# REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [^2] , in particolare l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 51/2006 [^3] il Consiglio ha stabilito, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

**(2)** Occorre vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di squali elefante e pescecani in tutte le acque CE, non CE e internazionali, tenuto conto degli obblighi internazionali di conservazione e tutela di tali specie, derivanti, fra l’altro, dalla Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici e dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

**(3)** Dato l'attuale livello delle catture di merlano nella pesca industriale nel Mare del Nord, una parte cospicua delle catture accessorie autorizzate di merlano può essere resa disponibile per la quota destinata al consumo umano di merlano nel Mare del Nord senza aumentare il totale complessivo delle possibilità di cattura.

**(4)** In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 20 febbraio 2006 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, sul contingente assegnato alla Comunità, nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, da pescare entro il 30 aprile 2006, e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva dell'Islanda, da pescare fra luglio e dicembre. Tale accordo deve essere recepito nell'ordinamento giuridico comunitario.

**(5)** È necessario precisare la definizione di «giornate di presenza in una zona» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi nell’ambito della ricostituzione di determinati stock, in modo da garantire la corretta applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

**(6)** È necessario rivedere la presentazione dei tipi di attrezzi da pesca che possono essere utilizzati senza condizioni speciali per quanto riguarda il numero massimo di giorni durante i quali una nave può essere presente in una zona nell’ambito della ricostituzione di determinati stock.

**(7)** È necessario incentivare le navi operanti nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze ad utilizzare attrezzi più selettivi nel Mare del Nord. Ciò dovrebbe riflettersi sul numero di giornate di presenza assegnate all’interno di una zona.

**(8)** È necessario precisare che, quando viene utilizzato nel corso dell’anno più di un raggruppamento di attrezzi da pesca, nessuno di tali attrezzi può essere utilizzato se il numero totale di giorni passati in mare è già superiore al numero di giorni stabilito per tale attrezzo.

**(9)** Le navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale devono poter beneficiare della deroga concernente il numero massimo di giorni di pesca soggetti a condizioni speciali. Tali norme devono pertanto essere precisate.

**(10)** La modifica della definizione di giornate di presenza in una zona rende necessario precisare la deroga che si applica ai requisiti di notifica del sistema «hail» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale.

**(11)** In virtù dell’allegato XII dell'atto di adesione del 2003, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II. Occorre tenere conto di tale situazione per quanto riguarda le limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca.

**(12)** È opportuno apportare alcuni miglioramenti redazionali al testo.

**(13)** Con il regolamento (CE) n. 2270/2004 [^4] il Consiglio ha stabilito, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

**(14)** In esito alle consultazioni fra la Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e a pareri scientifici, la pesca del granatiere nella zona III, incluse le acque norvegesi, dovrebbe essere limitata alla media pescata nel periodo 1996-2003. Occorre inserire tale limitazione nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

**(15)** Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006

Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

| 1) | all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«8. Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:<br>—<br>squalo elefante ( *Cetorinhus maximus* ),<br>—<br>pescecane ( *Carcharodon carcharias* ).»; | — | squalo elefante ( *Cetorinhus maximus* ), | — | pescecane ( *Carcharodon carcharias* ).»; |
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| — | squalo elefante ( *Cetorinhus maximus* ), |  |  |  |  |
| — | pescecane ( *Carcharodon carcharias* ).»; |  |  |  |  |

| 2) | «—: all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»; | «— | all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»; |
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| «— | all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»; |  |  |

| 3) | «—: all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»; | «— | all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»; |
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| «— | all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»; |  |  |

| 4) | 1.: 63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O, | 1. | 63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O, | 2. | 62° 58' N e 22° 25' O, | 3. | 63° 06' N e 21° 30' O, | 4. | 63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S; | 1. | 63° 14' N e 10° 40' O, | 2. | 63° 14' N e 11° 23' O, | 3. | 63° 35' N e 12° 21' O, | 4. | 64° 00' N e 12° 30' O, | 5. | 63° 53' N e 13° 30' O, | 6. | 63° 36' N e 14° 30' O, | 7. | 63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.»; |
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| 1. | 63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 62° 58' N e 22° 25' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 63° 06' N e 21° 30' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 63° 14' N e 10° 40' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 63° 14' N e 11° 23' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 63° 35' N e 12° 21' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 64° 00' N e 12° 30' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 63° 53' N e 13° 30' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 63° 36' N e 14° 30' O, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5) | l’articolo 13 è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 13<br>Autorizzazione<br>1. Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.<br>2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:<br>—<br>squalo elefante ( *Cetorinhus maximus* ),<br>—<br>pescecane ( *Carcharodon carcharias* ).»; | — | squalo elefante ( *Cetorinhus maximus* ), | — | pescecane ( *Carcharodon carcharias* ).»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | squalo elefante ( *Cetorinhus maximus* ), |  |  |  |  |
| — | pescecane ( *Carcharodon carcharias* ).»; |  |  |  |  |

6) gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Modifiche del regolamento (CE) n. 2270/2004

L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato secondo il testo che figura all’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KORKEAOJA

[^1] [GU 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_070_R_TOC) .

[^3] [GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione ( [GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_308_R_TOC) ).

[^4] [GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_396_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione ( [GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_130_R_TOC) ).

Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue.

| 1) | a): è soppressa la voce relativa alla specie squalo elefante nelle acque comunitarie delle zone IV, VI e VII; |
| --- | --- |

| 2) | a): la voce relativa alla specie capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo: «Specie: Capelin *Mallotus villosus* Zona: V, XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN Tutti gli Stati membri 0 CE 16 170 [^3] [^4] TAC Non pertinente — «Specie: — Capelin *Mallotus villosus* — Zona: — V, XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN — Tutti gli Stati membri — 0 — CE — 16 170 — [^3] [^4] — TAC — Non pertinente<br>«Specie:: Capelin *Mallotus villosus* — Zona: — V, XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN<br>Tutti gli Stati membri: 0<br>CE: 16 170 — [^3] [^4]<br>TAC: Non pertinente |
| --- | --- |

| 3) | a): il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. **Definizione di giornate di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; — «3. — **Definizione di giornate di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;<br>«3.: **Definizione di giornate di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; |
| --- | --- |

| 4) | a): il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; — «2. — **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;<br>«2.: **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; | a) | «2.: **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; | «2. | **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; | b) | «12.4.: Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»; | «12.4. | Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»; | c) | «12.5.: Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»; | «12.5. | Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»; | d) | «20.: **Trasmissione dei dati** | «20. | **Trasmissione dei dati** | 20.1. | Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 19 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. | 20.2. | Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 19 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | «2.: **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; | «2. | **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «2. | **Definizione di giornata di presenza in una zona** Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «12.4.: Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»; | «12.4. | Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «12.4. | Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | «12.5.: Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»; | «12.5. | Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «12.5. | Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | «20.: **Trasmissione dei dati** | «20. | **Trasmissione dei dati** | 20.1. | Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 19 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. | 20.2. | Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 19 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «20. | **Trasmissione dei dati** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 19 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 19 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5) | a): il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. **Campo di applicazione** 1.1. Le condizioni stabilite nel presente allegato si applicano alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e presenti nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, con il riferimento all'anno 2006 s'intende il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007. 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensione superiore a 120 mm e con un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di peso vivo di sogliole ai sensi del giornale di bordo CE del 2004 sono esenti dalle disposizioni del presente allegato, a condizione che: a) tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006; b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; c) ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi in questione sono soggette con effetto immediato alle disposizioni del presente allegato.»; — «1. — **Campo di applicazione** — 1.1. — Le condizioni stabilite nel presente allegato si applicano alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e presenti nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, con il riferimento all'anno 2006 s'intende il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007. — 1.2. — Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensione superiore a 120 mm e con un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di peso vivo di sogliole ai sensi del giornale di bordo CE del 2004 sono esenti dalle disposizioni del presente allegato, a condizione che: a) tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006; b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; c) ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi in questione sono soggette con effetto immediato alle disposizioni del presente allegato.»; — a) — tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006; — b) — non trasbordino pesce in mare verso altre navi; — c) — ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006.<br>«1.: **Campo di applicazione**<br>1.1.: Le condizioni stabilite nel presente allegato si applicano alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e presenti nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, con il riferimento all'anno 2006 s'intende il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.<br>1.2.: Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensione superiore a 120 mm e con un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di peso vivo di sogliole ai sensi del giornale di bordo CE del 2004 sono esenti dalle disposizioni del presente allegato, a condizione che: a) tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006; b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; c) ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi in questione sono soggette con effetto immediato alle disposizioni del presente allegato.»; — a) — tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006; — b) — non trasbordino pesce in mare verso altre navi; — c) — ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006.<br>a): tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006;<br>b): non trasbordino pesce in mare verso altre navi;<br>c): ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006. |
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| 6) | \| Zona di pesca \| Attività di pesca \| Numero di licenze \| Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri \| Numero massimo di navi presenti allo stesso momento \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen \| Aringa, a nord di 62° 00 N \| 77 \| DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1 \| 55 \|; \| Specie demersali, a nord di 62° 00 N \| 80 \| FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1, PL: 1 \| 50 \| \|; \| Sgombro, a sud di 62° 00 N, pesca con ciancioli \| 11 \| DE: 1 [^4] , DK: 26 [^4] , FR: 2 [^4] , NL: 1 [^4] \| Non pertinente \| \|; \| Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino \| 19 \| Non pertinente \| \| \|; \| Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli \| 11 [^5] \| DK: 11 \| Non pertinente \| \|; \| Specie industriali, a sud di 62° 00' N \| 480 \| DK: 450, UK: 30 \| 150 \| \|; \| Acque delle Isole Færøer \| Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer \| 26 \| BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 \| 13 \|; \| Pesca diretta al merluzzo bianco e all’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O \| 8 [^6] \| \| 4 \| \|; \| Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. \| 70 \| BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 \| 26 \| \|; \| Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O. \| 70 \| DE: 8 [^7] , FR: 12 [^7] , UK: 0 [^7] \| 20 [^8] \| \|; \| Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. \| 70 \| \| 22 [^8] \| \|; \| Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”. \| 34 \| DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 \| 20 \| \|; \| Pesca con palangari \| 10 \| UK: 10 \| 6 \| \|; \| Pesca dello sgombro \| 12 \| DK: 12 \| 12 \| \|; \| Pesca dell’aringa a nord di 62° N \| 21 \| DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 \| 21 \| \|; \| Acque della Federazione russa \| Tutte le attività di pesca \| pm \| \| pm \|; \| Pesca del merluzzo bianco \| 7 [^9] \| \| pm \| \|; \| Pesca dello spratto \| pm \| \| pm \| \| |
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[^1] Escluso un quantitativo stimato di 2 000 tonnellate di catture accessorie industriali.

[^2] Pescabili in acque comunitarie. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno dedotte dalla parte norvegese del TAC.

[^3] Di cui 16 170 t assegnate all’Islanda.

[^4] Da pescare entro il 30 aprile 2006.»

[^5] Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

[^6] Da pescare tra luglio e dicembre.»

[^1] Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8.

[^2] Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.

[^3] Si applicano unicamente le denominazioni di cui al punto 3.»

[^4] Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

[^5] Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.

[^6] Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

[^7] Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

[^8] Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

[^9] Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»

Nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 la voce relativa alla specie granatiere nella zona III è sostituita dalla seguente:

«Specie: Granatiere *Coryphaenoides rupestris* Zona: III Danimarca 2612 Germania 15 Svezia 134 CE 2 761 »

[^1]: Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8.
[^2]: Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.
[^3]: Si applicano unicamente le denominazioni di cui al punto 3.»
[^4]: Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
[^5]: Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.
[^6]: Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
[^7]: Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
[^8]: Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
[^9]: Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»