# REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Con la decisione n. 2/2006 [^2] , il Consiglio di associazione CE-Turchia ha approvato la modifica dei protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio d’associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli.

**(2)** Per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia, il protocollo 1 modificato prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

**(3)** Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

**(4)** Poiché la decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia si applica a decorrere dal 1 o novembre 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione ( [GU L 4 del 7.1.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_004_R_TOC) ).

[^2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

«ALLEGATO IX TURCHIA Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. Contingenti tariffari Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) Dazio contingentale 09.0202 0701 90 Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina Dall’1.1 al 31.12 2 500 Esenzione 09.0211 0703 10 11 0703 10 19 Cipolle, fresche o refrigerate Dal 16.5 al 14.2 2 000 Esenzione 09.0213 0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate Dall’1.5 al 14.1 1 000 Esenzione 09.0215 0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate Dall’1.3 al 30.11 500 Esenzione [^1] 09.0204 0806 10 10 Uve da tavola, fresche Dall’1.5 al 17.6 e dall’1.8 al 14.11 350 Esenzione [^1] 09.0217 [^2] 0807 11 00 Cocomeri, freschi Dall’16.6 al 31.3 16 500 Esenzione 09.0219 Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: Dall’1.1 al 31.12 100 Esenzione 0811 10 11 Fragole 0811 20 11 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina 0811 90 19 Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali 09.0206 1509 10 90 Altro olio di oliva vergine Dall’1.1 al 31.12 100 7,5 % ad valorem 09.0221 Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico: Dall’1.1 al 31.12 8 900 Esenzione 2002 10 interi o in pezzi 2002 90 11 2002 90 19 altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 % 09.0207 [^2] 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %. Dall’1.1 al 30.6 15 000 , aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % [^3] Esenzione 09.0209 [^2] 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 % Dall’1.7 al 31.12 15 000 , aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % [^3] Esenzione 09.0208 2007 10 10 2007 91 10 2007 91 30 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 55 2007 99 57 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta Dall’1.1 al 31.12 1 750 33 % del dazio specifico 09.0223 2007 91 30 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % Dall’1.1 al 31.12 100 Esenzione 09.0225 2007 99 39 Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate Dall’1.1 al 31.12 100 Esenzione 09.0212 2008 30 19 2008 50 19 2008 50 51 2008 50 92 2008 50 94 2008 60 19 2008 70 19 2008 70 51 2008 80 19 Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati Dall’1.1 al 31.12 2 100 Esenzione [^1] 09.0214 2009 11 11 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 91 2009 29 11 2009 29 91 2009 39 11 2009 39 51 2009 39 91 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 79 2009 69 90 2009 80 11 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 85 2009 80 86 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71 2009 90 92 2009 90 94 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole Dall’1.1 al 31.12 3 400 33 % del dazio specifico

[^1] L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

[^2] L’applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio ( [GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_200_R_TOC) ).

[^3] Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:

| uguale o superiore a: | ma inferiore a: |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 14 | 0,44828 |
| 14 | 16 | 0,51724 |
| 16 | 18 | 0,58621 |
| 18 | 20 | 0,65517 |
| 20 | 22 | 0,72414 |
| 22 | 24 | 0,7931 |
| 24 | 26 | 0,86207 |
| 26 | 28 | 0,93103 |
| 28 | 30 | 1 |
| 30 | 32 | 1,06897 |
| 32 | 34 | 1,13793 |
| 34 | 36 | 1,20689 |
| 36 | 38 | 1,27586 |
| 38 | 40 | 1,34483 |
| 40 | 42 | 1,41379 |
| 42 | 93 | 1,44828 |
| 93 | 100 | 3,32759 » |

[^1]: L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
[^2]: L’applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio ().
[^3]: Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti: