# REGOLAMENTO (CE) N. 285/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

che stabilisce misure transitorie derivanti dall'adozione di un regime di scambi migliorato per quanto riguarda l'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Svizzera e il Liechtenstein

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 [^2] , firmato nell’ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile dal 1 o febbraio 2005 in forza della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati [^3] .

**(2)** Per effetto della decisione 2005/45/CE, alcune merci, per le quali gli operatori hanno richiesto titoli di restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo [^4] , non danno più diritto, dal 1 o febbraio 2005, al versamento di restituzioni quando vengono esportate verso la Svizzera o il Liechtenstein.

**(3)** Nei casi in cui gli operatori possono dimostrare alle autorità nazionali competenti che le loro richieste di restituzioni sono state pregiudicate dall'entrata in vigore della decisione 2005/45/CE, deve essere consentita una riduzione dei titoli di restituzione e la cauzione corrispondente deve essere proporzionalmente svincolata. Nella valutazione delle richieste di riduzione dell'importo del titolo di restituzione e di svincolo proporzionale della rispettiva cauzione, l'autorità nazionale competente, in caso di dubbio, deve tenere presente in particolare la documentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE [^5] , ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del suddetto regolamento.

**(4)** Per motivi amministrativi, è opportuno disporre che le richieste di riduzione dell'importo del titolo di restituzione e di svincolo della cauzione siano presentate tempestivamente e che gli importi per i quali sono state concesse le riduzioni vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poterne tenere conto nella fissazione dell'importo per il quale vanno rilasciati i titoli di restituzione da utilizzare a partire dal 1 o aprile 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

**(5)** Poiché le disposizioni della decisione 2005/45/CE si applicano a decorrere dal 1 o febbraio 2005, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

**(6)** I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l'esportazione di merci per cui le restituzioni all'esportazione sono state abolite dalla decisione 2005/45/CE possono, su richiesta della parte interessata, fruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2.

**2.** Per poter fruire di una riduzione dell’importo del titolo di restituzione, i titoli di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti anteriormente al 1 o febbraio 2005 e il loro periodo di validità deve scadere dopo il 31 gennaio 2005.

**3.** Il titolo è ridotto dell’importo per il quale la parte interessata non può chiedere restituzioni all'esportazione dal 1 o febbraio 2005, come dimostrato all’autorità competente nazionale. Nell'effettuare la loro valutazione, le autorità competenti, in caso di dubbio, fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

**4.** La corrispondente cauzione è svincolata in proporzione alla riduzione in questione.

## **Articolo 2**

**1.** Per poter essere prese in considerazione a norma dell'articolo 1, le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 marzo 2005.

**2.** Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 14 marzo 2005, gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale sono rilasciati certificati di restituzione utilizzabili dal 1 o aprile 2005, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1520/2000.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) .

[^3] [GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) .

[^4] [GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( [GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^5] [GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_388_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 ( [GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_328_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 ().