# REGOLAMENTO (CE) N. 712/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2005

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il lasalocid e i sali di ammonio e di sodio di bituminosulfonati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [^1] , in particolare gli articoli 2 e 3 e l’articolo 4, terzo comma,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

**(1)** Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(2)** La sostanza lasalocid va inclusa nell’allegato I per i pollami ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano.

**(3)** Le sostanze sali di ammonio e di sodio di bituminosulfonati sono state inserite nell’allegato II per tutte le specie mammifere da produzione alimentare ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano. Tale voce va estesa per includervi i bovini da latte.

**(4)** Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

**(5)** Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [^2] , per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/2005 della Commissione ( [GU L 15 del 19.1.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_015_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_311_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( [GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_136_R_TOC) ).

A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90

**2.** Agenti antiparassitari

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.4. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione «Lasalocid Lasalocid A Pollami [^1] 20 μg/kg Muscolo 100 μg/kg Pelle + grasso 100 μg/kg Fegato 50 μg/kg Rene

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

**2.** Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive Specie animale «Bituminosulfonati, sali di ammonio e sodio Tutte le specie mammifere da produzione alimentare [^2]

[^1] Da non utilizzarsi in animali che producono uova destinate al consumo umano.»

[^2] Esclusivamente ad uso topico.»

[^1]: Da non utilizzarsi in animali che producono uova destinate al consumo umano.»
[^2]: Esclusivamente ad uso topico.»