# REGOLAMENTO (CE) N. 426/2006 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2006

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Nella nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 [^1] del Consiglio, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(2)** Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00 , non beneficiano, attualmente, di tale esenzione.

**(3)** Lo stesso trattamento tariffario dovrebbe essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell’interesse della Comunità sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la riscossione dei dazi doganali su tali prodotti.

**(4)** È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(5)** Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005 della Commissione [^3] , è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1 o gennaio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituita dalla seguente:

«3,5

Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) ) e successive modifiche].» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. PRÖLL

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 ( [GU L 47 del 17.2 2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_047_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 ( [GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_038_R_TOC) ).

[^3] [GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_286_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 ().
[^3]: .