# REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**1.** PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

**(1)** Il 28 gennaio 2006, con il regolamento (CE) n. 134/2006 [^2] («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

**(2)** Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Seguito del procedimento

**(3)** A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione.

**(4)** La Commissione ha chiesto e verificato tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.

**2.** PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**(5)** Si rammenta che nel considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è definito come meccanismi a leva («MAL») utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Essi consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, sono originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») e sono normalmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 .

**(6)** Una parte interessata ha sostenuto che un tipo specifico di meccanismi a leva dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto in questione perché i) il tipo in questione è prodotto secondo un modello brevettato detenuto dalla parte interessata e non è disponibile presso un altro fabbricante, ii) esiste un contratto di fornitura esclusivo con un produttore cinese, iii) questo tipo è utilizzato esclusivamente in raccoglitori di documenti di alta gamma e particolari, concepiti diversamente e di qualità superiore rispetto ai meccanismi a leva standard, e non è dunque in concorrenza con il segmento di meccanismi a leva standard, e, inoltre, iv) tale tipo non è sostituibile dal meccanismo a leva standard a causa dei suoi costi di produzione assai più elevati.

**(7)** Tuttavia, un'altra parte interessata ha sostenuto che tutti i meccanismi a leva possiedono le stesse caratteristiche, lo stesso impiego finale e gli stessi canali di distribuzione. Inoltre essa sostiene che i metodi e costi di fabbricazione sarebbero irrilevanti ai fini della determinazione del prodotto in questione. Essa è dell’avviso che qualsiasi trattamento preferenziale accordato ad un tipo di meccanismi a leva utilizzato da un solo produttore di raccoglitori di documenti a leva comporterebbe una grave distorsione non soltanto sul mercato comunitario dei meccanismi a leva ma anche sul mercato comunitario dei raccoglitori forniti di simili meccanismi.

**(8)** Si ritiene che un design brevettato o un contratto esclusivo tra un produttore-esportatore ed un utente europeo per un certo tipo di prodotto non giustifichi, in quanto tale, l'esclusione di tale tipo dalla definizione del prodotto in questione o di un prodotto simile. Un meccanismo a leva, a prescindere dalle sue caratteristiche, rimane il prodotto interessato, anche se è stato brevettato o acquistato tramite un contratto esclusivo. Va inoltre notato che i processi di fabbricazione, i costi di produzione e le differenze qualitative non possono, in quanto tali, contribuire a determinare il prodotto simile.

**(9)** Inoltre l'inchiesta ha confermato che tutti i tipi di prodotti, compreso il particolare tipo di MAL per i quali è stata chiesta una deroga (cfr. considerando 6), condividono le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e gli stessi impieghi e che il mercato dei meccanismi a leva non distingue segmenti di mercato separati. Tutti tali meccanismi sono dunque intercambiabili e si trovano in concorrenza reciproca sul mercato comunitario. Tutti i tipi di meccanismi rientrano quindi nella definizione del prodotto in questione e del prodotto simile. Di conseguenza, la richiesta di cui al considerando 6 deve essere respinta.

**(10)** In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 11 a 16 del regolamento provvisorio.

**3.** DUMPING

3.1. Metodo generale

**(11)** La metodologia generale utilizzata per accertare il dumping sulle importazioni di meccanismi a leva sul mercato comunitario è descritta nel regolamento provvisorio, ai considerando 17-50. La metodologia generale enunciata nel regolamento provvisorio è qui confermata, tenendo debitamente conto degli emendamenti menzionati qui di seguito.

3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

**(12)** Una delle società che beneficiano del trattamento individuale (TI) ha invocato per sé il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (CEM) ed ha osservato che la propria situazione, segnatamente riguardo al secondo criterio (contabilità e controllo) e al terzo criterio (distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato) non sarebbe stata correttamente valutata durante l'inchiesta. Tuttavia la società non ha fornito alcuna nuova prova a sostegno della propria richiesta.

**(13)** In assenza di altre osservazioni, si confermano qui le conclusioni sul TEM di cui ai considerando 17-25 del regolamento provvisorio.

3.3. Trattamento individuale (TI)

**(14)** Le conclusioni di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio in relazione alla prima società che ha ottenuto il TI, vale a dire la Dongguan Nanzha Leco Stationery, sono qui confermate.

**(15)** Come indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio, l'altra società che beneficia del TI è stata in seguito esclusa dall'inchiesta a causa della sua mancata cooperazione. In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 30 del regolamento provvisorio.

3.4. Valore normale

**(16)** Le conclusioni che seguono si riferiscono alla determinazione del valore normale di tutti i produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM.

**a)** Paese analogo

**(17)** Dopo una nuova analisi di tutte le informazioni ottenute dal produttore in Iran, si è dovuto concludere che tali informazioni erano incomplete e/o contraddittorie e non potevano dunque essere utilizzate ai fini del calcolo del valore normale a livello definitivo. Si è dovuto ricorre ad un'altra base ragionevole per il calcolo del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base.

**b)** Valore normale

**(18)** A causa della mancanza di informazioni provenienti da altri paesi terzi in cui sono prodotti meccanismi a leva, si è ritenuto che i dati contenuti nella denuncia e quelli forniti dall'industria comunitaria rappresentassero la base più ragionevole per stabilire il valore normale a livello definitivo. Si è proceduto a degli adeguamenti per rispecchiare i dati specifici accertati nel corso dell'inchiesta, in particolare per quanto riguarda i prezzi delle materie prime e del trasporto.

3.5. Prezzo all'esportazione

**(19)** Il produttore-esportatore che beneficia del TI ha sostenuto che erano stati commessi errori al livello delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti calcolati per un importatore collegato, e che vi era stato un duplice conteggio delle SGAV applicate per accertare il prezzo d'esportazione franco fabbrica. Inoltre tale esportatore sostiene che le SGAV e i profitti delle società collegate dovrebbero essere rivisti sulla base dei nuovi calcoli comunicati dalla società dopo le visite in loco.

**(20)** L’esame delle suddette obiezioni ha confermato l'errore di scrittura intervenuto nel calcolo delle SGAV. Tale errore è stato corretto di conseguenza. Tuttavia, i nuovi dati comunicati dalla società hanno dovuto essere respinti poiché non potevano essere più verificati nel corso dell’inchiesta.

**(21)** Si conferma pertanto la metodologia generale esposta nei considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

3.6. Confronto

**(22)** Il valore normale accertato come descritto qui sopra nei considerando 16-18 ed i prezzi all'esportazione rivisti come illustrato nei considerando 19-21, sono stati comparati al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. I fattori per cui sono stati concessi adeguamenti sono: commissioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori e credito.

3.7. Margine di dumping

**(23)** In seguito all'adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione, il margine di dumping definitivo espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, applicabile all’esportatore cui è stato concesso il TI, dovrebbe essere il seguente:

| Società | Margine di dumping definitivo |
| --- | --- |
| Dongguan Nanzha Leco Stationery | 27,1 % |

**(24)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori. Tuttavia gli adeguamenti apportati al valore normale hanno condotto a un margine di dumping modificato definitivo pari al 47.4 % del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria per tutti gli altri produttori-esportatori.

**4.** PREGIUDIZIO

4.1. Produzione comunitaria

**(25)** Alcune parti interessate hanno osservato che un produttore temporaneamente incluso nella definizione della produzione e dell'industria comunitaria dovrebbe esserne escluso a causa di un presunto rapporto con un produttore-esportatore cinese e a causa di forti importazioni di MAL cinesi, in particolare durante il periodo dell'inchiesta (PI). Esse sostengono quindi che la società dovrebbe essere esclusa dalla produzione comunitaria nonché ai fini della valutazione del pregiudizio.

**(26)** Si ricorda che la situazione del suddetto produttore è stata descritta in dettaglio ai considerando 55-57 del regolamento provvisorio. Nel riesaminare la sua situazione alla luce delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base occorre ricordare che il produttore non si è comportato differentemente da altri produttori comunitari denuncianti non collegati. Inoltre si è accertato che il produttore comunitario non era in grado di controllare legalmente o sul piano operativo il produttore-esportatore di cui importava i prodotti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

**(27)** In mancanza di nuove osservazioni, sono confermate le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria totale di cui ai considerando 51-58 del regolamento provvisorio.

4.2. Definizione di industria comunitaria

**(28)** Una parte interessata ha osservato che un altro produttore comunitario dovrebbe essere escluso dalla definizione dell'industria comunitaria. In primo luogo, perché il produttore avrebbe venduto grandi quantità di MAL a clienti collegati e si avvarrebbe di questo tipo di meccanismi anche per uso proprio. In secondo luogo, perché il suddetto produttore non ha pienamente cooperato allo svolgimento dell'inchiesta e, in particolare, non ha reso la documentazione completa accessibile a tutte le parti interessate entro il termine prescritto.

**(29)** Dopo avere analizzato questo reclamo, si è confermato che la cooperazione del suddetto produttore all'inchiesta è stata insufficiente. Detto produttore dovrebbe quindi essere escluso dalla definizione dell'industria comunitaria e inoltre la sua produzione dovrebbe essere esclusa dalla produzione comunitaria.

**(30)** Si è calcolato che la produzione dei quattro produttori comunitari che hanno cooperato completamente all’inchiesta e hanno sostenuto la denuncia ammontava a 205 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta.

**(31)** I suddetti quattro produttori comunitari rappresentano circa il 75 % della produzione comunitaria totale. Pertanto, la Commissione ritiene che i produttori comunitari denunzianti costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

**(32)** Nel presente regolamento non è stato possibile fornire in tutti i casi le cifre assolute delle tabelle che seguono. Tali dati non possono essere rivelati perché un produttore comunitario è stato escluso tra la fase provvisoria e la fase definitiva, e i suoi dati non hanno quindi potuto essere dedotti tramite raffronto.

