# REGOLAMENTO (CE) N. 134/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Apertura

**(1)** Il 28 aprile 2005, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [^2] (di seguito «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

**(2)** Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata l’11 marzo 2005 da tre produttori comunitari, Interkov spol sro, MI.ME.CA Srl e Niko — Metallurgical company, d.d. Zelezniki (di seguito «il denunciante») che rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria totale di meccanismi a leva. La denuncia è stata sostenuta inoltre da IML, un altro produttore comunitario. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

**2.** Parti interessate dal procedimento

**(3)** La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

**(4)** Il denunciante, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

**(5)** Per consentire ai produttori esportatori cinesi di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari di richiesta alle imprese cinesi notoriamente interessate. Quattro società hanno chiesto il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale, qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale.

**(6)** Nell'avviso di apertura la Commissione aveva indicato che nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento per gli importatori. Effettivamente, dato il numero elevato di importatori che hanno manifestato disponibilità a cooperare, si è deciso di procedere al campionamento.

**(7)** La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto i tre produttori comunitari autori della denuncia, altri due produttori comunitari, cinque produttori esportatori della RPC, 12 fornitori di materie prime, due importatori indipendenti e otto utilizzatori indipendenti della Comunità.

**(8)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

| a) | —: Interkov spol sro, | — | Interkov spol sro, | — | MI.ME.CA Srl, | — | Niko — Metallurgical company, d.d. Zelezniki, | — | IML, Industria Meccanica Lombarda Srl, | — | EJA international; |
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| — | Interkov spol sro, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | MI.ME.CA Srl, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Niko — Metallurgical company, d.d. Zelezniki, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | IML, Industria Meccanica Lombarda Srl, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | EJA international; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: Esselte Leitz GmbH & Co; | — | Esselte Leitz GmbH & Co; |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Esselte Leitz GmbH & Co; |  |  |

| c) | —: Dongguan Nanzha Leco Stationery, | — | Dongguan Nanzha Leco Stationery, | — | Wah Hing Stationery Manufactory Limited. |
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| — | Dongguan Nanzha Leco Stationery, |  |  |  |  |
| — | Wah Hing Stationery Manufactory Limited. |  |  |  |  |

Altri tre produttori esportatori hanno presentato domanda per ottenere il TEM e si sono dichiarati disposti a cooperare al procedimento. Essi hanno tuttavia ritirato la propria cooperazione prima dell’esame della loro domanda di TEM.

**(9)** Vista l'esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede delle seguenti società:

*produttore in Iran* :

— Metalise Co.

**3.** Periodo dell'inchiesta

**(10)** L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo in esame»).

**4.** Prodotto in esame e prodotto simile

4.1. Osservazioni generali

**(11)** I meccanismi a leva sono prodotti di metallo che possono costituire uno dei componenti dei raccoglitori utilizzati per archiviare fogli e altri documenti. Le caratteristiche del prodotto dipendono soprattutto dal materiale utilizzato, dalle dimensioni del meccanismo e dal trattamento dell’acciaio.

4.2. Prodotto in esame

**(12)** Il prodotto in esame è costituito dai meccanismi a leva utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Essi consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, sono originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «prodotto in esame») e sono normalmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 .

**(13)** Benché i prodotti in questione presentino, sotto certi aspetti, differenze, tra cui la qualità e lo spessore dell’acciaio, le dimensioni del meccanismo e il trattamento della superficie, è emerso dall’inchiesta che tutti i tipi del prodotto in esame definito nel precedente considerando possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono utilizzati allo stesso scopo. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

4.3. Prodotto simile

**(14)** Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i meccanismi a leva prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e dell’Iran, il quale è stato utilizzato come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dalla RPC. In effetti, questi meccanismi a leva presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni di quelli esportati dalla RPC nella Comunità.

**(15)** Allo stesso modo, non sono state individuate differenze tra i meccanismi a leva prodotti dall’industria comunitaria e venduti sul mercato della Comunità e quelli importati dalla RPC. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni.

**(16)** Detti prodotti sono pertanto considerati, in via provvisoria, prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. DUMPING

**1.** Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

**(17)** Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

— le decisioni delle società in materia di politica commerciale devono essere prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato e i costi devono rispecchiare i valori di mercato,

— le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

— non vi devono essere distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

— le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità,

— le conversioni del tasso di cambio devono essere effettuate ai tassi di mercato.

**(18)** Quattro produttori esportatori della RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta.

**(19)** Tuttavia, tre di questi produttori esportatori hanno ritirato la loro cooperazione prima che fosse eseguita la visita di verifica. Non è stato quindi possibile accertare se tali società rispondessero ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

**(20)** Quanto al restante produttore esportatore, la Commissione ha raccolto e verificato presso la sua sede tutte le informazioni riportate nel modulo di richiesta e ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta.

**(21)** In base alle risultanze dell’inchiesta, la richiesta di applicazione del TEM ha dovuto essere respinta. Gli accertamenti effettuati a proposito della società riguardo a ciascuno dei cinque criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base hanno dimostrato che la società non soddisfaceva i requisiti del secondo e del terzo criterio. Inoltre, non si è potuto giungere ad una conclusione riguardo al primo criterio.

**(22)** Per quanto riguarda il secondo criterio, non si è potuto accertare che la società disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

**(23)** Per quanto riguarda il terzo criterio, la società non ha fornito documenti giustificativi né una spiegazione esauriente della sua privatizzazione e della nuova valutazione degli attivi. Essa non ha pertanto dimostrato l’assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

**(24)** Non si è potuta raggiungere una conclusione riguardo al primo criterio a causa di dubbi persistenti circa un'eventuale interferenza statale nell'approvazione dei contratti di lavoro e dell’impossibilità di stabilire se tutti i costi rispondessero a valori di mercato. Ad ogni modo, date le conclusioni relative al secondo e al terzo criterio, non è necessario prendere una decisione al riguardo.

**(25)** Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze.

**2.** Trattamento individuale

**(26)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del medesimo regolamento viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.

**(27)** Il produttore esportatore cui non è stato possibile concedere il TEM ha chiesto anche il trattamento individuale nel caso non potesse ottenere il TEM. Dalle informazioni disponibili è emerso che la società rispondeva a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

**(28)** Ha chiesto il trattamento individuale anche un altro produttore esportatore che non aveva chiesto il TEM. Si tratta di una società che, attraverso imprese ad essa collegate, ha effettuato vendite a clienti indipendenti nella Comunità durante il PI e ha cooperato all’inchiesta. È emerso dall’inchiesta che questa società soddisfaceva tutti i requisiti per ottenere il trattamento individuale stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

**(29)** Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti due produttori esportatori della RPC:

— Dongguan Nanzha Leco Stationery,

— Wah Hing Stationery Manufactory Limited.

**3.** Valore normale

**(30)** La società esportatrice che ha chiesto unicamente il trattamento individuale non è riuscita a fornire, entro la proroga concessale, una risposta esauriente e del tutto fondata al questionario per gli esportatori. Non è stato pertanto possibile determinare in tal modo il margine di dumping e la società ha dovuto essere considerata come una parte che non ha cooperato all’inchiesta.

3.1. Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

**a)** Paese analogo

**(31)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

**(32)** Nell'avviso di apertura, la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere l’India come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

**(33)** Un utilizzatore, un produttore esportatore che ha cooperato e uno che non ha cooperato hanno fatto obiezione a tale proposito. Le argomentazioni principali addotte contro l’adozione dell’India come paese di riferimento erano:

— i produttori indiani del prodotto in esame sono pochi e non vi è concorrenza sul loro mercato interno,

— l’India produce soltanto per il mercato interno e non per l’esportazione,

— la produzione indiana presenta specifiche diverse e il processo di produzione è, di conseguenza, diverso,

— il volume di produzione indiano è limitato rispetto alla produzione cinese,

— la produzione indiana non è costante per quantità e qualità.

**(34)** Le parti interessate non sono però state in grado di proporre un’alternativa più appropriata né di fornire particolari o suffragare con prove le loro asserzioni di una presunta inadeguatezza dell’India come paese di riferimento.

**(35)** La Commissione ha deciso perciò di chiedere la cooperazione, oltre che dell’India, anche di tutti gli altri potenziali paesi di riferimento noti, quali la Turchia, il Sudafrica, l’Iran e la Thailandia.

**(36)** Si è constatato tuttavia che, tra i suddetti paesi, i meccanismi a leva sono prodotti attualmente solo da pochissimi produttori e solo in India e in Iran. Inoltre, non è stato possibile ottenere una cooperazione completa dall’India, mentre il produttore iraniano ha accettato di cooperare pienamente con la Commissione.

**(37)** Dall’esame della risposta è emerso che l’Iran dispone di un produttore e che esso vende sul mercato interno. Si è constatata inoltre una presenza sostanziale sul mercato iraniano di importazioni dei prodotti cinesi in questione. È chiaro pertanto che i prodotti iraniano e cinese competono tra loro sul mercato iraniano.

**(38)** Sulla scorta di quanto precede, si conclude provvisoriamente che l’Iran costituisce il paese di riferimento più appropriato e opportuno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

**b)** Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

**(39)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento. Poiché si è constatato che le vendite del produttore iraniano erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno iraniano per tutti i tipi di prodotto comparabili.

**(40)** Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore iraniano che ha collaborato all’inchiesta.

**4.** Prezzi all'esportazione

**(41)** Per le vendite all’esportazione nella Comunità effettuate, tramite imprese collegate insediate all’esterno della Comunità, dal produttore esportatore cui è stato riconosciuto il trattamento individuale, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base al prezzo di rivendita applicato ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

**(42)** Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

**5.** Confronto

**(43)** Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

**(44)** Su tale base, nei casi sufficientemente suffragati da prove sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei diversi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, nonché delle differenze esistenti nelle spese di credito, nelle commissioni e nei costi per i servizi di assistenza postvendita (garanzia, ecc.). Sono stati inoltre applicati adeguamenti, allorché le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in un paese diverso dal paese interessato o da uno Stato membro dell’UE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

**6.** Margine di dumping

6.1. Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e al quale è stato concesso il trattamento individuale

**(45)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per la società cui è stato concesso il trattamento individuale la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, calcolata per il paese analogo, è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.

**(46)** La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

— Dongguan Nanzha Leco Stationary 33,4 %.

6.2. Per tutti gli altri produttori esportatori

**(47)** Per poter calcolare il dazio unico a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si ricorda in proposito che tre delle quattro società che avevano inizialmente chiesto la concessione del TEM hanno ritirato la loro collaborazione e che, ad eccezione di una quarta società che ha chiesto il trattamento individuale ma che ha dovuto essere considerata non cooperante, non vi è stata cooperazione da parte di altri produttori esportatori cinesi.

**(48)** In mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM o il trattamento individuale, il calcolo è stato effettuato in base ai dati disponibili. Di conseguenza, il margine di dumping a livello nazionale è stato calcolato in base al numero di controllo del prodotto (NCP) più rappresentativo, esportato dalla RPC da produttori esportatori che non hanno beneficiato del TEM o del trattamento individuale. Il prezzo all’esportazione è stato quindi confrontato con il valore normale determinato per il paese di riferimento. Per garantire l’effettiva equità del confronto la Commissione ha cercato inoltre informazioni sul mercato atte a determinare i prezzi all’importazione praticati da altri produttori esportatori. Nessuna delle informazioni raccolte in tale ambito ha indicato che i calcoli non fossero equi o ragionevoli.

**(49)** Su questa base, il livello unico del dumping per tutto il paese è stato fissato in via provvisoria al 48,1 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria.

**(50)** Tale margine si applica a tutti i produttori ai quali non è stato riconosciuto il trattamento individuale.

C. PREGIUDIZIO

**1.** Produzione comunitaria

**(51)** L’inchiesta ha stabilito che i seguenti produttori comunitari fabbricavano meccanismi a leva durante il periodo dell’inchiesta: i tre produttori comunitari autori della denuncia, altri due produttori che l’hanno sostenuta e hanno cooperato pienamente con la Commissione durante l’inchiesta ed Esselte che produceva meccanismi a leva solo ad uso proprio.

**(52)** Un’altra società produceva e importava meccanismi a leva esclusivamente per uso proprio durante il PI, ma ha cessato la produzione nel corso del PI. La società ha risposto al questionario destinato ai produttori comunitari fornendo i dati relativi alla sua produzione.

**(53)** Riguardo ad un altro produttore che aveva inviato una lettera di sostegno alla denuncia, si è constatato che non aveva fabbricato il prodotto in esame durante il PI.

**(54)** I denuncianti hanno sostenuto che qualche altra società fabbricava il prodotto in esame durante il PI, anche se in quantità limitate. Queste imprese non si sono manifestate né hanno fornito dati sulla loro produzione nell’ambito dell’inchiesta. I quantitativi relativi a queste società non saranno inclusi, provvisoriamente, nel calcolo della produzione comunitaria.

**(55)** È emerso che uno dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta e sostenuto la denuncia ha anche importato il prodotto in esame dalla RPC. Anche se la maggior parte del prodotto venduto da tale produttore sul mercato comunitario durante il PI era stato fabbricato nella Comunità, si è constatato che il 25 % circa del volume delle sue vendite nella Comunità proveniva dalla RPC. Si trattava del 39 % della sua produzione totale.

**(56)** Benché si tratti di una quota relativamente importante delle operazioni della società, si è accertato che tali importazioni rappresentavano una forma di autodifesa contro le importazioni a prezzi di dumping dalla RPC. In effetti, già all’inizio del periodo in esame, il produttore, quando si è reso conto che non poteva competere veramente con le importazioni a basso prezzo dalla RPC, ha deciso di spedire i suoi vecchi macchinari in Cina e costituire una joint-venture con un produttore cinese. La verifica dei dati finanziari forniti da questo produttore comunitario per il periodo in esame ha rivelato che vendeva meccanismi a leva cinesi per compensare una parte delle forti perdite subite sulle vendite dei prodotti di fabbricazione propria sul mercato comunitario. È certamente grazie all’importazione di meccanismi a leva cinesi che la società ha potuto sopravvivere finora.

**(57)** Si è accertato anche che l’attività principale di questa società si trova nella Comunità e che il suo comportamento è chiaramente quello di un produttore comunitario. La cooperazione assicurata dalla società ha messo in evidenza un comportamento e interessi analoghi a quelli degli altri autori della denuncia nell’ambito dell’inchiesta. Si ritiene pertanto che la produzione di questo produttore debba essere inclusa nel calcolo della produzione comunitaria.

**(58)** Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, il volume della produzione comunitaria è stato calcolato in via provvisoria sommando alla produzione dei cinque produttori comunitari che hanno collaborato e sostenuto la denuncia, i dati disponibili relativi alla produzione di un altro produttore.

**2.** Definizione di industria comunitaria

**(59)** Si è calcolato che la produzione dei cinque produttori comunitari che hanno cooperato completamente all’inchiesta e hanno sostenuto la denuncia ammontava a 220 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta. Tale quantità rappresenta più del 90 % della produzione comunitaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, detti produttori comunitari costituiscono «l'industria comunitaria».

**(60)** Anche nell’eventualità di un’esclusione dal volume della produzione comunitaria e dalla definizione di industria comunitaria del produttore che importa meccanismi a leva cinesi, i restanti produttori costituirebbero comunque una porzione maggioritaria della produzione totale della Comunità, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

**3.** Consumo comunitario

**(61)** Il consumo è stato determinato sommando al volume delle vendite dei produttori noti ad acquirenti indipendenti nella Comunità le importazioni da paesi terzi. I dati relativi alle vendite dei produttori comunitari sono stati attinti in gran parte dalle loro risposte al questionario, mentre il volume delle importazioni ha dovuto essere ricavato dai dati contenuti nella denuncia, a causa della scarsa cooperazione dei produttori esportatori cinesi e dell’impossibilità di utilizzare i dati Eurostat perché insufficientemente specifici. In effetti, il codice della nomenclatura combinata relativo ai meccanismi a leva comprende anche i meccanismi ad anelli ed il volume è espresso in tonnellate e non in unità.

**(62)** Dalla tabella che segue risulta che la domanda del prodotto in esame nella Comunità è aumentata sensibilmente durante il periodo in esame.

Tabella 1

| Unità (in migliaia) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo | 301 440 | 301 990 | 337 300 | 399 670 |
| Valore indicizzato | 100 | 100 | 112 | 132 |

**(63)** La variazione più forte si è avuta tra il 2003 e la fine del PI, quando il consumo è aumentato del 18 %, ossia di più di 62 milioni di unità. Il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato dell’8 %, ossia di 14 milioni di unità, mentre, nello stesso periodo, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 29 %, ossia di 48 milioni di unità.

**4.** Importazioni nella Comunità dalla RPC

4.1. Volume, quota di mercato e prezzo medio delle importazioni in questione

**a)** Volume delle importazioni e quota di mercato

**(64)** Come indicato al considerando 61, per determinare il volume delle importazioni cinesi ci si è basati sui dati contenuti nella denuncia. Questi dati sono stati però messi a confronto con i dati Eurostat e con i dati delle esportazioni del principale esportatore cinese, verificati presso la sua sede; questi rappresenta più del 65 % delle esportazioni totali cinesi e ha cooperato all’inchiesta. Entrambe le fonti hanno confermato che le tendenze relative al volume erano analoghe a quelle contenute nella denuncia.

