# REGOLAMENTO (CE) N. 996/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, si è proceduto ad una revisione radicale dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

**(2)** In tale contesto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio [^2] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio [^3] .

**(3)** Il regolamento (CE) n. 318/2006 rende necessario modificare la nota complementare 2 del capitolo 17 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(4)** Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 ( [GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_154_R_TOC) ).

[^2] [GU L 178 del 30.6.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_178_R_TOC) .

[^3] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, capitolo 17, la nota complementare 2 è modificata come segue:

«2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10 , per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 non è del 92 %, è calcolato come segue: il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 ().
[^2]: .
[^3]: .