# REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante rettifica del regolamento (CE) n. 1001/2006 recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 12 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1001/2006 della Commissione [^3] ha fissato l’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 per la 12 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005.

**(2)** A seguito di un errore amministrativo, l’importo della cauzione di destinazione fissato all’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1001/2006 non corrisponde all’importo effettivo da fissare.

**(3)** Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2006. Poiché l’importo corretto della cauzione è meno elevato dell’importo inizialmente previsto, è opportuno che la rettifica sia applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1001/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1001/2006 è sostituito dal testo seguente:

«L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_308_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

[^3] [GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_179_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().
[^3]: .