# REGOLAMENTO (CE) N. 340/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2006

recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [^2] l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

**(2)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

**(3)** Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell’ammasso.

**(4)** Per quanto riguarda il prevedibile andamento dei prezzi, occorre tenere in considerazione le riduzioni dei prezzi di intervento del burro previste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e il conseguente prevedibile decremento dei prezzi di mercato del burro fresco e del burro all’ammasso; è pertanto opportuno concedere un aiuto di importo superiore per le domande di contratto di ammasso pervenute anteriormente al 1 o luglio 2006.

**(5)** Per evitare la presentazione di un numero eccessivo di domande di ammasso privato prima di tale data, appare necessario fissare, per il periodo fino al 1 o luglio 2006, un quantitativo indicativo e istituire un dispositivo di comunicazione che permetta alla Commissione di stabilire in che momento tale quantitativo viene raggiunto. È opportuno fissare tale quantitativo indicativo basandosi sui quantitativi che sono stati oggetto di contratti di ammasso negli scorsi anni.

**(6)** A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all’ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1 o marzo, per il 2006, l’inizio delle operazioni di entrata all’ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all’articolo suddetto.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per i contratti conclusi nel 2006, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi: a) per tutti i contratti: — 17,64 EUR per le spese fisse di ammasso, — 0,31 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero, — un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 2,50 %; e b) 103,20 EUR per i contratti conclusi sulla scorta delle domande ricevute dall’organismo d’intervento anteriormente al 1 o luglio 2006.

**2.** L’organismo d’intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.

**3.** Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

**4.** A partire dal momento in cui la Commissione comunica agli Stati membri che i quantitativi richiesti hanno raggiunto le 80 000 tonnellate, gli Stati membri sono tenuti a comunicare quotidianamente alla Commissione, entro le 12 (ora di Bruxelles), i quantitativi oggetto delle domande presentate il giorno prima.

**5.** La Commissione sospende l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 4 non appena constati che i quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b), hanno raggiunto le 110 000 tonnellate.

## **Articolo 2**

In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2006 le operazioni di entrata all’ammasso possono avere inizio a partire dal 1 o marzo.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().