produzione totale delle fibre di poliesteri in fiocco, la Commissione ha esaminato inoltre se la causa del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse riconducibile ad un aumento dei prezzi delle materie prime. Le fibre di poliesteri in fiocco cosiddette vergini vengono prodotte a partire da derivati del petrolio (soprattutto glicole monoetilenico — MEG — e acido tereftalico puro — PTA). È possibile ricavarle anche da materiali riciclati (bottiglie e altri rifiuti di polietilentereftalato — PET). Infine, le fibre di poliesteri in fiocco possono essere prodotte dalla combinazione di questi due tipi di materie prime, i derivati del petrolio e i rifiuti di polietilentereftalato riciclati.

**(125)** I prezzi del glicole monoetilenico e dell'acido tereftalico puro, in quanto derivati del petrolio, dipendono dalla fluttuazione del prezzo del petrolio. A tale proposito, come già indicato nel regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio [^6] , i prezzi del MEG e del PTA sono aumentati del 14 % tra il 2002 e la fine del 2003. Inoltre, sulla base delle diverse informazioni relative alle fonti internazionali sull'andamento dei prezzi del MEG e del PTA, si è accertato che i prezzi del MEG e del PTA sono aumentati a partire dal 2003 fino alla metà del PI rispettivamente del 25 % e del 29 %, il che equivale ad un aumento del 40 % circa tra il 2002 e il primo semestre del 2005.

**(126)** Anche i dati di Eurostat hanno indicato un aumento dei prezzi del 36 % per il PTA e del 75 % per il MEG tra il 2002 e il PI. Tale andamento dei prezzi è stato confermato anche dalle informazioni trasmesse dall'unico fornitore di materie prime che ha collaborato.

**(127)** Come si evince dal considerando 95 il costo di produzione totale è cresciuto del 17 % tra il 2002 e il PI. Ciò dimostra che l'industria comunitaria si è impegnata sul piano della razionalizzazione onde migliorare la sua efficacia e compensare in particolare l'effetto della crescita dei prezzi delle materie prime di cui ai considerando 124 e 125. Ne dà conferma anche l'aumento di produttività quale risulta dal considerando 99. Tuttavia, nonostante tali sforzi di razionalizzazione, l'aumento dei prezzi delle materie prime non ha potuto tradursi totalmente in un aumento dei prezzi di vendita medi delle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco prodotte dalla Comunità, cresciuti solo del 9 % dal 2002 al PI, anche se le fibre sono prodotti sensibili ai prezzi.

**(128)** Inoltre, va ricordato che tutti i produttori mondiali, quindi anche quelli dei paesi interessati, si sono trovati confrontati con un aumento simile dei prezzi delle materie prime, merci queste oggetto di scambi commerciali internazionali. È evidente dunque che i produttori dei paesi interessati non hanno aumentato sostanzialmente i loro prezzi all'esportazione verso la Comunità in conseguenza di tali sviluppi. Pertanto, si ritiene che il basso livello dei prezzi all'esportazione dai paesi interessati abbia provocato una contrazione dei prezzi ed una situazione tale per cui l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita di conseguenza. Diversamente, la perdita in termini di clienti e di quota di mercato sarebbe stata maggiore.

**(129)** Di conseguenza, si pensa che, anche se sembrerebbe che l'aumento dei costi delle materie prime possa aver contribuito in parte al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, esso non ne è la causa principale. In effetti, la presenza di importazioni in regime di dumping a basso prezzo è la ragione per la quale l'industria comunitaria non ha potuto adeguare i suoi prezzi all'aumento dei costi. Sono quindi queste importazioni che hanno determinato il grave pregiudizio.

2.7. Fluttuazione dei tassi di cambio

**(130)** Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'andamento dei prezzi delle importazioni in questione era influenzato dall'evoluzione dell'euro rispetto al dollaro statunitense. È vero che tra il 2002 e il PI il dollaro USA si è costantemente deprezzato passando da 1,06 EUR a 0,79 EUR (– 25 %).

**(131)** Si ricorda che compito dell’inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) hanno causato un pregiudizio grave all’industria comunitaria oppure se tale pregiudizio grave è stato determinato da altri fattori. A questo proposito l’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causa pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.

**(132)** Sul piano pratico, gli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria comunitaria sono esaminati essenzialmente accertando l’esistenza di una sottoquotazione, depressione e contrazione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni in dumping e i prezzi dell’industria comunitaria; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un’altra valuta per essere comparabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio in questo contesto assicura semplicemente che la differenza di prezzo sia determinata su una base comparabile. È perciò evidente che il tasso di cambio non può, per principio, costituire un altro fattore del pregiudizio.

**(133)** Quanto esposto sopra è confermato dal testo dell’articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni in dumping. Nell’elenco degli altri fattori noti non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni in regime di dumping. Se insomma le esportazioni sono oggetto di dumping, anche se hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si capisce in che modo tale evoluzione dei tassi di cambio possa costituire un altro fattore di pregiudizio.

**(134)** L’analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di qualcos’altro, non porta ad alcun risultato e va oltre le disposizioni del regolamento di base.

**(135)** Ad ogni modo e fermi restando gli argomenti di cui sopra, ogni affermazione secondo la quale l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense sia causa di pregiudizio subito dall'industria comunitaria dovrebbe valere soprattutto per il periodo in cui tale apprezzamento ha avuto luogo prevalentemente, vale a dire tra il 2002 e il 2004, e in particolare durante i primi due anni in cui le differenze tra le due valute erano più marcate. Vale la pena sottolineare in proposito che le importazioni interessate sono diminuite del 5 % tra il 2002 e il 2003, mentre il dollaro USA ha subito il maggior deprezzamento rispetto all'euro proprio nello stesso periodo (– 16 %). Analogamente, il dollaro USA si è deprezzato del 25 % tra il 2002 e il 2004 e le importazioni interessate sono aumentate solo del 16 %, mentre, dopo un ulteriore deprezzamento del 2 % tra il 2004 e il 2005, le stesse importazioni sono aumentate del 75 %.

**(136)** Inoltre, anche le importazioni da paesi diversi da quelli che hanno praticato il dumping hanno beneficiato dell'apprezzamento dell'euro. Tuttavia, i loro volumi sono aumentati in maniera molto più graduale rispetto a quelli dei paesi interessati e la loro tendenza ha rispecchiato maggiormente le fluttuazioni dei tassi di cambio. Infatti, sono aumentati del 35 % tra il 2002 e il 2004 mentre il dollaro USA si deprezzava del 25 % (aumento del 17 % delle importazioni interessate), e del 7 % soltanto tra il 2004 e il PI, quando il dollaro si deprezzava di un altro 2 % (aumento del 75 % delle importazioni interessate).

**(137)** Il fatto che i tassi di cambio delle valute e le importazioni dai paesi interessati abbiano seguito tendenze diverse (tra il 2002 e il 2003) o tendenze di ampiezza diversa (tra il 2004 e il PI) dimostra che, contrariamente a quanto sostengono le parti interessate, ciò non può essere considerato la causa del forte aumento delle importazioni in regime di dumping in provenienza dai paesi interessati.

2.8. Mancanza di ristrutturazione dell'industria comunitaria

**(138)** Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria non è stata in grado di ristrutturarsi e di fruire pienamente dei dazi antidumping imposti per molti anni ad un gran numero di paesi terzi.

**(139)** Tuttavia, si ricorda che durante quegli anni l'industria comunitaria ha subito distorsioni commerciali e prezzi di dumping praticati da paesi terzi. Il mercato comunitario è stato pertanto sistematicamente condizionato da tali distorsioni, impedendo quindi all'industria comunitaria di superare le pratiche di dumping e di prendere decisioni commerciali su base concreta. Ciò non ha consentito all'industria di fare le previsioni necessarie, in particolare per quanto riguarda decisioni a lungo termine.