**(65)** Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato:

Tabella 2

| Volume delle importazioni (1 000 unità) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPC | 135 000 | 130 000 | 166 000 | 214 000 |
| Valore indicizzato | 100 | 96 | 123 | 159 |

| Quota di mercato delle importazioni | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPC | 44,8 % | 43,1 % | 49,2 % | 53,6 % |
| Valore indicizzato | 100 | 96 | 110 | 120 |

**(66)** La tabella 1 rivela che il consumo di meccanismi a leva nella Comunità è aumentato del 32 %, ossia di 98 milioni di unità, nel periodo in esame. Nello stesso periodo le importazioni dal paese in questione sono aumentate del 59 % circa, ossia di 79 milioni di unità. Di conseguenza la loro quota di mercato è passata dal 44,8 % al 53,6 % nel periodo in esame, con un incremento pari a 8,8 punti percentuali. Va notato che l’incremento principale del volume e della quota di mercato delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi è avvenuto tra il 2003 e il PI, quando le importazioni in dumping sono aumentate di 48 milioni di unità e la quota di mercato di 4,4 punti percentuali.

*Tabella 3* Prezzo delle importazioni dalla RPC 2001 2002 2003 PI EUR/1 000 unità 120 110 96 107 Indice 2001 = 100 100 92 80 89

**(67)** La tabella che precede mostra come sono evoluti i prezzi medi all’importazione dalla RPC nel periodo in esame. Vi è stata una diminuzione da 120 EUR/1 000 unità di meccanismi a leva nel 2001 a 107 EUR nel PI. Il livello dei prezzi delle importazioni era talmente basso nel 2003, in coincidenza con un incremento del 20 % nel consumo, che ha potuto essere aumentato dell’11 % tra il 2003 e il PI. Il livello di questi prezzi si è mantenuto però molto al di sotto di quello dell’industria comunitaria. Nel complesso il calo dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping è stato pari all’11 % nel periodo in esame.

**(68)** È stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita praticati sul mercato comunitario durante il PI, raffrontando i prezzi dell'industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori cinesi. Il confronto è stato eseguito previa deduzione di riduzioni e sconti e applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti dopo l’importazione. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati al livello franco fabbrica, mentre i prezzi delle importazioni erano cif franco frontiera comunitaria.

**(69)** Emerge dal confronto che durante il PI i meccanismi a leva cinesi sono stati importati nella Comunità a prezzi che sottoquotavano sensibilmente quelli dell’industria comunitaria. Espresso in percentuale di quest’ultimo prezzo, il margine di sottoquotazione era pari al 24,3 %. Da questo livello di sottoquotazione, come dall’evoluzione dei prezzi e della redditività dell’industria comunitaria, illustrata oltre, emerge chiaramente che un notevole ribasso dei prezzi aveva già avuto luogo nel periodo in esame.

**5.** Situazione economica dell'industria comunitaria

**(70)** Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dell’industria comunitaria ha compreso anche una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di detta industria nel periodo in esame, ossia tra il 2001 e il PI.

**(71)** Nella tabella che segue figurano i dati aggregati, sottoposti a verifica, riguardanti i cinque produttori comunitari che hanno collaborato.

5.1. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

**(72)** I livelli di produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti hanno seguito la seguente evoluzione:

Tabella 4

| Indice 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione (1 000 unità) | 225 065 | 222 036 | 221 472 | 219 990 |
| Indice di produzione (2001=100) | 100 | 99 | 98 | 98 |
| Capacità di produzione (unità) | 454 423 | 439 504 | 488 387 | 490 172 |
| Indice di capacità di produzione | 100 | 97 | 107 | 108 |
| Utilizzazione degli impianti | 50 % | 51 % | 45 % | 45 % |
| Indice di utilizzazione degli impianti | 100 | 102 | 92 | 91 |

**(73)** Nonostante l’incremento della domanda, la produzione dell'industria comunitaria è lievemente diminuita (2 %) nel periodo in esame. In considerazione delle buone prospettive del mercato e del crescente consumo, l’industria comunitaria ha effettuato investimenti per incrementare la sua capacità di produzione. Tuttavia, l’utilizzazione degli impianti è diminuita del 9 %, anche a causa di un lieve calo della produzione.

5.2. Scorte

**(74)** Nella tabella seguente è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 5

|  | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume (1 000 unità) | 11 750 | 8 242 | 15 201 | 15 236 |
| Indice 2001 = 100 | 100 | 70 | 129 | 130 |

**(75)** È emerso dall’inchiesta che le scorte detenute dall’industria comunitaria non erano un indicatore pertinente per la valutazione della situazione economica dell’industria comunitaria. Quest’ultima produce infatti principalmente su ordinazione e il livello delle scorte rappresentava, nel periodo in esame, una quota limitata della produzione, corrispondente a forniture per 3-4 settimane circa.

5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

**(76)** Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.

Tabella 6

| Indice 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume delle vendite (1 000 unità) | 166 440 | 171 990 | 171 300 | 185 670 |
| Valore indicizzato | 100 | 103 | 103 | 112 |
| Quota di mercato | 55,1 % | 56,6 % | 50,7 % | 46,4 % |
| Valore indicizzato | 100 | 103 | 92 | 84 |
| Prezzi di vendita medi<br>(EUR/1 000 unità) | 152 | 142 | 137 | 132 |
| Valore indicizzato | 100 | 93 | 90 | 87 |

**(77)** L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria ha potuto beneficiare in parte dell’aumento di consumo incrementando le vendite del 12 %, ossia di circa 19 milioni di unità, nel periodo in esame.

**(78)** Tuttavia, la sua quota di mercato è scesa dal 55,1 % nel 2001 al 46,4 % alla fine del PI, con una perdita di 8,7 punti percentuali. La flessione più forte della quota di mercato è stata registrata tra il 2003 e il PI, quando è diminuita di 4,4 punti percentuali.

**(79)** È pertanto evidente che l’industria comunitaria non ha beneficiato completamente della crescita del mercato.

**(80)** La precedente tabella indica inoltre che l’industria comunitaria ha sofferto di un notevole abbassamento dei prezzi di vendita medi (13 %), verificatosi in concomitanza di un maggiore afflusso di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato comunitario.

5.4. Redditività

**(81)** La tabella che segue indica i margini di redditività; il risultato finanziario conseguito dall’industria comunitaria è espresso in percentuale del fatturato realizzato sul mercato comunitario.

Tabella 7

| Redditività relativa alle vendite comunitarie (utile sul fatturato) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redditività delle vendite CE | – 13 % | – 17 % | – 19 % | – 26 % |
| *— tendenza* |  | *– 4 %* | *– 6 %* | *– 13 %* |

**(82)** La redditività è stata negativa per tutto il periodo in esame, ma l’entità delle perdite è aumentata considerevolmente, soprattutto a causa dei bassi livelli dei prezzi. Benché l’industria comunitaria abbia ottimizzato la produzione per competere con le importazioni cinesi, adattando tutti i possibili parametri tecnici del prodotto in esame, le perdite sono aumentate costantemente nel periodo considerato. I risultati conseguiti durante il PI non sono sostenibili, nemmeno a breve termine.

5.5. Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali

**(83)** Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione degli utili sul capitale investito, del flusso di cassa e degli investimenti.

Tabella 8

| Indice 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utile sul capitale investito<br>(totale società) | – 18 % | – 22 % | – 17 % | – 55 % |
| Flusso di cassa<br>(totale società in EUR) | 1 737 465 | 720 972 | – 259 997 | – 2 757 046 |
| Valore indicizzato | 100 | 176 | 45 | 73 |
| Investimenti<br>(prodotto in esame in EUR) | 1 839 277 | 2 453 440 | 2 353 561 | 2 601 880 |
| Valore indicizzato | 100 | 133 | 128 | 141 |

**(84)** Come accennato ai considerando 78 e 82, la tendenza al ribasso seguita dai prezzi dell’industria comunitaria ha inciso in modo significativo sulla sua redditività. Ne è conseguito anche un effetto negativo sugli indicatori di pregiudizio collegati alla redditività. Si osserva che la tendenza negativa rilevata riguardo all’utile sul capitale investito e al flusso di cassa rispecchia in gran parte quella della redditività indicata dalla tabella 6.

**(85)** Come si è rilevato al considerando 73, l’industria comunitaria ha aumentato gli investimenti nel prodotto in esame, poiché le condizioni del mercato erano molto positive in tale periodo. Essa ha investito principalmente nella sostituzione di impianti e macchinari esistenti piuttosto che nella creazione di nuovi impianti di produzione.

**(86)** L’industria comunitaria ha sottolineato di avere sempre più difficoltà a reperire capitali. In effetti, le risultanze che emergono dai dati sopra riportati, in particolare il valore della redditività negativa (– 26 %), indicano chiaramente che la capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fornitori finanziari esterni che dalle società madri, è fortemente ridotta dalla sua catastrofica situazione finanziaria.

*Tabella 9* Indice 2001 = 100 2001 2002 2003 PI Numero di dipendenti 792 773 746 713 Valore indicizzato 100 98 94 90 Produttività (1 000 unità/dipendente) 284 287 297 309 Valore indicizzato 100 101 104 109 Salari (media annua per dipendente, in euro) 15 619,65 15 747,02 15 338,60 15 545,16 Valore indicizzato 100 101 98 100

**(87)** Tra il 2001 e il PI l'industria comunitaria ha ridotto il numero dei dipendenti. Essa ha potuto migliorare la produttività nel periodo in esame, grazie ad un aumento degli investimenti associato alla riduzione del numero di dipendenti.

**(88)** Il totale dei salari e dei costi connessi pagati dall’industria comunitaria è rimasto stabile nel periodo in esame. Benché il numero di dipendenti sia diminuito del 10 % in tale periodo, la massa salariale si è ridotta in termini relativi a causa dell’inflazione.

5.7. Entità del margine di dumping effettivo

**(89)** I margini di dumping sono indicati nella precedente sezione dedicata al dumping. I margini constatati sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.8. Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti

**(90)** L'industria comunitaria non deve riprendersi dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti non essendo state condotte precedenti inchieste in merito.

5.9. Conclusioni in merito al pregiudizio

**(91)** Fin dall’inizio del periodo in esame la RPC deteneva la metà del mercato comunitario dei meccanismi a leva. Essa ha rafforzato notevolmente la sua già forte posizione. Le importazioni dalla RPC sono aumentate in modo considerevole, in termini sia di volume (+ 79 milioni di unità) che di quota di mercato (+ 8,8 punti percentuali), durante il periodo in esame. Inoltre, il prezzo unitario medio di tali importazioni è diminuito dell’11 %, il che si traduce nella sottoquotazione dei prezzi accertata durante l’inchiesta.

**(92)** Benché il volume delle vendite dell’industria comunitaria sia aumentato, non si può dire che essa abbia beneficiato della notevole crescita del mercato comunitario (+ 32 % ovvero + 98 milioni di unità) durante il PI. Tale industria ha perso quote di mercato significative e ha dovuto ridurre i prezzi in media del 13 %. Ciò ha determinato il raddoppiamento delle perdite, una riduzione del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, una diminuzione della produzione e dell’utilizzo delle capacità, la stagnazione dei salari e l’obbligo di ridurre l’occupazione nel periodo in esame. Nonostante gli sforzi compiuti per migliorare la competitività, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è peggiorata in maniera sensibile durante il PI.

**(93)** Va altresì notato che alcuni produttori comunitari hanno interrotto la produzione o cessato le attività negli ultimi anni.

**(94)** Tenuto conto di tutti gli indicatori, si conclude che durante il PI l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

**1.** Osservazioni preliminari

**(95)** Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se esistesse un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono stati anche esaminati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping.

**2.** Incidenza delle importazioni dalla RPC

**(96)** Si ricorda che, durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 43 % circa e che la loro quota di mercato è cresciuta di 8,8 punti percentuali. Inoltre, come si è indicato al considerando 67, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti dell’11 % sottoquotando quelli dell’industria comunitaria del 24 %. Inoltre, i prezzi dell’industria comunitaria hanno subito una forte spinta al ribasso.

**(97)** Nel periodo in esame vi è stata anche una coincidenza temporale tra l’ulteriore aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e il sensibile peggioramento della già difficile situazione dell’industria comunitaria. Questa circostanza è illustrata perfettamente dal confronto tra i risultati economici conseguiti dai produttori esportatori cinesi e quelli dell’industria comunitaria tra il 2003 e il PI. In tale periodo il volume dei meccanismi a leva importati dalla Cina è aumentato di 48 milioni di unità, mentre veniva praticata, come si è constatato, una notevole sottoquotazione dei prezzi. Di conseguenza, i produttori esportatori cinesi hanno potuto aumentare la propria quota di mercato di 4,4 punti percentuali. Nello stesso periodo il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato solo di 14 milioni di unità, con una conseguente perdita di quota di mercato di 4,3 punti percentuali in un mercato in rapida espansione. Allo stesso tempo l’industria comunitaria ha dovuto ridurre i prezzi di vendita medi del 4 % circa. Il drastico peggioramento della sua situazione finanziaria in tale periodo è dimostrato, tra l’altro, da un incremento delle perdite di 7 punti percentuali. Va notato che le importazioni dalla Cina erano già ad un livello elevato all’inizio del periodo in esame e che l’industria comunitaria si trovava pertanto in una situazione di fragilità fin dall’inizio di tale periodo.

**(98)** Come indica l’accresciuta quota di mercato di cui alla tabella 2, durante il PI i produttori esportatori cinesi che praticavano il dumping sono divenuti gli attori principali del mercato comunitario sostituendosi all’industria comunitaria.

**3.** Effetti delle importazioni da altri paesi terzi

**(99)** Come si è indicato al considerando 36, non vi sono molte società nel mondo che producono ed esportano meccanismi a leva. Nel quadro della scelta del paese di riferimento sono stati individuati alcuni produttori in India e in Iran, ma dalle informazioni disponibili si deduce che i produttori noti di questi paesi, se esportano il prodotto in esame, si tratta solo di quantitativi limitati. Il mercato principale di questi produttori è chiaramente il mercato interno.

**(100)** È pertanto molto improbabile che importazioni originarie di altri paesi terzi, come l’India, possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Poiché le informazioni disponibili sono estremamente scarse, non è nemmeno possibile procedere a una stima attendibile di tali eventuali limitati quantitativi di importazioni da altri paesi terzi.

**(101)** Si considera pertanto che le importazioni di meccanismi a leva originari di altri paesi terzi non possano aver influito sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

**4.** Effetti delle importazioni dalla Cina effettuate dall’industria comunitaria

**(102)** Come indicato al considerando 55, si è constatato che uno dei produttori che hanno cooperato, facente parte dell’industria comunitaria, ha importato il prodotto in questione dalla RPC nel periodo in esame. La maggior parte del prodotto venduto da tale produttore sul mercato comunitario durante il PI era fabbricato nella Comunità, mentre il 25 % circa del volume delle sue vendite nella Comunità proveniva dalla RPC.

**(103)** Dall’inchiesta è emerso che detto produttore importava dalla Cina meccanismi a leva fabbricati da una società cinese con la quale aveva un accordo commerciale. Si è constatato che il prezzo al quale questa società rivendeva i meccanismi a leva importati era paragonabile al prezzo al quale vendeva i meccanismi a leva di produzione propria.

**(104)** Non si ritiene pertanto che le importazioni di detto produttore abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria. Benché le importazioni in questione rappresentino chiaramente un volume non trascurabile (pari al 6 % circa delle vendite totali dell’industria comunitaria durante il PI), si deve tener conto delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, i prezzi di rivendita del prodotto importato corrispondevano ai prezzi di vendita delle merci di produzione propria. A parte ciò, la vendita del prodotto importato completava la gamma dei prodotti propri. In secondo luogo, come indicato ai considerando 55 e 56, è in parte grazie a queste importazioni che il produttore in questione ha potuto ridurre alcune delle forti perdite subite con la vendita sul mercato comunitario dei prodotti di fabbricazione propria. È certamente grazie all’importazione di meccanismi a leva cinesi che la società ha potuto sopravvivere finora. Pertanto, il completamento della sua gamma di prodotti con importazioni dalla Cina era una specie di autodifesa della società per proteggersi dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Questo produttore ha inoltre sostenuto chiaramente il presente procedimento.

**(105)** È pertanto molto improbabile che le sue importazioni abbiano contribuito al pregiudizio constatato.

**5.** Effetti dei risultati conseguiti dalle esportazioni dell’industria comunitaria

**(106)** Si è esaminato anche se le esportazioni di meccanismi a leva effettuate dall’industria comunitaria possano aver contribuito al pregiudizio da essa subito nel periodo in esame.

**(107)** Come indica la tabella che segue, il mercato principale dell’industria comunitaria è sempre stato il mercato comunitario. Le esportazioni verso paesi terzi hanno rappresentato una quota variante tra il 7,4 % e il 16,2 % delle vendite totali dell’industria comunitaria nel periodo in esame.

Tabella 10

|  | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esportazioni<br>(1 000 unità) | 32 419 | 23 114 | 18 303 | 14 551 |
| Indice 2001 = 100 | 100 | 71 | 56 | 45 |

**(108)** Le esportazioni dell’industria comunitaria sono diminuite di circa 18 milioni di unità nel corso del periodo in esame. Questo calo va visto alla luce della consistente crescita registrata dal mercato comunitario in tale periodo. Non si deve dimenticare che contemporaneamente le esportazioni cinesi acquisivano quote di mercato anche in altri mercati mondiali, come ha messo in evidenza l’analisi delle informazioni raccolte per la scelta del paese di riferimento.

**(109)** Inoltre, l’inchiesta ha mostrato che la produzione dell’industria comunitaria era piuttosto stabile, essendo diminuita solo del 2 % nel periodo in esame. L’industria comunitaria è stata in grado di contenere e persino di ridurre i costi.

**(110)** In base alle informazioni attualmente disponibili si ritiene pertanto che, anche qualora il calo di volume delle esportazioni abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, esso non può giustificare il notevole abbassamento dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario né le perdite finanziarie subite dall’industria comunitaria durante il PI.

**6.** Conclusioni in merito al nesso causale

**(111)** Va sottolineato che nella fattispecie il pregiudizio si presenta principalmente sotto forma di una depressione dei prezzi che ha causato un ulteriore aumento delle perdite. Ciò ha coinciso con il rapido incremento delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano aver costituito una causa significativa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nel corso dell’inchiesta non sono stati individuati ulteriori fattori in grado di causare un grave pregiudizio.

Sulla base della precedente analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste una chiara coincidenza temporale e pertanto un nesso causale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.1. Considerazioni generali

**(112)** Si è esaminato, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese in questione è contraria all'interesse della Comunità. I servizi della Commissione hanno inviato questionari a importatori, operatori commerciali e utilizzatori industriali. Due utilizzatori hanno fornito risposte parziali al questionario. Altri utilizzatori non hanno risposto al questionario, ma hanno presentato osservazioni scritte.

**(113)** Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all’inchiesta, sono state tratte le conclusioni seguenti.

1.2. Interesse dell’industria comunitaria

**(114)** Si rammenta che l’industria comunitaria è costituita da cinque produttori, presso i quali sono impiegate circa 700 persone addette alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno evidenziato un peggioramento dei risultati finanziari nel periodo in esame, che negli ultimi anni ha costretto alcuni produttori comunitari a cessare la produzione nella Comunità. Tuttavia, l’industria comunitaria è sana e non è disposta ad abbandonare questo segmento di mercato, come dimostrano le azioni intraprese per affrontare l’impennata delle importazioni oggetto di dumping. L’inchiesta ha dimostrato, ad esempio, che l’industria comunitaria è stata in grado di migliorare il processo di produzione e abbreviare i tempi di consegna nel periodo in esame.

**(115)** Se non verranno istituite misure è probabile che la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping aumenti, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria continui a peggiorare e altri produttori della Comunità siano costretti a cessare la produzione, con ripercussioni negative sull’intero settore che subisce già le ripercussioni delle importazioni a prezzi di dumping.

**(116)** Con l’istituzione di misure si può prevedere che la produzione e il volume delle vendite dell’industria comunitaria aumenti entro un termine molto breve, consentendo così a tale industria di ripartire i costi fissi su una maggiore produzione. A questo proposito va detto che l’utilizzo delle capacità dell’industria comunitaria è molto basso e che essa può effettivamente aumentare la produzione in modo significativo. Questa misura le consentirebbe di riguadagnare le quote di mercato perdute nel periodo in esame e di fare economie di scala. È probabile che, nel momento in cui la determinazione dei prezzi non sia più distorta dalle importazioni in dumping, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria ritorni ad un livello più sostenibile.

**(117)** È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping è nell’interesse dell’industria comunitaria.

1.3. Interesse dei fornitori

**(118)** 12 fornitori di materie prime ai produttori comunitari hanno scritto alla Commissione in merito al presente procedimento. Queste parti sono favorevoli all’istituzione di misure antidumping e, nel quadro del presente procedimento, sono considerate rappresentative del settore dei fornitori di acciaio.

**(119)** È chiaro che il settore delle forniture rischia di assistere alla scomparsa a breve termine di un segmento del mercato, qualora non siano adottate misure nei confronti delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Le forti perdite subite dall’industria comunitaria non sono più sostenibili.

**(120)** I fornitori invocano l’istituzione di misure anche perché in tal modo si dovrebbe introdurre una maggiore sicurezza sul mercato, dallo stadio della fornitura di materie prime fino alla consegna dei meccanismi a leva all’industria utilizzatrice. Essi sottolineano l’importanza economica dell’industria comunitaria di meccanismi a leva dalla prospettiva degli utilizzatori della Comunità. Questi argomenti sono stati avanzati in nome degli utilizzatori (cfr. oltre).

**(121)** Sulla base di quanto precede, si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping non è contraria all'interesse dei fornitori comunitari.

1.4. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

**(122)** Sono state ricevute risposte da otto utilizzatori e due importatori operanti sul mercato comunitario. Gli utilizzatori sono di solito anche importatori, poiché importano i meccanismi a leva per produrre raccoglitori di documenti, il prodotto derivato. Il fatturato totale di queste parti è considerevole, ma i meccanismi a leva rappresentano solo il 10 % della loro attività complessiva.

**(123)** Gli utilizzatori e gli importatori sono generalmente contrari all’istituzione di misure antidumping, poiché il prodotto in esame rappresenta buona parte del costo del prodotto derivato, pari al 20 % circa. Gli utilizzatori e gli importatori in questione sono rappresentativi del settore, dato che ne costituiscono il 50 %. Essi sostengono che l’introduzione di misure li porrebbe in una posizione di svantaggio nei confronti dei loro acquirenti (principalmente catene di negozi e grandi distributori). Asseriscono inoltre che, essendovi una sovraccapacità di produzione nel settore dei raccoglitori di documenti, essi si trovano in una posizione negoziale debole con i loro clienti e temono che, se sono istituite misure sui meccanismi a leva, i raccoglitori saranno importati dalla Cina. Queste asserzioni non sono state però avvalorate da prove.

**(124)** Solitamente le società che utilizzano il prodotto in esame concludono accordi di acquisto con i produttori cinesi per importare i meccanismi a leva nella Comunità. Gli utilizzatori sostengono che, in seguito ad un lungo periodo di sviluppo del prodotto in collaborazione con i loro partner in Cina, i prodotti cinesi hanno raggiunto un livello qualitativo molto buono rispetto ai prodotti della Comunità. Di conseguenza, secondo loro, è migliorata la disponibilità del prodotto e la concorrenza sul mercato. Essi affermano inoltre che l’istituzione di misure comporterebbe il rischio di una penuria di forniture.

**(125)** Gli importatori che hanno cooperato hanno espresso preoccupazioni simili. Un solo utilizzatore si è dichiarato favorevole all’istituzione di misure, ma sostiene che esse dovrebbero essere introdotte anche nei confronti dei raccoglitori di documenti.

**(126)** In considerazione delle ampie capacità di produzione disponibili nella Comunità (cfr. tabella 4) e del fatto che i produttori comunitari potrebbero facilmente incrementarle con investimenti supplementari per soddisfare la domanda in un mercato non distorto dalle pratiche di dumping, la preoccupazione di una possibile penuria dovuta ad insufficienti capacità dell’industria comunitaria non sembra fondata e certamente non è suffragata da elementi di prova. La Commissione non ritiene che ne deriverebbe una riduzione della concorrenza sul mercato comunitario.

**(127)** Si pensa inoltre che l’istituzione di misure non inciderebbe in maniera sostanziale sulla competitività delle industrie utilizzatrici. L’inchiesta ha rivelato che alcuni produttori di meccanismi a leva fabbricano anche i prodotti derivati e che una consistente porzione di utilizzatori continua ad acquistare prevalentemente tali meccanismi da fonti che non praticano il dumping. Tutti gli utilizzatori avrebbero la possibilità di tornare ad approvvigionarsi presso fonti che non praticano il dumping.

**(128)** Per quanto riguarda un possibile aumento dei costi, non si può escludere che esso si verifichi immediatamente dopo l’introduzione di misure antidumping. Sarebbero interessate da un tale aumento in particolare le società che acquistano principalmente prodotti cinesi a basso prezzo oggetto di dumping. Nell’ipotesi peggiore, considerando l’attuale quota di mercato dell’industria comunitaria, le misure proposte potrebbero determinare un incremento medio del 2,5 % del costo del prodotto derivato. Non va dimenticato però che il prodotto in esame costituisce solo una parte ridotta delle attività dell’industria a valle e che inoltre la redditività del prodotto è realmente molto elevata. Tuttavia, la Commissione non ritiene che si produrrà questo scenario, bensì uno più realistico, come si è illustrato ai considerando 116 e 120, in base al quale l’introduzione di misure antidumping determinerà un incremento della concorrenza sul mercato comunitario e il recupero da parte dell’industria comunitaria di quote di mercato e della precedente situazione economica. In tal modo si dovrebbe evitare a breve termine un indebito aumento dei prezzi sul mercato comunitario.

**(129)** Ad ogni modo, ogni eventuale aumento di prezzo dovrebbe essere considerato alla luce degli interessi delle società utilizzatrici che acquistano i meccanismi a leva principalmente dall’industria comunitaria.

**(130)** Concludendo, si ritiene in via provvisoria che qualsiasi incidenza sui costi di taluni utilizzatori non sia tale da impedire l’istituzione di misure antidumping.

1.5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

**(131)** È evidente che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di meccanismi a leva originari della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria. Un’eventuale ripercussione sui prezzi dei meccanismi a leva non dovrebbe influire in modo rilevante sulla competitività degli importatori/operatori commerciali e delle industrie degli utilizzatori, né sulla concorrenza sul mercato comunitario. Invece, le perdite subite dall’industria comunitaria e dalle industrie fornitrici, nonché i rischi di ulteriori chiusure di linee di produzione sono chiaramente di grande entità.

**(132)** Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping sulle importazioni di meccanismi a leva originari della RPC.

F. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

**1.** Livello necessario per eliminare il pregiudizio

**(133)** Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

**(134)** Le misure dovrebbero essere istituite a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato in questo calcolo è pari al 5 % del fatturato. Tale margine corrisponde a quello realizzato nella categoria industriale generale in assenza di importazioni in dumping ed è pertanto considerato in via provvisoria un margine congruo. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile del 5 %.

**(135)** Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.

**(136)** Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio cif all'importazione. Si è constatato che, in tutti i casi, i margini di pregiudizio erano superiori ai margini di dumping accertati.

**2.** Misure provvisorie

**(137)** Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine accertato, che però non deve superare il margine di pregiudizio sopra calcolato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

**(138)** Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

**(139)** Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^3] corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

**(140)** In base a quanto precede, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:

| Dongguan Nanzha Leco Stationery | 33,3 % |
| --- | --- |
| Tutte le altre società | 48,1 %. |

G. DISPOSIZIONI FINALI

**(141)** Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi, elaborate ai fini del presente regolamento, sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva per archiviare fogli e altri documenti in cartelle e raccoglitori, di cui al codice NC ex 8305 10 00 , (codice TARIC 8305 10 00 50), originari della Repubblica popolare cinese. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti.

**2.** Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Dongguan Nanzha Leco Stationery 33,3 % A729 Tutte le altre società 48,1 % A999

**3.** L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

**4.** Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU C 103 del 28.4.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_103_R_TOC) .

[^3] Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, B-1049 Bruxelles.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, B-1049 Bruxelles.