# REGOLAMENTO (CE) N. 738/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1040/2002 recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [^1] , in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, quinto comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione [^2] si riferisce alle spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

**(2)** In conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento non è concessa alcuna partecipazione finanziaria qualora la spesa totale annua ammissibile sia inferiore a 50 000 EUR.

**(3)** L’esperienza ha dimostrato che le domande presentate dagli Stati membri sono generalmente conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1040/2002, ad eccezione di quella relativa all’importo minimo della spesa annua ammissibile. In alcuni casi infatti, soprattutto negli Stati membri in cui solo una parte ridotta del territorio nazionale è destinata a uso agricolo, e in cui pertanto il controllo degli organismi nocivi richiede spese minori, l’importo della spesa annua ammissibile è risultato inferiore a 50 000 EUR.

**(4)** Occorre pertanto garantire un contributo finanziario anche alle domande in cui l’importo della spesa annua ammissibile sia sensibilmente al di sotto dei 50 000 EUR.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 1040/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1040/2002 la terza frase è sostituita dal testo seguente:

“Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 25 000 EUR”.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_169_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione ( [GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_057_R_TOC) ).

[^2] [GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_157_R_TOC) .

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione ().
[^2]: .