# REGOLAMENTO (CE) N. 768/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2006

recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

**(2)** Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri ( *Safety Assessment of Foreign Aircraft —* SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni ( *Joint Aviation Authorities —* JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l’elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.

**(3)** È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [^2] istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria.

**(5)** Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità.

**(6)** Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell’allegato II della direttiva 2004/36/CE.

**(7)** È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali.

**(8)** Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA.

**(9)** È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità.

**(10)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991 [^3] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all’analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.

## **Articolo 2**

**1.** L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio: 1) delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE, 2) delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

**2.** La gestione comprende i seguenti compiti: 1) raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2) sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente: a) tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE, b) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei; 3) apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati; 4) analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base: a) consigliare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di accompagnamento; b) comunicare gli eventuali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri; c) proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico; 5) garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni; 6) consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata: 1) le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE, 2) le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva 2004/36/CE.

**2.** Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/36/CE.

## **Articolo 4**

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:

1) presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE;

2) elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra;

3) facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.

## **Articolo 5**

**1.** L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione: 1) una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti: a) stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione; b) situazione delle ispezioni effettuate nell’anno; c) analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie; d) azioni intraprese nel corso dell’anno, e e) allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell’operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria; 2) una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/36/CE.

**2.** La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_143_R_TOC) .

[^2] [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 ( [GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_245_R_TOC) ).

[^3] [GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_373_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 ( [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 ().