# REGOLAMENTO (CE) N. 767/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/1999, relativo all’apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d’importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione [^2] prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario per l’importazione di taluni animali vivi della specie bovina.

**(2)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America nel quadro dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994 [^3] , approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio [^4] , prevede a decorrere dal 1 o luglio 2006 un adeguamento del contingente tariffario di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/1999.

**(3)** Inoltre, tenuto conto dei quantitativi disponibili per l’importazione nell’ambito del suddetto contingente e al fine di semplificarne la gestione, è opportuno sopprimere il secondo esercizio di attribuzione di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/1999.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:

| 1) | a): in relazione al numero d’ordine 09.0001, la cifra «5 000» è sostituita da «710»; | a) | in relazione al numero d’ordine 09.0001, la cifra «5 000» è sostituita da «710»; | b) | in relazione al numero d’ordine 09.0003, la cifra «5 000» è sostituita da «711»; |
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| a) | in relazione al numero d’ordine 09.0001, la cifra «5 000» è sostituita da «710»; |  |  |  |  |
| b) | in relazione al numero d’ordine 09.0003, la cifra «5 000» è sostituita da «711»; |  |  |  |  |

| 2) | all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. I due volumi contingentali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti di 500 e 210 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0001, e in due parti di 500 e 211 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0003.<br>a)<br>La prima parte di ciascun contingente è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d’ordine 09.0001 e/o 09.0003 nel corso dei 36 mesi precedenti l’anno d’importazione in causa.<br>Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all’anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall’organismo nazionale competente, ma ai quali l’importatore avrebbe avuto diritto.<br>b)<br>La seconda parte di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l’anno d’importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 .»; | a) | La prima parte di ciascun contingente è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d’ordine 09.0001 e/o 09.0003 nel corso dei 36 mesi precedenti l’anno d’importazione in causa.<br>Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all’anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall’organismo nazionale competente, ma ai quali l’importatore avrebbe avuto diritto. | b) | La seconda parte di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l’anno d’importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 .»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | La prima parte di ciascun contingente è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d’ordine 09.0001 e/o 09.0003 nel corso dei 36 mesi precedenti l’anno d’importazione in causa.<br>Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all’anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall’organismo nazionale competente, ma ai quali l’importatore avrebbe avuto diritto. |  |  |  |  |
| b) | La seconda parte di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l’anno d’importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 .»; |  |  |  |  |

3) l’articolo 9 è soppresso.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_131_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ( [GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_150_R_TOC) ).

[^3] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^4] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ().
[^3]: .
[^4]: .