# REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2005 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

## Preamble

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali [^1] . È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati senza perturbare i mercati di tali prodotti.

**(2)** Il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari autonomi è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale. Di conseguenza, è opportuno aumentare tali volumi contingentali.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

**(4)** Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al paragrafo 1, punto 3, del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

**(5)** Dato che deve applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2005, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento, con effetto dal 1 o luglio 2005.

## **Articolo 2**

Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2005 il volume del contingente tariffario 09.2626 è fissato a 1 600 000 unità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* I. LEWIS

[^1] [GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2004 ( [GU L 381 del 28.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

«N. di ordine Codice NC Suddivisione TARIC Descrizione Volume contingentale Dazio contingentale % Periodo contingentale 09.2002 2928 00 90 30 Fenilidrazina 300 tonnellate 0 1.7.-31.12.2005 09.2003 8543 89 95 63 Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm 700 000 unità 0 1.7.-31.12.2005 09.2004 2926 10 00 10 Acrilonitrile 40 000 tonnellate 0 1.7.-31.12.2005 09.2009 8504 90 11 30 Nuclei di ferrite delle seguenti dimensioni: — diametro interno al vertice di 48 mm e altezza di 42 mm; — diametro interno al vertice di 48 mm e altezza di 44 mm, — diametro interno al vertice di 49 mm e altezza di 42 mm, — diametro interno al vertice di 51 mm e altezza di 40 mm, utilizzati nella fabbricazione di gioghi di deviazione magnetica [^1] 650 000 unità 0 1.7.-31.12.2005 09.2018 2932 11 00 10 Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla fabbricazione di α-4-idrossibutil-ω-idrossipoli (ossitetrametilene) [^1] 30 000 tonnellate 0 1.7.-31.12.2005 09.2026 2903 30 80 70 1,1,1,2-tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di: — 600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano, — 2 ppm in peso di pentafluoretano, — 2 ppm in peso di clorodifluorometano, — 2 ppm in peso di cloropentafluoretano, — 2 ppm in peso di diclorodifluorometano, destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico [^1] 2 000 tonnellate 0 1.7.-31.12.2005 09.2028 8545 19 90 10 Barre di carbonio (elettrodi di carbonio) destinate alla fabbricazione di batterie zinco-carbone [^1] 400 000 000 unità 0 1.7.-31.12.2005 09.2030 2926 90 95 74 Clorotalonil 350 tonnellate 0 1.7.-31.12.2005 09.2976 ex 8407 90 10 10 Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm 3 , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 [^1] o motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 [^1] 750 000 unità 0 1.7.2005-30.6.2006

[^1] Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.»

[^1]: Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.»