# REGOLAMENTO (CE) N. 249/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell’autorizzazione di un additivo su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

**(2)** L’uso dell’additivo bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione [^2] . L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

**(3)** L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione [^3] . L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

**(4)** L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione [^4] . L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

**(5)** L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione [^5] . L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo e sostituiva la precedente autorizzazione di questo additivo, non associata a una persona specifica.

**(6)** I titolari dell’autorizzazione, Hoechst Roussel Vet GmbH e Intervet International bv, hanno presentato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda di modifica del nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi di cui ai considerando da 2 a 5. Alla domanda era allegata una documentazione dalla quale risulta che i diritti di commercializzazione di tali additivi sono stati trasferiti con effetto dal 1 o agosto 2005 a Huvepharma nv.

**(7)** L’attribuzione ad un’altra persona dell’autorizzazione di un additivo associata a un responsabile dell’immissione in circolazione si basa su una procedura puramente amministrativa e non ha richiesto una nuova valutazione degli additivi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

**(8)** Per consentire a Huvepharma nv di esercitare i suoi diritti di proprietà, è necessario modificare di conseguenza il nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi.

**(9)** I regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

**(10)** È opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale possano essere smaltite le scorte esistenti.

**(11)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel regolamento (CE) n. 2430/1999, allegato I, seconda colonna della voce E 764, le parole «Hoechst Roussel Vet GmbH» sono sostituite da «Huvepharma nv».

## **Articolo 2**

Nel regolamento (CE) n. 937/2001, allegato IV, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

## **Articolo 3**

Nel regolamento (CE) n. 1852/2003, all’allegato, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

## **Articolo 4**

Nel regolamento (CE) n. 1463/2004, all’allegato, seconda colonna della voce E 766, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

## **Articolo 5**

Le scorte esistenti conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate fino al 31 luglio 2006.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_296_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio ( [GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_265_R_TOC) ).

[^3] [GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_130_R_TOC) .

[^4] [GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_271_R_TOC) .

[^5] [GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_270_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .