# REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2005

che fissa l’importo supplementare da versare per le pere in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 416/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto il regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea [^1] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi di pere oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , superano il limite comunitario di 11 946 tonnellate. Occorre pertanto versare un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005 negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 e non hanno superato il limite nazionale o lo hanno superato in misura inferiore al 25 %.

**(2)** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’Ungheria non ha superato il proprio limite nazionale. In tale Stato membro occorre pertanto versare un importo supplementare totale di 40,42 EUR per tonnellata.

**(3)** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i produttori della Repubblica ceca non hanno presentato alcuna domanda di aiuto per le pere destinate alla trasformazione. In tale Stato membro non occorre pertanto versare alcun importo supplementare per la campagna di commercializzazione 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’importo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 40,42 EUR per tonnellata di pere destinate alla trasformazione, è versato in Ungheria dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_068_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 ( [GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_093_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 ( [GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_030_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 ().