# REGOLAMENTO (CE) N. 893/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** L’esperienza mostra che dall’adesione dei nuovi Stati membri il 1 o maggio 2004 è aumentata la proporzione di restituzioni all’esportazione assegnate in base alla riserva di cui al primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilirne l’importo [^2] .

**(2)** Per garantire risorse sufficienti, la suddetta riserva andrebbe accresciuta per ogni anno finanziario. Inoltre, dovrebbe essere aumentata la soglia, stabilita nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, al raggiungimento della quale la Commissione può sospendere l’applicazione della riserva.

**(3)** I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

**a)** nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»;

**b)** nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( [GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ().