# REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2005

che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 18, primo comma, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione, del 17 giugno 1981, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione [^3] , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [^4] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute da prodotti di base, purché il traffico di perfezionamento attivo non sia vietato per prodotti comparabili. Occorre stabilire l’elenco di tali prodotti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 565/80. Il traffico di perfezionamento attivo è vietato per determinati prodotti comparabili a prodotti di base.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati all’allegato I del presente regolamento.

Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:

**a)** all’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309 ;

**b)** all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio [^5] .

## **Articolo 2**

Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005. *Per la Commissione* José Manuel BARROSO *Presidente*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1980_062_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ( [GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_067_R_TOC) ).

[^3] [GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1981_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 ( [GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_305_R_TOC) ).

[^4] Cfr. allegato II.

[^5] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

| Codice NC | Designazione delle merci |
| --- | --- |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: |
| 1104 30 | – Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
| 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: |
| 1106 20 | – di sago, di radici o tuberi della voce 0714 : |
| 1106 20 90 | – – altri |
| 1109 00 00 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
| 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: |
| 2302 10 | – di granturco |
| 2302 20 | – di riso |
| 2302 30 | – di frumento |
| 2302 40 | – di altri cereali |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: |
| 2303 10 | – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: |
| – – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: |  |
| 2303 10 11 | – – – superiore a 40 % in peso |

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

| Regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione | ( [GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1981_160_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Regolamento (CEE) n. 2880/84 della Commissione | ( [GU L 272 del 13.10.1984, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_272_R_TOC) ) |
| Regolamento (CEE) n. 3480/88 della Commissione | ( [GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_305_R_TOC) ) |

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CEE) n. 1618/81 | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | — |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 ().
[^4]: Cfr. allegato II.
[^5]: .