# REGOLAMENTO (CE) N. 1240/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 902/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine [^2] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 [^3] , approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio [^4] , i quantitativi previsti per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 sono stati modificati.

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 902/2006 della Commissione, del 19 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1 o luglio al 30 settembre 2006 [^5] , e adeguare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2006 proporzionalmente ai quantitativi fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1458/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell'allegato II del regolamento (CE) n. 902/2006 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/2006 ( [GU L 215 del 5.8.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_215_R_TOC) ).

[^3] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^4] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^5] [GU L 167 del 20.6.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_167_R_TOC) .

«ALLEGATO II (tonnellate) Numero d’ordine Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1 o ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 09.4038 15 286,248 09.4039 2 250,000 09.4071 1 501,000 09.4072 3 080,500 09.4073 7 533,500 09.4074 2 658,200 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/2006 ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .