# REGOLAMENTO (CE) N. 209/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Tenuto conto del carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio [^2] , prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas [^3] , prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

**(4)** I parametri da imporre in base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sono diversi dalle norme di trasformazione che gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2005 a norma dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. Occorrerà inoltre del tempo per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nuova procedura di convalida prevista dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico [^4] .

**(5)** Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, in modo che Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le disposizioni nazionali in materia di norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione del biogas.

**(6)** Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».

## **Articolo 2**

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione ( [GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_066_R_TOC) ).

[^2] [GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_117_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005 ( [GU L 5 del 7.1.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_005_R_TOC) ).

[^3] [GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_117_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005.

[^4] Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005.
[^4]: Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.