# REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

che rettifica il regolamento (CE) n. 990/2005 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli [^2] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 990/2005 della Commissione [^3] ha fissato i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei limoni.

**(2)** Una verifica ha rivelato alcuni errori nell'allegato del regolamento (CE) n. 990/2005 per quanto riguarda i limoni provenienti dall’Argentina. Occorre pertanto rettificare tale regolamento.

**(3)** L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 prevede che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono.

**(4)** L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere chiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 990/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

A richiesta dell’interessato, l’ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i limoni originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei valori forfettari all’importazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 990/2005 per il 30 giugno 2005.

Le domande di rimborso sono presentate entro il 31 ottobre 2005, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l’importazione di cui trattasi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_337_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( [GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_062_R_TOC) ).

[^3] [GU L 168 del 30.6.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_168_R_TOC) .

All’allegato del regolamento (CE) n. 990/2005, i valori forfetari all’importazione applicabili ai limoni (codice NC 0805 50 10 ) sono sostituiti dai valori forfetari all’importazione seguenti:

(EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi Valore forfettario all’importazione «0805 50 10 382 71,1 388 65,3 528 55,5 624 71,1 999 65,8 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ().
[^3]: .