# REGOLAMENTO (CE) N. 299/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2005

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Italia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2005 fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 [^2] . Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e un aumento del limite di garanzia generale di ciascuno Stato membro.

**(2)** Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per il raccolto 2005, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima del 30 maggio 2005, quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_215_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ), modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_084_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro

| Stato membro | Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento | Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento |
| --- | --- | --- |
| ITALIA | 507,5 t di light air-cured (gruppo II) | 406,0 t di flue-cured (gruppo I) |
| 1 587,5 t di dark air-cured (gruppo III) | 398,3 t di flue-cured (gruppo I) |  |
| 1 089,6 t di light air-cured (gruppo II) |  |  |
| 1 791,5 t di fire-cured (gruppo IV) | 1 576,0 t di flue-cured (gruppo I) |  |
| 4 279,4 t di sun-cured (gruppo V) | 717,7 t di flue-cured (gruppo I) |  |
| 2 805,9 t di light air-cured (gruppo II) |  |  |
| 148,3 t di dark air-cured (gruppo III) |  |  |
| 463,3 t di Katerini (gruppo VII) | 353,3 t di flue-cured (gruppo I) |  |
| 110,0 t di light air-cured (gruppo II) |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (), modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.