# REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 dette quote devono essere adeguate al più tardi il 30 settembre 2006.

**(2)** Gli adeguamenti risultano in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri previste all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote [^2] che riguardano in particolare le quote supplementari e aggiuntive già attribuite alla data di fissazione della comunicazione.

**(3)** Gli adeguamenti delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune [^3] , che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. È dunque necessario tenere conto degli abbandoni di quote verificatisi conformemente alla Comunicazione della Commissione (2006/C 234/04) del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 [^4] .

**(4)** L’adeguamento delle quote fissate all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 lascia impregiudicate le condizioni che disciplinano la concessione degli aiuti previsti al capitolo 10 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^5] e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006.

**(5)** Occorre pertanto modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

[^3] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^4] [GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_234_R_TOC) .

[^5] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 ( [GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_265_R_TOC) ).

«ALLEGATO III QUOTE NAZIONALI E REGIONALI Stati membri o regioni (1) Zucchero (2) Isoglucosio (3) Sciroppo di inulina (4) Belgio 819 812 85 694 0 Repubblica ceca 454 862 — — Danimarca 420 746 — — Germania 3 655 456 42 360 — Grecia 317 502 15 433 — Spagna 903 843 98 845 — Francia (metropolitana) 3 552 221 23 755 0 Dipartimenti francesi d’oltremare 480 245 — — Irlanda 0 — — Italia 778 706 24 301 — Lettonia 66 505 — — Lituania 103 010 — Ungheria 401 684 164 736 — Paesi Bassi 864 560 10 891 0 Austria 387 326 — — Polonia 1 671 926 32 056 — Portogallo (continentale) 34 500 11 870 — Regione autonoma delle Azzorre 9 953 — — Slovacchia 207 432 50 928 — Slovenia 52 973 — — Finlandia 146 087 14 210 — Svezia 325 700 — — Regno Unito 1 138 627 32 602 — Totale 16 793 675 607 681 0 »

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 ().