# REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^1] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione [^2] apre un contingente per l’importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1 o gennaio al 31 dicembre.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^3] , si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1 o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2247/2003, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. Ove opportuno, occorre allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2247/2003 al regolamento (CE) n. 1301/2006.

**(3)** Per ragioni di chiarezza, occorre sopprimere l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003 in quanto si tratta di una mera ripetizione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^4] .

**(4)** Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2247/2003.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;

2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .»;"

| 3) | a): il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» — «b) — nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;»<br>«b): nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» | a) | «b): nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» | «b) | nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» | b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC ed espressi in chilogrammi.» | c) | il paragrafo 4 è soppresso; |
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| a) | «b): nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» | «b) | nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» |  |  |  |  |  |  |
| «b) | nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC ed espressi in chilogrammi.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il paragrafo 4 è soppresso; |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4) | a): il paragrafo 1 è soppresso; | a) | il paragrafo 1 è soppresso; | b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. I titoli di importazione vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.» |
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| a) | il paragrafo 1 è soppresso; |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. I titoli di importazione vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.» |  |  |  |  |

5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^2] [GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( [GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_217_R_TOC) ).

[^3] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^4] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 ( [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ().
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 ().