# REGOLAMENTO (CE) N. 737/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** La domanda di registrazione della denominazione «Ricotta romana» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^2] , a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

**(2)** In virtù dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania si è opposta alla registrazione, in particolare perché non è chiaro se sia stata richiesta la protezione del termine «Ricotta» preso singolarmente.

**(3)** Con lettera del 15 ottobre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

**(4)** Dato che l’Italia e la Germania non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

**(5)** L’Italia ha comunicato ufficialmente che la domanda ha per oggetto la protezione esclusivamente della denominazione composta «Ricotta romana», mentre il termine «Ricotta» può essere utilizzato liberamente.

**(6)** Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [^3] è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU C 30 del 4.2.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_030_R_TOC) .

[^3] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 ( [GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_033_R_TOC) ).

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

ITALIA

Ricotta romana (DOP)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 ().