# REGOLAMENTO (CE) N. 792/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2005 che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

**(2)** Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un’applicazione speculativa del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore lattiero-caseario, il regolamento (CE) n. 348/2005 della Commissione [^3] prevedeva che, in deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione relativi ai prodotti lattiero-caseari per i quali fosse stata presentata domanda a partire dal 2 marzo 2005 fosse limitato al 30 giugno 2005.

**(3)** L’attento monitoraggio del mercato interno e del mercato mondiale ha mostrato che è possibile ristabilire un periodo più lungo di validità dei titoli di esportazione senza compromettere il corretto funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 348/2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 348/2005 è sostituito dal seguente:

«In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti dal 27 maggio al 23 giugno 2005 per i prodotti di cui alle lettere b) e c) di detto articolo, scade il 30 giugno 2005.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ( [GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_094_R_TOC) ).

[^3] [GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_055_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ().
[^3]: .