# REGOLAMENTO (CE) N. 1378/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2005

recante cinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.

**(2)** Il 17 agosto 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

**(3)** Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2005. *Per la Commissione* Eneko LANDÁBURU *Direttore generale delle Relazioni esterne*

[^1] [GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione ( [GU L 212 del 17.8.2005, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_212_R_TOC) ).

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

La voce seguente viene aggiunta all’elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Indirizzo: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: Uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L’Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione ().