# REGOLAMENTO (CE) N. 409/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda l’entità della cauzione relativa ai titoli di esportazione nel settore lattiero-caseario

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , determina la cauzione da costituire nel giorno di presentazione della domanda di titolo di esportazione.

**(2)** L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro [^3] , e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere [^4] , fissano gli importi della cauzione di gara da costituire prima del termine del periodo entro cui possono essere presentate offerte.

**(3)** Tenuto conto della tendenza delle restituzioni all’esportazione negli ultimi mesi, è opportuno adeguare l’importo delle cauzioni, fissandolo comunque ad un livello sufficientemente elevato da scoraggiare domande di tipo speculativo.

**(4)** Per stabilire una correlazione tra la restituzione e l’importo della cauzione e garantire un approccio armonizzato per tutte le restituzioni applicabili, è opportuno che la cauzione di gara sia fissata in percentuale dell’importo della restituzione.

**(5)** Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405 ;

**b)** il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10 ;

**c)** il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406 ;

**d)** il 15 % per gli altri prodotti.»

## **Articolo 2**

All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»

## **Articolo 3**

All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

[^3] [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 ( [GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_200_R_TOC) ).

[^4] [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005.