4.3. Consumo comunitario

**(33)** Alcune parti interessate hanno sostenuto che il volume del consumo comunitario era calcolato in modo erroneo. In particolare, hanno affermato che i dati relativi alle importazioni del paese interessato erano basati sulla denuncia e che le parti partecipanti all'inchiesta, in particolare i produttori di raccoglitori di documenti con MAL e gli importatori di questo tipo di meccanismi hanno comunicato alla Commissione dati più affidabili ai fini dell’accertamento del consumo.

**(34)** Il volume dei consumi è stato così ricalcolato sulla base dei dati forniti dalle parti cooperanti nell'ambito dell'inchiesta. Le cifre indicate nella tabella qui di seguito sono basate sulle vendite verificate dei produttori europei, sulle importazioni dalla RPC e su altre fonti messe a disposizione dagli utenti ed importatori che hanno partecipato all'inchiesta. Alla luce dell'alto grado di cooperazione dei produttori, importatori ed utenti comunitari, questi dati sono ritenuti particolarmente affidabili, anche se non può essere esclusa l'esistenza di un numero limitato di utenti/importatori, e le importazioni potrebbero dunque essere leggermente sottostimate.

Tabella 1

| Volume di consumo<br>(mio di unità) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunità europea | 271 | 313 | 327 | 381 |
| Indice analitico | 100 | 116 | 121 | 141 |

**(35)** Da un raffronto emerge che le tendenze nel volume di consumo sono simili a quelle descritte al considerando 63 del regolamento provvisorio, anche se effettivamente appaiono più precise. In particolare, sembra che il maggiore aumento dei consumi sia avvenuto tra il 2003 ed il periodo dell’inchiesta (17 %). Durante lo stesso periodo, l'industria comunitaria ha aumentato il volume delle vendite solo del 3 % (cfr. tabella 6), mentre le importazioni dalla RPC sono cresciute di un significativo 28 %, vale a dire di oltre 42 milioni di unità (cfr. tabella 2).

4.4. Importazioni nella Comunità dalla RPC

**(36)** Sulla base del reclamo di cui al considerando 33, è stato rivisto anche il volume delle importazioni di MAL originari della RPC. In questo contesto sono state osservate tendenze piuttosto simili a quelle accertate al considerando 65 del regolamento provvisorio. Tali tendenze sono riportate nella tabella 2 che segue:

Tabella 2

| Volume delle importazioni (mio di unità) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repubblica popolare cinese (RPC) | 98,47 | 135,38 | 152,73 | 195,59 |
| *Indice analitico* | *100* | *137* | *155* | *199* |

**(37)** La principale differenza rispetto ai volumi d'importazione stabiliti nel regolamento provvisorio si osserva per il 2001, anno per cui il metodo proposto evidenzia che le importazioni di meccanismi cinesi erano inferiori a 100 milioni di unità. Tuttavia occorre sottolineare che altri importatori ed utenti hanno importato questo tipo di meccanismi sul mercato comunitario ma non hanno fornito alcun dato all'inchiesta; così, come osservato al considerando 34, non si può escludere che i dati concernenti le importazioni siano leggermente sottostimati.

**(38)** In tutti i casi, le parti suddette hanno osservato che le cifre riviste relative ai consumi e alle importazioni evidenziano che la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta relativamente stabile dal 2002. Lo sviluppo delle quote di mercato basato sui dati rivisti è il seguente:

Tabella 3

| Quota di mercato delle importazioni | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repubblica popolare cinese | 36 % | 43 % | 47 % | 51 % |
| *Indice analitico* | *100* | *119* | *128* | *141* |

**(39)** I dati rivisti sulle quote di mercato indicano che le importazioni cinesi sono costantemente aumentate sul mercato comunitario durante il periodo considerato: di 7 punti di percentuale nel 2002, di 4 punti di percentuale nel 2003 e nuovamente di 4 punti di percentuale durante il periodo dell’inchiesta. Queste tendenze sono simili a quelle osservate al considerando 65 del regolamento provvisorio.

**(40)** Per riassumere, i dati comunicati dalle parti evidenziano che il consumo di MAL nella Comunità è aumentato significativamente, ossia del 41 %, corrispondenti a 110 milioni di unità durante il periodo considerato. Nel frattempo, le importazioni dalla RPC sono considerevolmente e costantemente aumentate, in misura in gran parte superiore alla crescita del consumo. I dati rivisti segnalano infatti un aumento di oltre 97 milioni di unità ed una quota di mercato lievitata dal 36 al 51 %.

**(41)** Benché alcuni calcoli relativi alle importazioni siano stati rivisti, le conclusioni formulate al considerando 66 del regolamento provvisorio, in particolare quelle relative alle tendenze tra il 2002 ed il periodo dell’inchiesta, non vengono contraddette dall'analisi di cui sopra e possono dunque essere confermate.

4.5. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

**(42)** In seguito ai reclami pervenuti delle parti interessate, sono stati riesaminati anche i dati disponibili sui prezzi all'importazione. Tuttavia si è constatato che le parti partecipanti all'inchiesta non potevano fornire dati completi, affidabili e coerenti sui prezzi ed il valore delle importazioni originarie della RPC. Infatti erano disponibili solo informazioni parziali e basate su diverse condizioni di vendita. Questi dati parziali non potevano dunque essere utilizzati per stabilire in maniera affidabile il valore all'importazione ed i prezzi CIF delle importazioni cinesi. Sono stati dunque confermati i dati disponibili alla tabella 3 del regolamento provvisorio, basati su prezzi Eurostat.

**(43)** A seguito dei cambiamenti intervenuti nella composizione dell'industria comunitaria, illustrati al considerando 29, è stata ricalcolata la sottoquotazione da parte di tutti i produttori-esportatori cinesi di MAL. Il margine di sottoquotazione fissato al considerando 69 del regolamento provvisorio deve essere aumentato dunque al 38 %, se espresso come percentuale del prezzo praticato dall'industria comunitaria.

**(44)** In mancanza di altre osservazioni, sono qui confermate le conclusioni esposte ai considerando 67-69 del regolamento provvisorio.

4.6. Situazione economica dell’industria comunitaria

**(45)** A seguito dei cambiamenti intervenuti nella composizione dell'industria comunitaria, di cui al considerando 29, lo studio dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria — nella nuova accezione successiva alla ridefinizione — è stato condotto applicando la metodologia illustrata al considerando 70 del regolamento provvisorio.

**(46)** Le conclusioni tratte in prosieguo sono basate sui dati aggregati e verificati dell'industria comunitaria per i restanti quattro produttori comunitari cooperanti. Alla luce dell'esclusione di un produttore comunitario e del fatto che nel regolamento provvisorio i dati forniti da cinque produttori sono stati inclusi nella valutazione del pregiudizio, i dati confidenziali relativi ai produttori comunitari esclusi hanno potuto essere dedotti comparando i dati del regolamento provvisorio a quelli del regolamento definitivo. In questa fase i dati verificati sono quindi forniti in formato indicizzato. Occorre tuttavia notare che gli indicatori di pregiudizio per i restanti quattro produttori comunitari cooperanti non sono sostanzialmente diversi da quelli precedentemente accertati nel regolamento provvisorio per i cinque produttori.

4.7. Capacità produttiva

**(47)** Alcune parti interessate hanno osservato e dimostrato che il calcolo della capacità di produzione nel regolamento provvisorio non rispecchiava la realtà. Esse sostengono che la capacità di produzione dovrebbe tenere conto della posizione di mercato reale di ciascun produttore incluso nell'industria comunitaria, nonché la sua possibilità di produzione reale. Questo reclamo è stato accolto, dato che l'industria comunitaria è composta solo da piccole e medie imprese, in parte anche da imprese familiari, che di norma sono operative solo per soli cinque giorni alla settimana.

**(48)** Sulla base dei suddetti commenti, qui di seguito è presentata una nuova stima sulla capacità di produzione. Sono state apportate modifiche per accertare la capacità di produzione sulla base dello schema operativo di cinque giorni lavorativi, invece che dei sette giorni originari.

Tabella 4

| Indici 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di produzione (2001=100) | 100 | 96 | 97 | 98 |
| Indice di capacità di produzione | 100 | 95 | 105 | 106 |
| Indice di utilizzazione degli impianti | 100 | 102 | 92 | 92 |

**(49)** Come descritto sopra, il cambiamento di composizione dell'industria comunitaria di cui al considerando 29 non ha influito sulle conclusioni tratte nel considerando 73 del regolamento provvisorio.

4.8. Scorte

**(50)** Nella tabella che segue è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 5

| Indici 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice scorte | 100 | 51 | 95 | 131 |

**(51)** Tuttavia, come già illustrato al considerando 75 del regolamento provvisorio, si ritiene che le scorte detenute dall’industria comunitaria non siano un indicatore pertinente per la valutazione della situazione economica dell’industria comunitaria.

4.9. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

**(52)** Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.

Tabella 6

| Indici 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume delle vendite nell’UE | 100 | 103 | 103 | 106 |
| Quota di mercato indicizzata | 100 | 89 | 85 | 75 |
| Indice prezzi unitari medi (EURO/migliaia di unità) | 100 | 93 | 90 | 86 |

**(53)** L'analisi dei dati rivisti conferma le conclusioni di cui ai considerando 77-80 del regolamento provvisorio ed evidenzia che l'industria comunitaria ha potuto leggermente aumentare il volume delle vendite (+ 6 %) durante il periodo considerato, mentre il consumo comunitario è aumentato del 41 %, ovvero di più di 110 milioni di unità, come emerge dalla tabella 1 qui sopra.

**(54)** L'industria comunitaria ha sofferto per un arretramento significativo dei prezzi unitari medi (– 14 %), mentre aumentava il numero di importazioni a prezzi bassi in dumping che penetravano nel mercato della Comunità. Anche la sua quota di mercato ha subito un ribasso.

4.10. Redditività

**(55)** I margini di redditività indicati qui sotto sono ottenuti come descritto al considerando 81 del regolamento provvisorio. Tali margini hanno subito solo variazioni minori durante il periodo dell’inchiesta

Tabella 7

| Redditività relativa alle vendite comunitarie (utile sul fatturato) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redditività delle vendite CE — tendenza — |  | –4 % | –6 % | –14 % |

**(56)** La redditività è stata negativa per tutto il periodo in esame, confermando le conclusioni di cui al considerando 82 del regolamento provvisorio.

4.11. Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali

**(57)** Nella seguente tabella è riportata l'evoluzione degli utili sul capitale investito, del flusso di cassa e degli investimenti.

Tabella 8

| Indici 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice utile sul capitale investito indicizzato (tutte la società) | 100 | – 191 | –45 | – 364 |
| Indice flusso di cassa (tutte la società) | 100 | 39 | 56 | –79 |
| Investimenti indicizzati (prodotto in esame) in euro | 100 | 136 | 130 | 105 |

**(58)** Come emerge dai considerando 84-86 del regolamento provvisorio, la curva decrescente seguita dai prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha significativamente inciso sulla sua redditività. Ne è conseguito anche un effetto negativo sugli indicatori di pregiudizio collegati alla redditività. Si osserva che la tendenza negativa rilevata riguardo all’utile sul capitale investito e al flusso di cassa rispecchia in gran parte quella della redditività indicata dalla tabella 7.

**(59)** L'industria comunitaria ha aumentato i suoi investimenti solo del 5 %. Si rileva inoltre che gli investimenti sono diminuiti in misura significativa tra il 2003 ed il PI.

**(60)** Riguardo alla capacità di aumento del capitale, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 86 del regolamento provvisorio.

4.12. Occupazione, produttività e salari

Tabella 9

| Indici 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di lavoratori dipendenti | 100 | 97 | 94 | 90 |
| Produzione indicizzata (migliaia di unità/lavoratori dipendenti) | 100 | 99 | 104 | 108 |
| Salari (media annua per dipendente) in euro | 100 | 100 | 97 | 100 |

**(61)** Anche questi indicatori, alla luce della nuova composizione dell'industria comunitaria, sembrano confermare le conclusioni di cui ai considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio.

4.13. Entità del margine di dumping effettivo

**(62)** In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione di industria comunitaria, si conferma il considerando 89 del regolamento provvisorio.

4.14. Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti

**(63)** Come indicato dal considerando 90 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria non deve riprendersi dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti.

4.15. Conclusione sul pregiudizio

**(64)** L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni dalla RPC erano aumentate significativamente — sia in valore assoluto che in valore relativo — durante il periodo considerato. I dati rivisti sulle importazioni mostrano che il volume importato è aumentato di 97 milioni di unità e che il guadagno in termini di quota di mercato per detto periodo ha raggiunto 15 punti di percentuale. Sulla base dei calcoli riveduti, come indicato al considerando 43, i prezzi dei MAL dalla RPC sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria del 38 %.

**(65)** Durante il periodo considerato, visto il forte aumento dei consumi al quale non era in grado di contribuire, l'industria comunitaria ha visto i propri volumi di vendita aumentare del 6 %, ma al contempo ha perso quote significative di mercato. Trovatasi ad affrontare delle importazioni a prezzi bassi, oggetto di dumping, essa ha oltretutto sofferto per un ribasso dei prezzi medio del 14 %. L'analisi dell'evoluzione di alcuni altri indicatori di pregiudizio, quali il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, conferma a sua volta le tendenze esposte al considerando 92 del regolamento provvisorio.

**(66)** Inoltre sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 93-94 del regolamento provvisorio.

**(67)** Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

**5.** RAPPORTO DI CAUSALITÀ

5.1. Impatto delle importazioni dalla RPC

**(68)** Come si evince dalla tabella 2, i dati comunicati dalle parti cooperanti evidenziano che durante il periodo considerato il volume delle importazioni in provenienza dalla RPC è sensibilmente aumentato (99 %), mentre la loro quota di mercato aumentava di 15 punti percentuali. Durante lo stesso periodo, i prezzi all'importazione dei MAL provenienti dalla RPC sono scesi dell’11 % e la sottoquotazione globale accertata per tutti i produttori-esportatori cinesi sul mercato comunitario durante il periodo dell’inchiesta ammontava al 38 %.

**(69)** Come indicato al considerando (97) del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha confermato la coincidenza temporale tra l’ulteriore aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e il sensibile peggioramento della situazione dell’industria comunitaria. In particolare, tra il 2003 ed il periodo dell’inchiesta, le importazioni cinesi sono aumentate di più di 42 milioni di unità, con prezzi nettamente sottoquotati. In tal modo le importazioni cinesi hanno guadagnato 4 punti percentuali in termini di quota di mercato. Durante lo stesso periodo, l'industria comunitaria ha perso il 12 % della propria quota di mercato, pur avendo ridotto i prezzi di circa il 4 % e riuscendo ad aumentare il volume di vendite. In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze riportate al punto 97 del regolamento provvisorio.

**(70)** Si conferma, come menzionato dal considerando 98 del regolamento provvisorio, che durante il periodo dell’inchiesta i produttori esportatori cinesi che praticavano il dumping sono divenuti gli attori principali del mercato comunitario sostituendosi all’industria comunitaria.

5.2. Effetti delle importazioni da altri paesi terzi

**(71)** Sulla base dei dati forniti dalle parti cooperanti, di cui al considerando 34, i volumi delle importazioni da altri paesi terzi sono i seguenti:

Tabella 10

| Quota di mercato | 2,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**(72)** Sulla base di questi dati si è concluso che le quantità ridotte delle importazioni da paesi terzi, che rappresentavano appena il 2 % circa del mercato nel 2001 e sono scesi allo 0 % durante il periodo dell’inchiesta, non potevano essere all’origine del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

**(73)** Si confermano pertanto le conclusioni esposte nei considerando 99 e 101 del regolamento provvisorio.

5.3. Effetti delle importazioni dalla Cina effettuate dall’industria comunitaria

**(74)** Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 102 a 105 del regolamento provvisorio.

5.4. Effetti dei risultati conseguiti dalle esportazioni dell’industria comunitaria

**(75)** Tenuto conto della revisione della definizione dell’industria comunitaria, sono state riesaminate le sue prestazioni in termini di esportazione e ci si è chiesti se tali prestazioni in materia di esportazione di MAL possano essere all’origine del pregiudizio incorso. Le quantità esportate dall’industria comunitaria sono indicate alla tabella qui di seguito

Tabella 11

| Indici 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice esportazioni | 100 | 66 | 59 | 46 |

**(76)** Tale riesame ha confermato che il mercato principale dell’industria comunitaria è sempre stato il mercato comunitario. Le esportazioni al di fuori della Comunità hanno rappresentato il 17 % delle vendite totali nel 2001 e appena il 7 % durante il periodo dell’inchiesta. L'arretramento è stato particolarmente marcato tra il 2001 ed il 2002, quando le vendite all'esportazione sono diminuite del 34 %. Successivamente, le esportazioni sono costantemente diminuite fino alla fine del periodo dell’inchiesta. Dalle informazioni disponibili emerge che tale situazione è analoga a quella descritta ai considerando 107-109 del regolamento provvisorio.

**(77)** Una parte ha sostenuto che il calo delle esportazioni dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta fosse la causa del pregiudizio sofferto. Questa parte ha inoltre affermato che da un'industria in buona salute, di fronte alla concorrenza sul proprio mercato principale, ci si aspetterebbe un riorientamento delle proprie esportazioni verso paesi terzi. Tuttavia l'inchiesta ha mostrato che l’industria comunitaria, di fronte ad un dumping pregiudizievole sul mercato comunitario, non era in grado di compensare le vendite perse aumentando le proprie esportazioni verso paesi terzi.

**(78)** Occorre anche osservare che la Comunità rappresenta il principale mercato mondiale dei MAL e dei relativi prodotti derivati, ovvero i raccoglitori a leva per documenti. Inoltre l’inchiesta si concentrava sulla situazione economica dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Di conseguenza, l'analisi di un certo numero di indicatori di pregiudizio come il volume delle vendite, i prezzi di vendita e la redditività, si basa esclusivamente sulla situazione dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e non riguarda le prestazioni in materia d'esportazione.

**(79)** Inoltre, anche se il ribasso del volume delle vendite all'esportazione potrebbe avere contribuito ad un deterioramento di alcuni indicatori di pregiudizio, come la produzione, incidendo sulla situazione globale dell'industria comunitaria, esso non basta a spiegare il significativo ribasso dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, le perdite di quote di mercato ed il calo di redditività segnato dall'industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta, riguardo ai MAL venduti sul mercato comunitario. Di conseguenza, la performance dell'esportazione non poteva annullare il legame di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni in dumping originarie della RPC.

**(80)** Si conferma dunque la conclusione di cui al considerando 110 del regolamento provvisorio.

5.5. Tasso di cambio

**(81)** Alcune parti interessate hanno segnalato che la variazione del tasso di cambio EUR/USD, pari al 40 % tra il 2001 ed il 2004, abbia rappresentato la causa principale della situazione pregiudizievole subita dall'industria comunitaria. È stato sostenuto che la fluttuazione del tasso di cambio sia stata una delle principali motivazioni della decisione, da parte degli utenti, di rifornirsi presso i produttori comunitari o quelli della RPC. Si è inoltre affermato che di norma gli esportatori cinesi fatturavano le loro vendite ai clienti basati nell'Unione europea in USD, e anche se la fattura era in EURO, il prezzo rimaneva comunque legato al tasso di cambio EUR/USD, di solito convenuto al momento dell’ordine. Si sostiene che ciò avrebbe compensato gli aumenti dei prezzi in USD richiesti dagli esportatori cinesi durante questo periodo, e che le conclusioni in materia di pregiudizio non avessero dunque alcun nesso con il presupposto dumping da parte della RPC.

**(82)** Effettivamente la variazione del tasso di cambio tra EUR e USD è stata significativa durante il periodo considerato. Tuttavia si è constatato che tra il 2003 ed il periodo dell’inchiesta, la fluttuazione è stata limitata al 10 %. In ogni caso è evidente che la variazione del tasso di cambio non può spiegare il massiccio margine di dumping accertato nella RPC durante il periodo dell’inchiesta, poiché i calcoli del dumping non sono stati influenzati da tale variazione.

**(83)** Una simulazione dell'incidenza del tasso di cambio sui prezzi di vendita praticati sul mercato comunitario indica che anche senza significative fluttuazioni valutarie gli esportatori cinesi continuerebbero a praticare una significativa sottoquotazione durante il periodo dell’inchiesta. Ma è ancor più significativo notare che il presupposto effetto delle fluttuazioni sul tasso di cambio non può essere considerato come un «altro fattore» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base. Infatti, gli altri fattori ai sensi della suddetta disposizione riguardano solo i fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia il tasso di cambio applicabile determina il prezzo d'esportazione delle importazioni oggetto di un dumping, viene cioè applicato a questo tipo di importazioni e non ad altri fattori passibili di avere arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

**(84)** Sulla base di quanto precede si ritiene che le parti non abbiano fornito alcuna prova del fatto che le fluttuazioni del tasso di cambio abbiano potuto rompere il nesso di causalità accertato tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping.

5.6. Aumento del prezzo dell'acciaio

**(85)** Un utilizzatore ha sostenuto che vi sarebbe stata una grave crisi del settore siderurgico, che durante il periodo considerato avrebbe causato notevolissimi aumenti del prezzo delle principali materie prime utilizzate per la produzione di MAL. Secondo tale utilizzatore l'aumento del prezzo dell'acciaio sarebbe stato pari al 25-40 % durante il primo trimestre del 2004.

**(86)** Effettivamente gli aumenti di prezzo nel settore siderurgico hanno interessato il mondo intero e dovrebbero avere avuto conseguenze per tutti gli utilizzatori di acciaio, segnatamente durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, la reazione normale degli utilizzatori di acciaio sarebbe stata quella di riversare gli aumenti sui prezzi di vendita dei loro prodotti a valle. I dati disponibili mostrano tuttavia che in generale, i prezzi all'esportazione cinesi sono aumentati solo del 5 % tra il 2003 ed il periodo dell’inchiesta, vale a dire al momento della crisi dell'acciaio. Questa conclusione dimostra che nonostante un aumento del prezzo dell'acciaio che ha toccato picchi del 40 %, i produttori-esportatori cinesi non hanno ritoccato i loro prezzi all'esportazione, ma anzi durante il periodo dell’inchiesta esportavano verso il mercato comunitario a prezzi bassi e in dumping.

**(87)** L'inchiesta ha evidenziato che i costi delle materie prime sostenuti dall'industria comunitaria sono aumentati in misura significativa, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, e che la stessa non ha potuto adattare i propri prezzi di vendita a causa della forte sottoquotazione delle importazioni in dumping, a prezzi bassi, verso il mercato comunitario in provenienza dalla RPC.

**(88)** Si conferma che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è da attribuire in misura significativa agli aumenti del prezzo dell'acciaio.

5.7. Conclusione sul rapporto di causalità

**(89)** Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è confermata la conclusione esposta al considerando 111 del regolamento provvisorio.

**6.** INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. Interesse dell'industria comunitaria

**(90)** Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 114-121 del regolamento provvisorio.

6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

**(91)** Si ricorda che sono giunte risposte da otto utenti e da due importatori con sede sul mercato comunitario, in rappresentanza del 51 % del consumo comunitario totale. Gli utilizzatori sono di solito anche importatori, poiché importano i meccanismi a leva per produrre raccoglitori di documenti, il prodotto derivato. Il fatturato totale di queste parti è considerevole, ma i meccanismi a leva per raccoglitori di documenti rappresentano solo il 22 % della loro attività complessiva.

6.2.1. Difficoltà di approvvigionamento

**(92)** Alcuni utilizzatori hanno ribadito la loro opinione secondo cui l’imposizione di qualsiasi misura antidumping provoca una penuria di approvvigionamento nella Comunità, a causa delle insufficienti capacità dell'industria comunitaria. Essi sostengono che l'insufficiente capacità di produzione europea rispetto al livello della domanda raggiunge ben il 40-50 %, e dichiarano di essere costretti ad importare e quindi a pagare notevoli dazi doganali per potere conservare il proprio livello d'attività.

**(93)** Va notato che gli utilizzatori non hanno prodotto alcuna prova sostanziale riguardo alla penuria di MAL sul mercato comunitario prima o dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Inoltre, sia l'industria comunitaria che altri produttori presenti sul mercato comunitario dispongono di capacità di produzione. Se necessario, per i produttori comunitari non sarebbe difficile procedere a investimenti supplementari e assumere ulteriore manodopera per soddisfare la domanda di un mercato non soggetto a distorsioni causate da pratiche di dumping. Inoltre il mercato comunitario non è chiuso alle importazioni in provenienza dalla RPC, e questi prodotti continueranno ad essere accessibili alla totalità degli utenti a prezzi non soggetti a dumping. Si ritiene inoltre che il reclamo in questione sia originato dal timore di una diminuzione della competitività dell'industria utilizzatrice, argomento trattato in prosieguo ai considerando 94- 97.

6.2.2. Competitività dell'industria comunitaria

**(94)** L'imposizione di misure non dovrebbe influire sulla competitività globale dell'industria utilizzatrice, dato che la totalità degli utilizzatori comunitari avrebbe comunque accesso ad altre fonti d'approvvigionamento. In linea di principio le misure antidumping non dovrebbero avere alcuna incidenza sull'attività di esportazione di tale industria, e l'aumento dei costi di produzione non sarebbe significativo.

**(95)** Sarebbero interessate da un eventuale aumento dei costi in particolare le società che acquistano principalmente prodotti cinesi a basso prezzo oggetto di dumping. Nel migliore degli scenari, considerando l’attuale quota di mercato dell’industria comunitaria, le misure proposte potrebbero determinare un incremento medio del 2,0 % del costo del prodotto derivato. Nel peggiore degli scenari, l'aumento dei costi raggiungerebbe il 3 %. Tuttavia tale aumento potrebbe perfino essere diluito, qualora gli utilizzatori fossero in grado di riversare parte dell'aumento sui loro clienti, eventualità che non può essere esclusa a priori.

**(96)** Tuttavia, come spiegato al considerando 128 del regolamento provvisorio, l'imposizione di misure antidumping dovrebbe portare a un aumento della concorrenza effettiva sul mercato comunitario ed al ristabilimento delle quote di mercato nonché della situazione economica dell'industria comunitaria. Ne dovrebbe risultare, a breve termine, un miglioramento della concorrenza effettiva e lo scongiuramento di qualsiasi aumento di prezzo ingiustificato sul mercato comunitario.

**(97)** Concludendo, si conferma che qualsiasi incidenza sui costi di taluni utilizzatori non sia tale da impedire l’istituzione di misure antidumping.

6.3. Conclusioni relative all’interesse della Comunità

**(98)** L'inchiesta ha evidenziato che in mancanza di misure contro le importazioni in dumping, l'industria comunitaria è probabilmente destinata a scomparire, giacché la sua situazione finanziaria è già assai delicata. Ciò porterebbe certamente alla dipendenza dei produttori di raccoglitori MAL per documenti da fonti esterne e ad una significativa riduzione della concorrenza. L'imposizione di misure antidumping dovrebbe ristabilire condizioni commerciali effettive, senza intralci o vantaggi ingiustificati per tutte le parti che vendono e acquistano MAL sul mercato comunitario.

**(99)** Si è pertanto concluso che l'istituzione di misure definitive non sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

**7.** DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

**(100)** In base al metodo illustrato ai considerando da 133 a 136 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello dei dazi da istituire in via definitiva.

**(101)** Nel regolamento provvisorio il calcolo del margine di pregiudizio si basa su un margine di utile comunitario perseguito pari al 5 %, una percentuale considerata moderata e ragionevolmente prevedibile in assenza di dumping pregiudizievole.

**(102)** Una parte ha osservato che il margine di pregiudizio non dovrebbe essere basato sul costo di produzione dell'industria comunitaria aumentato di un profitto ragionevole, dato che l'industria comunitaria non è competitiva e i suoi costi di produzione sono troppo alti. Questa parte non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno delle proprie affermazioni. L'inchiesta non ha fornito alcuna giustificazione per un abbandono della metodologia di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio.

**(103)** In assenza di nuove osservazioni a riguardo, si conferma il metodo descritto ai considerando 133-136 del regolamento provvisorio.

7.2. Misure definitive

**(104)** Alla luce delle considerazioni suesposte e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, occorre istituire un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping calcolato nei confronti delle importazioni di MAL originarie della RPC, giacché si conferma che in tutti i casi i margini di pregiudizio erano superiori ai margini di dumping accertati.

**(105)** Alla luce di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

| Società | Margine di dumping |
| --- | --- |
| Dongguan Nanzha Leco Stationery | 27,1 % |
| Tutte le altre società | 47,4 % |

**(106)** Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione di tali società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (in contrasto con il dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle persone giuridiche specifiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

**(107)** Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^3] complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

**(108)** Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del margine residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

**8.** RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

**(109)** In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 134/2006, vengano riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori ai dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per archiviare fogli e altri documenti in cartelle e raccoglitori, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50), originari della Repubblica popolare cinese.

**2.** L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente: Fabbricante Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Dongguan Nanzha Leco Stationery The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, China 27,1 % A729 Tutte le altre società 47,4 % A999

**3.** Se non altrimenti specificato, si applicano le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

## **Articolo 2**

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 134/2006 della Commissione sulle importazioni di meccanismi a leva per archiviare fogli e altri documenti in cartelle e raccoglitori di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50), originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva all'aliquota del dazio fissata dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* K. RAJAMÄKI

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 23 del 27.1.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_023_R_TOC) .

[^3]

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B, ufficio J-79 5/16

1049 Bruxelles (Belgio)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .