# DIRETTIVA 2006/119/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [^2] è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE regolata dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CE elenca i requisiti per l’omologazione dei veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione e dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti.

**(2)** Il regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) n. 122, relativo all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O riguardo ai rispettivi impianti di riscaldamento, è entrato in vigore il 18 gennaio 2006. Poiché tale regolamento è applicabile nella Comunità è necessario far corrispondere i requisiti elencati nella direttiva 2001/56/CE e quelli elencati nel regolamento UN-ECE n. 122. Nella direttiva 2001/56/CE vanno pertanto inseriti i requisiti, di cui all’allegato 9 del regolamento UN-ECE n. 122, relativi agli impianti di riscaldamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

**(3)** La direttiva 2001/56/CE va perciò modificata di conseguenza.

**(4)** Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Modifica della direttiva 2001/56/CE

La direttiva 2001/56/CE viene modificata conformemente al testo di cui all’allegato alla presente direttiva.

## **Articolo 2**

Disposizioni transitorie

**1.** A partire dal 1 o ottobre 2007, gli Stati membri, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, non possono prendere, nei confronti di un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfi i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; b) vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.

**2.** A partire dal 1 o ottobre 2007, gli Stati membri non possono prendere nei confronti di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in quanto componente, che soddisfa i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; b) vietare la vendita o la messa in circolazione di una componente di tale tipo.

**3.** A partire dal 1 o aprile 2008, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio di un’omologazione CE, e possono rifiutare il rilascio di quella nazionale, ad un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL o di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, quale sua componente, che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE, modificata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

Recepimento

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 5**

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_161_R_TOC) ).

[^2] [GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_292_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione ( [GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_231_R_TOC) ).

La direttiva 2001/56/CE viene modificata come segue:

| 1) | «Allegato IX: Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE». | «Allegato IX | Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE». |
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| «Allegato IX | Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE». |  |  |

| 2) | a): Il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo: «1. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL’USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE»; | a) | Il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo:<br>«1. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL’USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE»; | b) | «1.1.6.2.: non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»; | «1.1.6.2. | non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»; | c) | Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:<br>«2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI SOLO ALL’USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI» |
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| a) | Il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo:<br>«1. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL’USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «1.1.6.2.: non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»; | «1.1.6.2. | non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»; |  |  |  |  |  |  |
| «1.1.6.2. | non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:<br>«2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI SOLO ALL’USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) | Viene aggiunto il seguente allegato IX:<br>«ALLEGATO IX<br>DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI A TALUNI VEICOLI DEFINITI DALLA DIRETTIVA 94/55/CE<br>1. CAMPO D’APPLICAZIONE<br>Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE.<br>2. DEFINIZIONI<br>Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell’allegato B della direttiva 94/55/CE.<br>3. PRESCRIZIONI TECNICHE<br>3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX)<br>3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformità a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.<br>3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:<br>a)<br>In caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;<br>b)<br>I serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all’apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l’apertura chiusa ermeticamente.<br>3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.<br>3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.<br>3.2. Veicoli EX/II ed EX/III<br>Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.<br>3.3. Veicoli FL<br>3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:<br>a)<br>spegnimento manuale volontario dall’abitacolo del conducente;<br>b)<br>arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;<br>c)<br>accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.<br>3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l’alimentazione dell’aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.<br>[GU L 319 del 21.12.1994, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_319_R_TOC) .» " | a) | In caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico; | b) | I serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all’apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l’apertura chiusa ermeticamente. | a) | spegnimento manuale volontario dall’abitacolo del conducente; | b) | arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente; | c) | accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate. |
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| a) | In caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | I serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all’apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l’apertura chiusa ermeticamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | spegnimento manuale volontario dall’abitacolo del conducente; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[GU L 319 del 21.12.1994, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_319_R_TOC) .» »

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione ().