# REGOLAMENTO (CE) N. 802/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus*

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* [^2] , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** Annualmente viene fissato un prezzo comunitario alla produzione per i pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* destinati all'industria conserviera.

**(3)** È opportuno fissare anche i coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* .

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* sono fissati come indicato in allegato I.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CEE) n. 3510/82 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_368_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 ( [GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_392_R_TOC) ).

[^3] Cfr. allegato II.

I. Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni

| Specie | Coefficiente |
| --- | --- |
| A.: Tonni Albacora ( *Thunnus albacares* ): |  |
| —: che pesano, per pezzo, più di 10 kg | 1,0 |
| —: che pesano, per pezzo, 10 kg o meno | 0,78 |
| B.: Alalonga ( *Thunnus alalunga* ) | 1,40 |
| C.: Listao [ *Euthynnus (Katsuwonus) pelamis* ] | 0,62 |
| D.: Altre specie | 0,75 |

II. Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto I in funzione delle varie forme di presentazione

| Forme di presentazione | Coefficiente |
| --- | --- |
| A.: Interi | 1 |
| B.: Senza visceri né branchie | 1,14 |
| C.: Altri | 1,24 |

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

| Regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione ( [GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_368_R_TOC) ) |  |
| --- | --- |
| Regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione ( [GU L 373 del 31.12.1987, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_373_R_TOC) ) | Soltanto l’allegato, punto VII |
| Regolamento (CEE) n. 3971/89 della Commissione ( [GU L 385 del 30.12.1989, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_385_R_TOC) ) |  |
| Regolamento (CEE) n. 3899/92 della Commissione ( [GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_392_R_TOC) ) |  |

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CEE) n. 3510/82 | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 2 | Articolo 3 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |

[^1]: . Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 ().
[^3]: Cfr. allegato II.