**(140)** Inoltre, come precisato nel considerando 125, l'industria comunitaria ha compiuto sforzi di ristrutturazione che le hanno permesso di rafforzare la produttività e di compensare l'aumento dei prezzi delle materie prime. E ciò in presenza di importazioni in regime costante di dumping, il che dimostra che l'industria è solida e può essere redditizia se sul mercato comunitario vengono ristabilite condizioni di parità.

**3.** Conclusioni relative al nesso di causalità

**(141)** In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno un'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha concluso in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base. Tale conclusione si fonda, da un lato, sui notevoli aumenti di volume e di quota di mercato delle importazioni in questione, accompagnati da una significativa sottoquotazione dei prezzi e, dall'altro, sulla perdita di quote di mercato e sul conseguente peggioramento della situazione finanziaria. Tutti questi sviluppi hanno coinciso nel tempo. Nessuno degli altri fattori esaminati avrebbe potuto giustificare il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

**1.** Osservazione preliminare

**(142)** In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

**(143)** Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all'industria comunitaria, a 3 produttori indipendenti, a 22 utilizzatori e a 3 fornitori di materie prime. Inoltre, essa ha contattato 14 produttori comunitari che non hanno fornito i dati richiesti per essere presi in considerazione nel campione, al fine di ottenere informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite.

**(144)** Come precisato nel considerando 10, hanno risposto al questionario i tre produttori dell'industria comunitaria denunzianti, un importatore indipendente, sette utilizzatori e un fornitore di materie prime. Inoltre, sei produttori comunitari hanno fornito le informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite e tre associazioni di utilizzatori hanno formulato osservazioni riguardo alle misure.

**2.** Industria comunitaria

**(145)** Va ricordato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, come indicato anche ai considerando 104-108.

**(146)** L’istituzione delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, prevenire un’ulteriore distorsione del mercato e una contrazione dei prezzi. Dette misure consentirebbero all'industria comunitaria di incrementare le sue vendite e quindi di recuperare la quota di mercato persa, beneficiando così di economie di scala. Inoltre, l'industria comunitaria dovrebbe poter aumentare leggermente i prezzi di vendita in modo da coprire i costi e permettere un certo profitto. Questo consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere i livelli di redditività che sono necessari in tale settore a forte intensità di capitale in cui è necessario investire in permanenza, nonché di beneficiare degli sviluppi del mercato comunitario. Sarebbe così garantito il buon funzionamento dell'industria comunitaria che produce fibre di poliesteri in fiocco.

**(147)** Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che prosegua l’andamento negativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. L’industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta al ribasso dei prezzi, alla diminuzione della quota di mercato e alle consistenti perdite. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non venissero istituite, dato il calo delle entrate e la forte tendenza al peggioramento durante il PI, con ogni probabilità la situazione finanziaria dell’industria comunitaria peggiorerà ulteriormente. Alla fine si dovranno quindi operare tagli alla produzione e si dovranno chiudere gli impianti di produzione, con conseguenti rischi per l’occupazione e per gli investimenti nella Comunità. Questo vale in particolare per il mercato europeo che è oggi uno dei pochi mercati d'esportazione per i paesi interessati dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco provenienti da Taiwan in altri paesi terzi, quali gli Stati Uniti, l'India e il Giappone.

**(148)** Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’industria comunitaria di superare le conseguenze del dumping pregiudizievole subite e sarebbe dunque nell’interesse dell’industria stessa. Con ogni probabilità, anche gli altri produttori comunitari beneficeranno dell'istituzione delle misure antidumping. Infatti, gli altri produttori comunitari che non hanno fornito le informazioni richieste per essere considerati nel campione, ma che sono stati contattati successivamente per ottenere le informazioni di base sulla loro produzione e le loro vendite si sono trovati in una situazione analoga in quanto il loro volume di vendita è calato del 23 % e i loro prezzi di vendita sono aumentati solo del 12 %.

**3.** Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

**(149)** Solo un importatore ha potuto essere considerato una società che ha collaborato; esso si è dichiarato contrario all'istituzione di misure a motivo del fatto che esse sono di impedimento alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco in quanto materie prime e potrebbero costringere l'industria a valle a trasferire le attività di produzione al di fuori dell'UE. Tuttavia, tale importatore non è stato in grado di fornire informazioni precise sulle conseguenze di misure nei confronti della propria società, né alcun dato relativo alla redditività delle sue vendite del prodotto in esame. Non è stato possibile pertanto valutare i possibili effetti delle proposte misure antidumping sulla redditività dell’importatore che ha cooperato.

**(150)** Va ricordato che l'obiettivo delle misure antidumping non consiste nell'impedire le importazioni nella Comunità, bensì nel garantire che esse non siano effettuate a prezzi di dumping e che gli operatori abbiano accesso a fibre sintetiche di poliesteri in fiocco a prezzi equi. Le importazioni nel mercato comunitario sono sempre state ammesse — e lo saranno sempre. Le recenti esperienze hanno dimostrato che, anche con misure antidumping, gli esportatori sudcoreani tradizionali avevano continuato a rifornire i clienti nella Comunità. Come indica il considerando 156, le misure antidumping applicate a taluni paesi, tra cui l'India, l'Australia e l'Indonesia, sono scadute ed esistono altre fonti di approvvigionamento che non sono soggette a dazi antidumping, ad esempio le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco provenienti dalla Nigeria e dalla Turchia.

**(151)** In base a quanto precede e dato che un gran numero di importatori non ha cooperato al procedimento, si conclude in via provvisoria che le previste misure antidumping non avranno un impatto negativo sull'insieme degli importatori tale da prevalere sulla necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza.

**(152)** Gli utilizzatori del prodotto in esame rappresentano il settore tessile. Il mercato delle fibre di poliesteri in fiocco si divide nel settore dei filati (la produzione di filamenti per la produzione di tessuti, eventualmente previa mescolatura con altre fibre, quali la lana e il cotone), il settore delle fibre non destinate alla tessitura (la produzione di fogli e reti che non devono essere trasformate in filati e che sono legate tra loro per frizione e/o coesione e/o adesione, senza uso di carta) e il settore del riempimento (l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini o sedili per automobili).

**(153)** La maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato nel quadro della presente inchiesta è composta da fabbricanti di prodotti non destinati alla tessitura e sono membri di una delle tre associazioni di utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, che rappresentano, a livello europeo, l'industria del settore delle fibre non destinate alla tessitura.

**(154)** Secondo le informazioni relative agli acquisti contenute nelle risposte ai questionari, gli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentano circa il 6 % del consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco e circa il 7 % delle importazioni complessive dai paesi interessati. Va notato che le importazioni dai paesi interessati rappresentano una modesta percentuale dei loro acquisti (16 %), mentre le importazioni da altri paesi terzi e gli acquisti nell'UE rappresentano ancora rispettivamente il 44 % e il 40 % dei loro acquisti. Uno degli utilizzatori che hanno collaborato non ha neppure effettuato importazioni dai paesi interessati tra il 2002 e il PI.

**(155)** Gli utilizzatori hanno presentato una serie di argomentazioni contro l'istituzione di misure.

**(156)** Innanzitutto, gli utilizzatori hanno sostenuto che le misure antidumping rischiavano di minacciare un'industria a valle che occupa più di 20 000 persone, mentre l'industria comunitaria ne impiega solo 1 700. Essi hanno affermato che l'istituzione dei dazi potrebbe portare ad una perdita di posti di lavoro nell'industria a valle o al trasferimento all'estero delle linee di produzione.

**(157)** A loro avviso, la misura darebbe luogo ad aumenti di prezzo che gli utilizzatori sarebbero costretti a trasferire sui prodotti a valle. Tale ripercussione provocherebbe a sua volta un aumento delle importazioni di prodotti a valle a basso prezzo da altri paesi terzi e dai paesi soggetti alla presente inchiesta.

**(158)** Essi hanno dichiarato, infine, che l'industria comunitaria non è in grado di rispondere pienamente alla domanda del mercato comunitario e che l'istituzione di dazi antidumping aggreverebbe la situazione finanziaria degli utilizzatori dal momento che essi dovranno continuare ad importare dai paesi interessati prodotti che non sono disponibili nella Comunità, quale il poliestere a basso punto di fusione («low melt»).

**(159)** Per quanto concerne la presunta dipendenza del mercato comunitario dai fornitori esterni, la Commissione ricorda che nel regolamento (CE) n. 1515/2006 del Consiglio [^7] si è deciso di abrogare le misure in vigore sulle importazioni originarie dell'Australia, dell'Indonesia, della Tailandia e dell'India. Se la misura antidumping istituita dai regolamenti (CE) n. 1522/2000 [^8] e (CE) n. 2852/2000 [^9] del Consiglio ha quasi messo fine alle importazioni da tali paesi, va ricordato che, prima dell'istituzione di misure antidumping sulle loro importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco nel mercato comunitario, l'Australia, l'Indonesia e la Tailandia detenevano una quota di mercato dell'8,9 % e l'India del 2,9 %. È quindi probabile che, una volta soppresse le misure antidumping, le importazioni provenienti da tali paesi terzi riprenderanno e si riorienteranno verso il mercato comunitario. Inoltre, le importazioni da altri paesi terzi rappresentavano già un’importante quota del mercato comunitario (11 % nel corso del PI).

**(160)** Pertanto, nonostante l'eventuale istituzione di dazi sulle importazioni da Taiwan e dalla Malesia e tenendo conto dell'abrogazione delle misure relative all'Australia, all'Indonesia, alla Tailandia e all'India, gli utilizzatori della Comunità che già durante il PI hanno coperto l'84 % del loro fabbisogno acquistando al di fuori dei paesi interessati, potrebbero ancora contare su (o prendere in considerazione la possibilità di servirsi di) importanti fornitori del prodotto in esame nella Comunità o di altri grandi fornitori presenti in paesi non soggetti alle misure antidumping, qualora debbano procurarsi un prodotto specifico quale il poliestere termofusibile a temperatura contenuta.

**(161)** Ciò è confermato anche da uno degli utilizzatori che ha dichiarato che tale poliestere termofusibile è disponibile in Corea e in Giappone ed è prodotto anche da due produttori europei. Se ne deduce che almeno due produttori europei dispongono della tecnologia e delle conoscenze necessarie per realizzre un prodotto così specifico, né si può escludere che, una volta che i prezzi avranno raggiunto un livello al quale gli effetti del dumping pregiudizievole spariscono, all'interno della Comunità produzione e offerta aumenteranno.

**(162)** Inoltre, se l'industria comunitaria non ha prodotto in certi periodi determinati tipi di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, ciò non significa che non ne sia capace. In effetti, a seconda del tipo di prodotto, sarebbe necessaria solo qualche lieve modifica del processo di produzione, realizzabile con modesti investimenti. Invece, in determinate epoche alcuni tipi di FPF non erano disponibili perché i produttori comunitari non potevano fornire i quantitativi richiesti ai prezzi eccessivamente bassi chiesti dagli utilizzatori.

**(163)** Per quanto riguarda il livello di occupazione nell'industria comunitaria e nell'industria a valle, occorre sottolineare che, per un certo numero di anni, l'industria comunitaria ha subito l'importazione in dumping di FPF a basso prezzo, con la conseguenza che l'occupazione ha continuato a diminuire come dimostra il considerando 99. Il fatto che l'industria a valle occupi più persone della filiera di produzione delle fibre di poliesteri in fiocco non giustifica di per sè il rischio che l'industria comunitaria — forse a minore intensità di manodopera dell'industria a valle — sia compromessa; inoltre, come dimostrato dal considerando 150, essa è vitale per gli utilizzatori in quanto tutti gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato parzialmente il prodotto comunitario.

**(164)** Per quanto riguarda il probabile impatto sulla situazione finanziaria dell'industria a valle, i dati disponibili sulla struttura dei costi dell'industria utilizzatrice, il livello delle misure proposte e la ripartizione tra importazioni in dumping e altre fonti di approvvigionamento indicano che:

— le FPF rappresentano tra il 10 % e il 40 % del costo totale di produzione dei prodotti a valle, sostenuto dagli utilizzatori;

— il dazio antidumping medio è del 24,9 % circa per i paesi interessati;

— le importazioni oggetto di dumping rappresentano il 15,3 % del consumo totale di FPF.

La misura proposta può quindi provocare un aumento del costo di produzione degli utilizzatori compreso tra lo 0,4 % e un massimo dell'1,5 %. Questo probabile aumento massimo è relativamente modesto rispetto all'impatto positivo delle misure proposte sul ripristino di condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario.

**(165)** Dall'analisi delle ripercussioni delle misure proposte sugli utilizzatori risulta quindi che l'imposizione di misure antidumping non avrebbe come effetto un aumento delle importazioni nella Comunità di prodotti a valle a basso prezzo. D'altro canto, gli utilizzatori interessati non hanno fornito alcun elemento a sostegno della loro affermazione attestante, ad esempio, che misure precedenti riguardanti lo stesso prodotto avevano avuto un simile effetto.

**4.** Impatto sui fornitori di materie prime

**(166)** Un fornitore di materie prime ha collaborato all’inchiesta, rispondendo al questionario. Egli rifornisce il settore delle FPF di PTA e MEG e si è dichiarato a favore dell'istituzione di dazi che consentiranno all'industria comunitaria di restare competitiva assicurando la propria posizione.

**5.** Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

**(167)** Tenuto conto dei fattori summenzionati e in considerazione del livello delle misure, nonché della chiusura del procedimento contro l'Australia, l'Indonesia, la Tailandia e l'India, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non avrà un effetto nefasto tangibile — se mai ne avrà — sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame. Si ricorda inoltre che nei precedenti procedimenti riguardanti lo stesso prodotto si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità.

**(168)** Alla luce di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure antidumping.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

**1.** Livello di eliminazione del pregiudizio

**(169)** Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori onde impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

**(170)** Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**(171)** Le misure provvisorie dovrebbero essere imposte a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità.

**(172)** L'inchiesta ha confermato che, in assenza di importazioni in dumping, l'industria comunitaria dovrebbe ottenere un utile al lordo delle imposte pari al 5 %. Tale utile dovrebbe consentire all'industria di coprire i suoi costi. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile del 5 %.

**(173)** Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, quale era stato utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all’importazione.

**2.** Misure provvisorie

**(174)** Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine di dumping accertato, ma che tale dazio non debba eccedere il margine di pregiudizio sopra calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

**(175)** Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze delle presenti inchieste. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per le società che hanno cooperato. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio residuo, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

**(176)** Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^10] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

**(177)** Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio residuo dovrebbe essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI. Tuttavia, per quanto riguarda i produttori esportatori della Malesia, non oggetto di campionamento, queste ultime società, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

Vengono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

| Paese | Società | Dazio antidumping (in %) |
| --- | --- | --- |
| Malaysia | Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.<br>Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan<br>Raja Chualan<br>50200 Kuala Lumpur | 12,4 |
| Penfibre Sdn. Bhd.<br>Lot 109-114<br>Prai Free Industrial Zone 1<br>13600 Prai, Penang | 14,7 |  |
| Tutte le altre società | 23,0 |  |
| Taiwan | Chung Shing Textile Co., Ltd.<br>No 463, Hua Cheng Road,<br>Hsin Chuang City<br>Taipei Hsien | 16,5 |
| Far Eastern Textile Ltd.<br>33Fl, No 207, Sec. 2,<br>Tun Hwa South Road<br>Taipei | 29,5 |  |
| Nan Ya Plastics Corporation<br>5Fl, No. 201,<br>Tung Hwa North Road<br>Taipei | 29,5 |  |
| Shing Ming Ind., Co., Ltd.<br>No 330, Ho Shin Rd,<br>Chu-Nan, Miao-Li | 16,5 |  |
| Shingkong Synthetic Fibres Corporation<br>8Fl, No 123, Sec. 2,<br>Nanking E. Road<br>Taipei | 16,5 |  |
| Tainan Spinning Co., Ltd.<br>4Fl, No 560, Sec. 4,<br>Chung Hsia e. Road<br>Taipei | 16,5 |  |
| Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.<br>13Fl, No 376, Sec. 4,<br>Jen Ai Rd<br>Taipei | 14,7 |  |
| Tuntex Distinct Corporation<br>16Fl, No. 90, Sec 1,<br>Hsin-Tai 5th Rd Hsichih<br>Taipei County | 18,2 |  |
| Tuntex Synthetic Corporation<br>16Fl. No. 90, Sec 1,<br>Hsin-Tai 5th Rd Hsichih<br>Taipei County | 18,2 |  |
| True Young Co., Ltd.<br>8, Li Hsing St. Erch Chen Village<br>Kwantien Hsiang<br>Tainan Hsien, 720 | 29,5 |  |
| Tutte le altre società | 29,5 |  |

H. DISPOSIZIONI FINALI

**(178)** A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00 , originarie della Malesia e di Taiwan.

**2.** Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti: Paese Produttore Aliquota del dazio (%) Codice supplementare TARIC Malaysia Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan Raja Chualan 50200 Kuala Lumpur 12,4 A796 Penfibre Sdn. Bhd. Lot 109-114 Prai Free Industrial Zone 1 13600 Prai, Penang 14,7 A797 Tutte le altre società 23,0 A999 Taiwan Chung Shing Textile Co., Ltd. No 463, Hua Cheng Road, Hsin Chuang City Taipei Hsien 16,5 A798 Far Eastern Textile Ltd. 33Fl, No 207, Sec. 2, Tun Hwa South Road Taipei 29,5 A799 Nan Ya Plastics Corporation 5Fl, No. 201, Tung Hwa North Road Taipei 29,5 A800 Shing Ming Ind, Co., Ltd. No 330, Ho Shin Rd, Chu-Nan, Miao-Li 16,5 A801 Shingkong Synthetic Fibres Corporation 8Fl, No 123, Sec. 2, Nanking E. Road Taipei 16,5 A802 Tainan Spinning Co., Ltd. 4Fl, No 560, Sec. 4, Chung Hsia e. Road Taipei 16,5 A803 Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd. 13Fl, No 376, Sec. 4, Jen Ai Rd Taipei 14,7 A804 Tuntex Distinct Corporation 16Fl, No. 90, Sec 1, Hsin-Tai 5th Rd Hsichih Taipei County 18,2 A805 Tuntex Synthetic Corporation 16Fl. No. 90, Sec 1, Hsin-Tai 5th Rd Hsichih Taipei County 18,2 A806 True Young Co., Ltd. 8, Li Hsing St. Erch Chen Village Kwantien Hsiang Tainan Hsien, 720 29,5 A807 Tutte le altre società 29,5 A999

**3.** Salvo quanto diversamente disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

**4.** L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

## **Articolo 2**

Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2006. *Per la Commissione* Peter MANDELSON. *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) .

[^2] [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) .

[^3] [GU C 89 del 12.4.2006, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_089_R_TOC) .

[^4] [GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_071_R_TOC) .

[^5] [GU L 274 del 11.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_274_R_TOC) .

[^6] [GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_071_R_TOC) .

[^7] [GU L 282 del 13.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_282_R_TOC) .

[^8] [GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_175_R_TOC) .

[^9] [GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_332_R_TOC) .

[^10]

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .