# REGOLAMENTO (CE) N. 567/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [^1] , in particolare l'articolo 20 *quinquies* , paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 20 *quinquies* , paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione è trattenuta per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute. Per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, detta percentuale è fissata allo 0,8 %.

**(2)** A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005 [^2] , gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in base alle previsioni relative all'importo totale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2366/98 sono fissati come segue:

— per la Grecia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,0 EUR

— per la Spagna, rispettivamente 4,5 EUR e 2,2 EUR

— per la Francia, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR

— per l'Italia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,2 EUR

— per Malta, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR

— per il Portogallo, rispettivamente 0,0 EUR e 6,5 EUR

— per la Slovenia, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_293_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 ( [GU L 264 dell'11.8.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_264_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 ().