# REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione convenzionale degli animali nei periodi di transumanza

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Le norme per la produzione biologica di animali e prodotti animali, di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprendenti norme per l’alimentazione degli animali, devono essere applicate per tutta la vita dell’animale.

**(2)** Uno dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica è l’ampio uso del pascolo.

**(3)** In alcuni Stati membri, il pascolo biologico è associato alla pratica tradizionale della transumanza. Nel passare da un pascolo all’altro, gli animali transumanti attraversano terreni convenzionali e vi pascolano, sia all’andata che al ritorno, come pure durante gli spostamenti tra i vari pascoli di transumanza.

**(4)** Occorre garantire il proseguimento della transumanza per gli animali allevati secondo il metodo biologico, nonostante il fatto che questi animali si nutrono di una certa quantità di foraggi convenzionali.

**(5)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è inserito il seguente punto 4.10:

«4.10. Fatto salvo il punto 4.13, nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni convenzionali quando vengono condotti da un’area di pascolo all’altra. I foraggi convenzionali, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione ( [GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_137_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione ().