# REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2005

recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^2] , contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore.

**(2)** In esito ai negoziati con gli Stati Uniti d’America conclusi nel 1995, taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall’acqua di ammollo del granturco, del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell’amido, importati nella Comunità, sono stati esonerati dai dazi doganali. Il regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio [^3] ha quindi introdotto nella nomenclatura combinata una nuova sottovoce 2309 90 20 per classificare separatamente tali prodotti.

**(3)** Per un’omissione, l’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^4] , non è stato adeguato conseguentemente. Occorre pertanto procedere a tale adeguamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003, introducendo il codice NC 2309 90 20 nell’elenco dei prodotti che figurano all’allegato I di detto regolamento.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1784/2003.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_034_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ( [GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_349_R_TOC) ).

[^2] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( [GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_082_R_TOC) ).

[^3] [GU L 49 del 28.2.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_049_R_TOC) .

[^4] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

«ALLEGATO I Prodotti di cui all’articolo 1, lettera d) Codice CN Denominazione 0714 Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago ex 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: 1102 20 – Farina di granturco 1102 90 – altra: 1102 90 10 – – di orzo 1102 90 30 – – di avena 1102 90 90 – – altre ex 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50 ex 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 1106 20 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 ex 1108 Amidi e fecole; inulina: – Amidi e fecole: 1108 11 00 – – Amido di frumento (grano) 1108 12 00 – – Amido di granturco 1108 13 00 – – Patate da fecola 1108 14 00 – – Fecola di manioca ex 1108 19 – – altri amidi e fecole: 1108 19 90 – – – altri 1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ex 1702 30 – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: – – altri: – – – altri: 1702 30 91 – – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 30 99 – – – – altri ex 1702 40 – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 40 90 – – altri ex 1702 90 – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 50 – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina – – zuccheri e melassi caramellati: – – – altri: 1702 90 75 – – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 90 79 – – – – altri 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ex 2106 90 – altri: – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: – – – altri: 2106 90 55 – – – – di glucosio o di maltodestrina ex 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 2303 30 00 – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli ex 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 : 2306 70 00 – di germi di granturco ex 2308 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 2308 00 40 – Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: ex 2309 10 – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [^1] , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari ex 2309 90 – altri: 2309 90 20 – – prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata – – altri, comprese le premiscele: 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 – – – altri, contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [^1] , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari

[^1] Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 , 1702 19 e 2106 90 51 .»

[^1]: Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 , 1702 19 e 2106 90 51 .»
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ().
[^3]: .
[^4]: .