# REGOLAMENTO (CE) N. 830/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 24, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio [^3] , recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, ammette l’importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali, di cereali e di riso originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.

**(2)** Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [^4] , gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande di titoli di importazione o di esportazione. In queste comunicazioni non è richiesta l’indicazione dell’origine per i cereali diversi dal frumento tenero.

**(3)** Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione.

**(4)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 ( [GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) ).

[^3] [GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 ( [GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_312_R_TOC) ).

[^4] [GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 ( [GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_209_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 ().