# REGOLAMENTO (CE) N. 2100/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante sessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

**(2)** Il 15 dicembre 2005, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

**(3)** Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005. *Per la Commissione* Eneko LANDÁBURU *Direttore generale delle Relazioni esterne*

[^1] [GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2018/2005 della Commissione ( [GU L 324 del 10.12.2005, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_324_R_TOC) ).

La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

Sajid Mohammed **Badat** [alias a) Abu Issa, b) Saajid **Badat** , c) Sajid **Badat** , d) Muhammed **Badat** , e) Sajid Muhammad **Badat** , f) Saajid Mohammad **Badet** , g) Muhammed **Badet** , h) Sajid Muhammad **Badet** ]. Data di nascita: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: a) passaporto del Regno Unito numero 703114075, b) passaporto del Regno Unito numero 026725401. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2018/2005 della Commissione ().