# REGOLAMENTO (CE) N. 258/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2005

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

**1.** Inchiesta precedente e misure esistenti

**(1)** Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina sono costituite da dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio [^2] e da un impegno offerto da un esportatore croato e accettato dalla decisione 2000/137/CE della Commissione [^3] . L'aliquota di dazio applicabile alle importazioni originarie della Croazia è del 23 %, mentre l'aliquota di dazio applicabile alle importazioni originarie dell'Ucraina è del 38,5 %.

**2.** Apertura

**(2)** Il 23 novembre 2002, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [^4] , l'apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e ha avviato un'inchiesta.

**(3)** L'inchiesta è stata avviata a seguito di una domanda presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell'Unione europea per conto dei produttori che rappresentano più del 75 % della produzione comunitaria complessiva.

**(4)** Va notato che alla stessa data, il 23 novembre 2002, è stato aperto anche un riesame delle misure in vigore sulle importazioni dello stesso prodotto, vale a dire di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio non legato, originari della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca [^5] . Le misure nei confronti di Polonia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca sono decadute a seguito dell'allargamento dell'Unione europea il 1 o maggio 2004. A seguito del regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio [^6] , le misure in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Russia e della Romania non vengono temporaneamente più applicate a partire dal 21 luglio 2004. Il riesame di tali misure è ancora in corso.

**3.** Parti interessate dal procedimento

**(5)** La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta i produttori esportatori della Croazia e dell'Ucraina, i produttori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori della Comunità notoriamente interessati, nonché le autorità della Croazia e dell'Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

**(6)** La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da parte di cinque produttori comunitari, da un importatore, da un produttore esportatore della Croazia, da tre produttori esportatori dell'Ucraina e da tre operatori commerciali collegati ai produttori ucraini.

**(7)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

| a) | —: Dalmine Spa, Italia | — | Dalmine Spa, Italia | — | Productos Tubulares S.A., Spagna | — | Tubos Reunidos S.A., Spagna | — | Vallourec & Mannesmann, Germania | — | Vallourec & Mannesmann, Francia |
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| — | Dalmine Spa, Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Productos Tubulares S.A., Spagna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Tubos Reunidos S.A., Spagna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Vallourec & Mannesmann, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Vallourec & Mannesmann, Francia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: Comercial de Tubos S.A., Spagna | — | Comercial de Tubos S.A., Spagna |
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| — | Comercial de Tubos S.A., Spagna |  |  |

| c) | —: Mechel Željezara Ltd, Sisak | — | Mechel Željezara Ltd, Sisak |
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| — | Mechel Željezara Ltd, Sisak |  |  |

| d) | —: CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | — | CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | — | Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk | — | OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk |
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| — | CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol |  |  |  |  |  |  |
| — | Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk |  |  |  |  |  |  |
| — | OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk |  |  |  |  |  |  |

| e) | —: Time Ltd, Dnipropetrovsk | — | Time Ltd, Dnipropetrovsk | — | SGIP Interpipe, Dnipropetrovsk |
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| — | Time Ltd, Dnipropetrovsk |  |  |  |  |
| — | SGIP Interpipe, Dnipropetrovsk |  |  |  |  |

| f) | —: SEPCO, Lugano. | — | SEPCO, Lugano. |
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| — | SEPCO, Lugano. |  |  |

**4.** Periodo dell'inchiesta

**(8)** L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

**5.** Prodotto in esame e prodotto simile

5.1. Prodotto in esame

**(9)** I prodotti oggetto del riesame sono:

**a)** tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, del tipo utilizzato per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm;

**b)** tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione;

**c)** altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, originari della Croazia e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), classificabili ai codici NC ex 7304 10 10 , ex 7304 10 30 , 7304 31 99 , 7304 39 91 e 7304 39 93 .

**(10)** Dall'inchiesta è emerso che tutte queste categorie erano sufficientemente simili per poter formare, come nell'inchiesta iniziale, un unico prodotto. Pertanto, ai fini della presente inchiesta antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

5.2. Prodotto simile

**(11)** Come nella precedente inchiesta, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i tubi senza saldatura prodotti e venduti sul mercato interno della Croazia.

**(12)** Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i tubi senza saldatura fabbricati dai produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le medesime applicazioni. Inoltre entrambi rispondono a standard industriali quali DIN, API o ASTM. Sono pertanto considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. DUMPING

**1.** Croazia

1.1. Collaborazione

**(13)** Per quanto attiene alla Croazia, un unico produttore esportatore, la Mechel Željezara Ltd, rappresentava la totalità delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità. Mechel Željezara Ltd è il nuovo nome della società che nell'inchiesta iniziale ha collaborato con il nome di Željezara Sisak d.d., ma che dall'istituzione delle misure esistenti ha cambiato due volte ragione sociale a causa di successivi cambiamenti di proprietà [^7] .

**(14)** Nel corso dell'inchiesta iniziale, è stato accettato un impegno dalla Mechel Željezara Ltd con la sua ragione sociale originaria [^8] . Dal momento che l'inchiesta mirava al riesame del livello e della forma delle misure, anche questo impegno è stato sottoposto all'inchiesta di riesame (cfr. seguenti considerando 135 e 137).

1.2. Valore normale

**(15)** È stato innanzitutto stabilito se le vendite complessive del prodotto simile effettuate sul mercato interno dalla Mechel Željezara Ltd fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative, poiché il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

**(16)** Successivamente, definendo i diversi tipi del prodotto in base ai codici NC nei quali il prodotto è classificato, si è esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo fossero rappresentative. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità. È emerso che tutti i tipi di prodotto esportati nella Comunità dalla società in questione avevano vendite interne rappresentative.

**(17)** È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti uguali o superiori al costo unitario, rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di tale tipo e allorché il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era uguale o superiore al costo unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel prodotto sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Ciò è accaduto per due tipi di prodotto.

**(18)** Allorché il volume delle vendite remunerative di un certo tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno ma era pari ad almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato basato sull'effettivo prezzo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto. Ciò è accaduto per un tipo di prodotto.

**(19)** Per il quarto tipo di prodotto, meno del 10 % delle vendite effettuate sul mercato interno durante il PI erano remunerative. Si è pertanto ritenuto che questo particolare tipo di prodotto fosse stato venduto in quantità insufficienti perché i prezzi del mercato interno potessero costituire una base adeguata per la definizione del valore normale ed è stato necessario applicare un altro metodo. In questo caso è stato utilizzato il valore normale costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del tipo esportato (con gli opportuni adeguamenti) una ragionevole percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un congruo margine di profitto, basato sui dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta.

1.3. Prezzo all'esportazione

**(20)** Dall'inchiesta è emerso che tutte le vendite all'esportazione della Mechel Željezara Ltd erano effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità.

**(21)** Pertanto il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione al primo acquirente indipendente nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

1.4. Confronto

**(22)** Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

**(23)** Così, ove opportuno e in presenza di elementi di prova verificati, sono stati concessi gli adeguamenti richiesti per le differenze nei costi di trasporto, di movimentazione, di carico e nelle spese accessorie, nonché nei costi di credito e nelle commissioni.

1.5. Margine di dumping

**(24)** In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun tipo di prodotto la media ponderata adeguata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata adeguata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame.

**(25)** Questo confronto ha mostrato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

Mechel Željezara Ltd 38,9 %.

**(26)** Tale margine di dumping è inferiore al margine di dumping riscontrato nell'inchiesta iniziale. Visto l'elevato livello di collaborazione (tutti gli esportatori del prodotto in esame dalla Croazia alla Comunità), il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello di quello stabilito per la Mechel Željezara Ltd, cioè al 38,9 %.

**2.** Ucraina

2.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»)

**(27)** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni originarie dell'Ucraina, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori esportatori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, cioè dimostrare la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

**(28)** Per comodità di raffronto in appresso sono riportati in forma sintetica i criteri alla base del TEM:

1) Le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta a segnali del mercato e senza significative interferenze statali;

2) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità («IAS»);

3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato;

4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

**(29)** Domande per l'ottenimento del TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento di base, sono pervenute da due gruppi di società:

**a)** la società produttrice Dnipropetrovsk Tube Works (DTW) e il suo operatore commerciale collegato in Ucraina, la Time Ltd;

**b)** le società produttrici collegate OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube» e il loro operatore commerciale collegato in Ucraina, la SGIP Interpipe.

**(30)** Le domande sono state esaminate sulla base dei cinque criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

**(31)** Nel caso del primo gruppo, i conti della società produttrice sono risultati inaffidabili a causa di inesattezze materiali e di un'errata applicazione delle politiche contabili contenute nello IAS 1. È emerso inoltre che la stessa società era in stato di insolvenza e apparteneva a una categoria di società che, per disposizioni in materia di diritto fallimentare, beneficiavano di uno status particolare che negava la certezza del diritto per le operazioni di queste società. Si è pertanto stabilito che questo gruppo di società non soddisfaceva al secondo e al quarto criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

**(32)** Nel caso del secondo gruppo, è emerso che nessuna delle società produttrici disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente che fosse d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, ma entrambe avevano diverse serie di documenti contabili di base d'applicazione in casi diversi. Inoltre, si è rilevato che la struttura dei costi e la situazione finanziaria del gruppo erano influenzate da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato in forma di prestiti senza interessi non perseguiti dallo Stato, cancellazione di debiti di notevole entità e indebitamento fiscale. È stato pertanto stabilito che questo gruppo di società non soddisfaceva al secondo e al quarto criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

**(33)** Visto che, al fine di ottenere il TEM, una società o un gruppo di società deve rispondere a tutti e cinque i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e visto che non era questo il caso, il TEM è stato rifiutato a entrambi i gruppi di società.

**(34)** Entrambi i gruppi di società hanno affermato che, relativamente alla domanda di ottenimento del TEM, la Commissione aveva effettuato un accertamento al di là dei tre mesi indicati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che quindi questo accertamento non era valido. A tale riguardo occorre notare che la Commissione ha concesso diverse proroghe di scadenza dei termini ai produttori esportatori ucraini interessati, poiché questi avevano notevoli difficoltà a compilare i formulari di domanda del TEM entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Si noti inoltre che tutte le richieste di TEM pervenute sono risultate carenti e hanno richiesto sostanziali chiarimenti e informazioni aggiuntive, il che ha ritardato l'inchiesta. Infine, i tempi dell'analisi sono stati prolungati dalla complessità di diversi aspetti, quali le strutture e i canali di vendita delle società, nonché da seri problemi relativi ai conti delle società. Per queste ragioni non è stato possibile concludere l'accertamento relativo alle domande di TEM entro tre mesi dall'apertura dell'inchiesta.

**(35)** A tale riguardo, occorre notare che il mancato rispetto del termine non ha verosimilmente comportato conseguenze giuridiche, poiché tutte le società hanno avuto l'opportunità di formulare osservazioni. Inoltre, va notato che i suddetti gruppi di società non hanno denunciato alcuna incidenza negativa del più lungo periodo necessario all'accertamento per il TEM.

**(36)** Quanto sopra premesso porta a concludere che, relativamente al TEM, è possibile effettuare un accertamento valido anche dopo il periodo di tre mesi; le obiezioni dei gruppi di società sono state pertanto respinte.

**(37)** Benché le risultanze della Commissione siano state ulteriormente contestate da entrambi i gruppi di società, nessuno degli argomenti avanzati mirava a modificare l'accertamento per il TEM.

**(38)** L'industria comunitaria, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni, non ha sollevato obiezioni in proposito.

2.2. Trattamento individuale

**(39)** Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per i paesi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di istituzione di dazi, viene calcolato un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le imprese possono dimostrare di poter determinare liberamente i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.

**(40)** Gli stessi produttori esportatori ucraini che non soddisfacevano ai criteri per il TEM hanno chiesto in alternativa il trattamento individuale («TI») conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha dunque raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se i due gruppi di società rispondessero ai requisiti richiesti per il TI. È risultato che entrambi i gruppi di società soddisfacevano le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e pertanto il TI è stato ritenuto giustificato per entrambi i gruppi.

2.3. Paese analogo

**(41)** In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato accordato il TEM deve essere calcolato in base ai prezzi o al valore costruito di un adeguato paese analogo per prodotti comparabili a quelli esportati dai produttori esportatori ucraini nella Comunità.

**(42)** Nell'inchiesta iniziale, il paese analogo utilizzato è stata la Croazia. Nell'avviso di apertura, è stato proposto di utilizzare ancora una volta la Croazia quale paese analogo per la definizione di un valore normale per l'Ucraina. Dal momento che nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni su tale scelta, è stato deciso di utilizzare la Croazia quale paese analogo anche nel quadro di questa inchiesta.

2.4. Valore normale

**(43)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per l'Ucraina è stato stabilito sulla base di informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dall'unico produttore del paese analogo, ossia sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Croazia per tipi di prodotto comparabili o del valore costruito in Croazia per tipi di prodotto comparabili. La determinazione del valore normale per l'Ucraina è stata fatta seguendo lo stesso metodo esposto ai considerando da 15 a 19.

**(44)** È stato stabilito che, per il tipo di prodotto corrispondente al codice NC 7304 31 99 (tubi trafilati o laminati a freddo), in Croazia non vi era produzione interna. Nel complesso, queste esportazioni rappresentavano solo il 6,2 % delle esportazioni ucraine del prodotto in esame nella Comunità. Tuttavia, per un gruppo di società, nel PI le esportazioni di questo tipo di prodotto nella Comunità hanno costituito circa il 40 % delle esportazioni complessive del prodotto in esame nella Comunità.

**(45)** Sulla base dei dati disponibili, si è concluso che gli altri tipi di prodotto sottoposti a inchiesta non erano comparabili con questo tipo di prodotto e che la costruzione di un valore normale per questo particolare tipo di prodotto basata sul valore normale per gli altri tipi di prodotto non avrebbe portato a un importo affidabile. È inoltre risultato che, a causa di un processo di produzione più complesso, il valore normale di questo tipo di prodotto sarebbe stato notevolmente più elevato rispetto al valore normale degli altri tipi di prodotto. Benché i prezzi all'esportazione di tubi trafilati o laminati a freddo erano in media più elevati rispetto ai prezzi all'esportazione degli altri tipi di prodotto, l'inclusione di questo tipo di prodotto nei calcoli avrebbe con ogni probabilità condotto a un più elevato margine di dumping. Come riportato nel seguente considerando 127, il margine di pregiudizio è notevolmente inferiore al margine di dumping riscontrato senza l'inclusione di questo tipo di prodotto e verrà quindi utilizzato come base per la definizione del livello delle misure. In considerazione di quanto sopra, non è stato ritenuto necessario approfondire ulteriormente questo aspetto. Il tipo di prodotto corrispondente al codice NC 7304 31 99 è stato pertanto escluso dai calcoli.

2.5. Prezzo all'esportazione

**(46)** Entrambi i gruppi di società ucraine avevano effettuato tutte le loro vendite all'esportazione nella Comunità attraverso una società commerciale collegata situata in un paese terzo. Pertanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita praticati dalle società commerciali collegate ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità.

2.6. Confronto

**(47)** Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che erano state segnalate e la cui incidenza sulla comparabilità dei prezzi era stata dimostrata. Questi adeguamenti sono stati applicati, ove opportuno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per differenze relative a trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori e commissioni. Gli adeguamenti sul prezzo all'esportazione relativi al trasporto interno nel paese esportatore, all'assicurazione, al carico e ai costi accessori sono stati effettuati sulla base di costi definiti nel paese analogo.

**(48)** Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

2.7. Margine di dumping

**(49)** In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun tipo di prodotto la media ponderata adeguata del valore normale, mutuata dal produttore del paese analogo Mechel Željezara Ltd, è stata confrontata con la media ponderata adeguata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame praticato dalle società.

**(50)** Questo confronto ha mostrato l'esistenza di dumping. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| Dnipropetrovsk Tube Works, Dnipropetrovsk | 91,0 % |
| --- | --- |
| OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | 97,3 %. |

**(51)** Visto l'elevato livello di collaborazione (più dell'80 % degli esportatori del prodotto in esame dall'Ucraina alla Comunità), il margine residuo è stato fissato allo stesso livello di quello stabilito per i produttori esportatori OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube» che hanno collaborato: tale margine è del 97,3 %.

C. PREGIUDIZIO

**1.** Nota preliminare

**(52)** Come nel caso del dumping, l'inchiesta ha cercato di accertare se le circostanze relative alla situazione dell'industria comunitaria fossero mutate in misura tale da giustificare una conclusione diversa rispetto a quella cui era giunta l'inchiesta iniziale.

**2.** Produzione comunitaria

**(53)** Nel corso dell'inchiesta iniziale, l'industria comunitaria comprendeva dieci produttori.

**(54)** Nella presente inchiesta di riesame è risultato che i tubi senza saldatura erano fabbricati da:

— sei produttori comunitari denunzianti, di cui cinque hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta, mentre il sesto, la Pietra (Italia), pur sostenendo il procedimento non ha fornito una risposta dettagliata al questionario,

— altri sei produttori che non hanno sostenuto l'industria comunitaria, né hanno collaborato con la Commissione.

**(55)** Questi altri produttori hanno ricevuto un questionario, ma non hanno fornito collaborazione. Nessun altro produttore del prodotto in esame si è manifestato alla Commissione europea.

**3.** Definizione di industria comunitaria

**(56)** Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione dei cinque produttori comunitari che hanno collaborato pienamente all'inchiesta è stata di 797 456 tonnellate. Ciò rappresenta più del 70 % della produzione comunitaria complessiva e, di conseguenza, queste società costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

**4.** Consumo comunitario

**(57)** Quale fonte dei dati sulle importazioni sono state utilizzate le informazioni Eurostat relative ai volumi e ai valori per i codici NC ex 7304 10 10 , ex 7304 10 30 , 7304 31 99 , 7304 39 91 e 7304 39 93 . I dati relativi all'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai cinque produttori comunitari che hanno collaborato.

**(58)** Il consumo comunitario apparente, vale a dire le vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, le vendite di altri produttori comunitari nella Comunità, nonché le importazioni originarie di tutti i paesi terzi, mostra un incremento del consumo del prodotto in esame nella Comunità da 1 104 619 tonnellate nel 1999 a un picco di 1 233 357 tonnellate nel 2001. Nel corso del PI, i consumi sono scesi a 1 103 805 tonnellate, leggermente al di sotto del livello del consumo del 1999.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo comunitario (t) | 1 104 619 | 1 130 410 | 1 233 357 | 1 103 805 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 102 | 112 | 100 |

**5.** Importazioni nella Comunità dai paesi in questione

5.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

**(59)** Si è esaminato anzitutto se le importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina dovessero essere valutate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

**(60)** Le importazioni dai paesi in questione hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e come quota di mercato:

| Volume importazioni (t) | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucraina | 103 477 | 22 996 | 37 353 | 37 683 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 22 | 36 | 36 |
| Croazia | 30 072 | 24 646 | 23 893 | 23 001 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 82 | 79 | 76 |
| Paesi interessati Totale | 133 549 | 47 642 | 61 246 | 60 684 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 36 | 46 | 45 |

| Quote di mercato delle importazioni | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucraina | 9,4 % | 2,0 % | 3,0 % | 3,4 % |
| Croazia | 2,7 % | 2,2 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Paesi interessati Totale | 12,1 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,5 % |
| Importazioni da altri paesi | 24,1 % | 27,5 % | 31,2 % | 29,9 % |

**(61)** È emerso che i margini di dumping stabiliti (considerando 25 e 50) per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati erano superiori alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre, malgrado le misure in vigore, durante il periodo dell'inchiesta i volumi delle importazioni da ciascuno di questi paesi non sono stati irrilevanti, poiché le quote di mercato sono state del 2,1 % per la Croazia e del 3,4 % per l'Ucraina. Nel PI, le quote di tutte le importazioni andavano dal 5,9 % per la Croazia al 9,6 % per l'Ucraina.

**(62)** In considerazione delle condizioni di concorrenza esistenti sia tra le importazioni originarie di questi paesi che tra queste importazioni e il prodotto comunitario simile, la valutazione cumulativa è risultata appropriata. Ciò è sottolineato dal fatto che, sempre malgrado le misure in vigore, nel PI i prezzi delle importazioni originarie di entrambi i paesi hanno continuato a essere significativamente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria e dal fatto che i tubi senza saldatura originari di entrambi i paesi sono venduti mediante canali di vendita simili. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che importazioni originarie di entrambi i paesi interessati presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche del prodotto simile. Infine, anche i prezzi delle importazioni originarie di entrambi i paesi e del prodotto simile seguono le stesse tendenze (cfr. considerando 67 e 74).

**(63)** Un esportatore croato ha affermato che le importazioni originarie della Croazia non causano pregiudizio, poiché la quota di mercato della Croazia è minima e pertanto non dovrebbe essere effettuata una valutazione cumulativa. Come già indicato, nel PI le importazioni croate non erano trascurabili, situandosi chiaramente al di sopra di una soglia minima. Pur essendo vero che all'inizio del periodo considerato le importazioni originarie dell'Ucraina hanno mostrato un notevole calo, va notato che successivamente le importazioni originarie di entrambi i paesi hanno seguito tendenze grossomodo simili.

**(64)** Per questi motivi si conclude che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina devono essere valutate cumulativamente.

5.2. Quota di mercato delle importazioni in esame

**(65)** Come precedentemente detto, dopo l'istituzione delle misure nel 2000, la quota di mercato delle importazioni originarie dei paesi in questione si è notevolmente ridotta, passando dal 12,1 % del 1999 al 4,2 % nel 2000, per poi risalire in modo costante fino al 5,5 % nel PI.

5.3. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

**(66)** È stato effettuato un confronto dei prezzi di vendita praticati sul mercato comunitario durante il PI, raffrontando i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi dei produttori esportatori dei paesi in questione. Il confronto è stato fatto dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati portati al livello franco fabbrica; mentre i prezzi delle importazioni erano CIF franco frontiera comunitaria, dazio all'importazione corrisposto, dazio antidumping non corrisposto, adeguati in funzione dello stadio commerciale e dei costi di movimentazione sulla base delle informazioni ottenute durante l'inchiesta, segnatamente dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.

**(67)** Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria secondo le seguenti percentuali: Ucraina 34,1 % e Croazia 23,3 %. Pur tenendo conto dei dazi antidumping, la sottoquotazione resta notevole: del 10 % per le importazioni originarie dell'Ucraina e del 6,5 % per le importazioni originarie della Croazia. Va notato che, tra il 2000 e il PI, i prezzi medi delle importazioni sono aumentati come in appresso mostrato e in linea con lo sviluppo complessivo dei prezzi sul mercato UE. Tuttavia, come indicato al considerando 74, i prezzi delle importazioni originari dei paesi in questione non sono aumentati quanto i prezzi dell'industria comunitaria.

| Prezzi delle importazioni, dazio non corrisposto (EUR/t) | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucraina | 332 | 341 | 433 | 449 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 103 | 130 | 135 |
| Croazia | 461 | 465 | 516 | 523 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 101 | 112 | 113 |
| Media di Ucraina e Croazia | 361 | 405 | 466 | 477 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 112 | 129 | 132 |

**6.** Situazione dell'industria comunitaria

**(68)** Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione di detta industria dal 1999 (anno base) al PI.

**(69)** Nella tabella in appresso figurano i dati aggregati riguardanti l'industria comunitaria forniti dai cinque produttori comunitari che hanno collaborato.

6.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

**(70)** I livelli di produzione, di capacità di produzione e di utilizzazione degli impianti hanno mostrato la seguente evoluzione:

|  | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione (t) | 710 029 | 911 669 | 928 231 | 797 456 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 128 | 131 | 112 |
| Capacità di produzione (t) | 1 117 881 | 1 183 067 | 1 140 304 | 1 094 548 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 106 | 102 | 98 |
| Utilizzazione degli impianti | 63,5 % | 77,1 % | 81,4 % | 72,9 % |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 121 | 128 | 115 |

**(71)** Come risulta dalla precedente tabella, tra il 1999 e il 2001 la produzione è aumentata fino a raggiungere un livello massimo nel 2001 ed è poi diminuita notevolmente durante il PI. Benché un incremento delle vendite all'esportazione abbia compensato in qualche misura la riduzione delle vendite nella Comunità, nel PI è stato inevitabilmente necessario ridurre la produzione e la capacità di produzione.

6.2. Scorte

**(72)** Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorte (t) | 38 753 | 49 620 | 49 062 | 59 287 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 128 | 127 | 153 |

**(73)** Nel periodo considerato vi è stato un incremento delle scorte. Va notato che di norma l'industria comunitaria produce il prodotto in esame su ordinazione. Di conseguenza, il livello delle scorte detenute dall'industria comunitaria non è stato ritenuto un indicatore particolarmente significativo per la valutazione della situazione di tale industria. Tuttavia, anche l'incremento delle scorte è risultato essere una conseguenza della diminuzione delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria.

6.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella CE

**(74)** Le cifre sottoindicate rappresentano le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume vendite (t) | 516 529 | 573 136 | 576 850 | 504 317 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 111 | 112 | 98 |
| Quota di mercato | 46,8 % | 50,7 % | 46,8 % | 45,7 % |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 108 | 100 | 98 |
| Prezzi di vendita medi (EUR/t) | 576 | 589 | 659 | 696 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 102 | 114 | 121 |

**(75)** I volumi delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati del 12 % tra il 1999 e il 2001 e si sono poi ridotti sensibilmente durante il PI, fino a raggiungere un livello inferiore a quello del 1999. Lo sviluppo dei volumi delle vendite deve essere visto alla luce del livello del consumo nello stesso periodo: questo è aumentato del 12 % tra il 1999 e il 2001 ed è poi diminuito durante il PI. Tuttavia, tra il 2001 e il PI la domanda non si è ridotta quanto il volume delle vendite.

**(76)** Dopo l'introduzione di misure nel 2000, l'industria comunitaria è riuscita a riguadagnare la quota di mercato persa. Tra il 1999 e il 2000, la quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dal 46,8 % al 50,7 % del consumo comunitario. Dopo questo periodo di relativa forza, però, la quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta nuovamente. Tra il 2000 e il PI, la quota di mercato detenuta da questa industria è scesa al 45,7 %, mentre nel contempo le importazioni oggetto di dumping ricominciavano a diffondersi sul mercato comunitario.

**(77)** Confrontata a un incremento delle importazioni, a partire dal 2000, e a una riduzione delle vendite comunitarie, dal 2001 in poi, l'industria comunitaria non ha potuto avere crescite nella produzione del prodotto in esame. Nel PI l'industria comunitaria è stata al contrario costretta a ridurre la capacità di produzione e la forza lavoro, visto che l'incremento delle sue esportazioni non ha potuto compensare la perdita di vendite sul mercato comunitario.

**(78)** Nel periodo considerato, i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono aumentati. Tuttavia, come esposto dettagliatamente in appresso, i prezzi più elevati non hanno potuto generare una redditività sufficiente.

6.4. Redditività

**(79)** Il concetto di utili utilizzato in appresso indica gli utili al lordo di tasse, che rappresentano gli utili generati dalle vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redditività sulle vendite CE | – 7,8 % | 0,1 % | 0,3 % | – 0,1 % |

**(80)** Come visto sopra, a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di tubi senza saldatura originarie della Croazia e dell'Ucraina, l'industria comunitaria ha potuto incrementare i propri prezzi e giungere approssimativamente al punto di pareggio nel 2000 e nel 2001. Tuttavia, l'industria comunitaria non è riuscita a raggiungere il livello di utili prevedibile in assenza di importazioni oggetto di dumping (5 %), come indicato dal regolamento che istituisce le misure attualmente in vigore. Inoltre, nel PI il livello degli utili è sceso al di sotto del punto di pareggio. Tale riduzione, verificatasi malgrado prezzi di vendita più elevati, è imputabile ai più elevati costi unitari di materie prime e manodopera, cresciuti in quel periodo malgrado le riduzioni di personale. L'industria comunitaria non è riuscita a ripercuotere adeguatamente tali costi sui propri clienti a causa del livello di concorrenza determinato dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping.

**(81)** Dopo un andamento lievemente positivo osservato nel 2000 e nel 2001, durante il PI, in concomitanza con il forte incremento delle importazioni in dumping dalla Croazia e dall'Ucraina, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha nuovamente cominciato a deteriorarsi. Il livello di profitto raggiunto nel 2001, appena al di sopra del punto di pareggio, non era chiaramente sufficiente a finanziare reinvestimenti.

6.5. Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali

**(82)** Nella seguente tabella sono riportate le tendenze degli utili sul capitale investito, del flusso di cassa e degli investimenti.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utile sul capitale investito | – 13 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 202 | 204 | 198 |
| Flusso di cassa | – 13 978 142 | 5 273 981 | 5 910 373 | 4 959 440 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 238 | 242 | 235 |
| Investimenti | 19 320 730 | 32 691 925 | 33 056 929 | 21 087 534 |
| Indice 1999 = 100 | 100 | 169 | 171 | 109 |

**(83)** Si può notare che le cifre fornite per l'utile sul capitale investito riflettono in gran parte le cifre relative alla redditività. L'utile sul capitale investito si è incrementato tra il 1999 e il 2000, ma si è nuovamente ridotto tra il 2000 e il PI. Il flusso di cassa mostra approssimativamente lo stesso andamento della redditività, vale a dire un valore massimo nel 2001 e poi una nuova flessione. In considerazione del fatto che il prodotto in esame rappresenta meno dell'1 % del fatturato complessivo dei produttori comunitari e che questi utilizzano le loro linee di produzione anche per la fabbricazione di una gamma di altri prodotti di acciaio, si ritiene che tali cifre non siano di per sé significative. Esse forniscono tuttavia un'indicazione, poiché due dei produttori comunitari, la cui produzione del prodotto in esame è stata notevolmente più consistente rispetto a quella di altri produttori comunitari, mostrano tendenze simili a quelle riportate nella precedente tabella relativamente all'utile sul capitale investito, al flusso di cassa e agli investimenti.

**(84)** Dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 2000, l'industria comunitaria ha effettuato alcuni investimenti. Questi investimenti, però, erano diretti prevalentemente alla sostituzione di macchinari. Rispetto ai due anni precedenti, nel PI gli investimenti sono stati notevolmente ridotti.

**(85)** La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, da fonti di finanziamento esterne o dalle società madri, non è stata tuttavia seriamente compromessa nel periodo considerato, poiché il prodotto in esame rappresenta meno dell'1 % del fatturato complessivo dei produttori comunitari, che utilizzano le loro linee di produzione anche per la fabbricazione di una gamma di altri prodotti di acciaio.

6.6. Occupazione, produttività e salari

1999 2000 2001 PI Numero unità di personale 2 583 2 776 2 622 2 472 Indice 1999 = 100 100 107 102 96 Produttività (tonnellate/uomo) 275 328 354 323 Indice 1999 = 100 100 119 129 117 Salari Indice 1999 = 100 100 104 106 105

**(86)** Come già visto, l'industria comunitaria ha aumentato la produttività e il numero degli occupati nel 2000 e nel 2001 contemporaneamente a un aumento della produzione. Tuttavia, nel PI il numero degli occupati si è notevolmente ridotto, raggiungendo un livello inferiore a quello del 1999. Anche la produttività ha subito un calo dovuto alla notevole riduzione della produzione.

**(87)** Nel periodo considerato, i salari sono rimasti relativamente stabili e hanno di norma seguito l'andamento dell'inflazione.

6.7. Recupero dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

**(88)** Dopo l'introduzione di misure nel 2000, l'industria comunitaria è riuscita a riguadagnare la quota di mercato persa e i suoi prezzi di vendita medi hanno raggiunto un livello più sostenibile. Nondimeno, a partire dal 2001, i risultati finanziari dell'industria comunitaria hanno cominciato a deteriorarsi nuovamente. Si può pertanto concludere che la Comunità non si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

6.8. Entità del margine di dumping effettivo

**(89)** I margini di dumping sono indicati nella sezione relativa al dumping (considerando 25 e 50). I margini calcolati sono chiaramente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

6.9. Conclusioni sul pregiudizio

**(90)** Si ricorda che, dopo l'istituzione delle misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Croazia e dall'Ucraina, l'industria comunitaria ha rafforzato immediatamente la propria posizione Tra il 1999 e il 2001 i prezzi medi delle vendite comunitarie di questa industria sono aumentati del 14 %, così come nello stesso periodo sono aumentati anche i volumi delle sue vendite nella Comunità e la sua produzione. Di conseguenza, questa industria ha potuto effettuare qualche investimento in quel momento necessario e impiegare più forza lavoro.

**(91)** La situazione ha tuttavia cominciato a deteriorarsi notevolmente nel PI. Tra il 2001 e il PI, le vendite nella Comunità sono diminuite del 12 % e l'industria comunitaria ha dovuto adeguarsi notevolmente con tagli alla produzione, alla capacità di produzione e all'occupazione. La quota di mercato dell'industria comunitaria si è ulteriormente ridotta tra il 2001 e il PI, raggiungendo un livello inferiore a quello del 1999. La tendenza negativa nel PI è inoltre confermata dalla ridotta utilizzazione degli impianti, dalla stagnazione dei salari e dall'aumento del livello delle scorte; ciò riporta l'industria comunitaria in una situazione simile a quella del 1999, prima cioè dell'introduzione delle misure nei confronti delle importazioni originarie dei paesi in questione.

**(92)** La stessa tendenza è stata osservata per l'evoluzione degli investimenti, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa. Il lieve miglioramento osservato nel 2000 e nel 2001, certo non particolarmente soddisfacente dal momento che gli utili sul capitale avevano raggiunto solo l'1 % e il flusso di cassa era appena passato da un livello negativo a un livello positivo, è stato seguito da un deterioramento nel PI. Il fatto che la capacità delle società di ottenere capitali non sia stata seriamente compromessa è dovuto all'appartenenza di dette società a gruppi più grandi e pertanto non può essere considerato un indicatore affidabile per il settore del prodotto in esame.

**(93)** Quanto alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, nel 1999 questa ha mostrato un miglioramento rispetto al livello di perdita in cui si trovava, ma solo per raggiungere approssimativamente il punto di pareggio nel 2000 e nel 2001 e poi tornare in perdita nel PI.

**(94)** Come già visto, dopo il 1999, cioè dopo l'istituzione delle misure, gli indicatori sono in un primo momento migliorati, per poi ridursi nuovamente tutti, con la sola eccezione dei prezzi di vendita, nel PI, mostrando chiaramente una situazione di pregiudizio.

**(95)** Il costante aumento dei prezzi di vendita verificatosi nell'intero periodo considerato non ha potuto produrre utili soddisfacenti, poiché questi sono stati interamente assorbiti dai crescenti costi di produzione, in particolare dai costi della materia prima e della manodopera. L'industria comunitaria, inoltre, non è riuscita a ripercuotere adeguatamente tali aumenti di costi sui propri clienti, a causa della presenza sul mercato delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo. Di conseguenza, gli utili dell'industria comunitaria si sono ridotti e sono scesi al di sotto del punto di pareggio nel PI.

**(96)** In considerazione di quanto sopra, si è concluso che nel PI l'industria comunitaria ha comunque subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

D. CARATTERE DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE E PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO

**(97)** Le misure iniziali scadono il 18 febbraio 2005. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di base, è stato pertanto esaminato se la scadenza delle misure esistenti rischierebbe di comportare il persistere del dumping e del pregiudizio. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato anche esaminato se le circostanze relative al dumping e al pregiudizio siano mutate in maniera significativa e se tale cambiamento possa essere ritenuto di carattere durevole.

**(98)** È emerso che nel PI il prodotto in esame era ancora oggetto di dumping sul mercato comunitario (considerando 25 e 50). A tale proposito, i margini di dumping per il prodotto in esame originario di ciascuno dei paesi oggetto del procedimento erano molto vicini ai margini di dumping rilevati nell'inchiesta iniziale. Inoltre, nei paesi in questione esistono ancora enormi capacità di produzione non utilizzate nel PI. È stato altresì notato che sul mercato comunitario venivano ancora venduti notevoli quantitativi di importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina e che dal 2000 la quota di mercato di tali importazioni è cresciuta costantemente. Ciò spiega il chiaro interesse degli esportatori croati e ucraini per il mercato dell'Unione europea. Quanto sopra premesso, si ritiene che non vi sia motivo di dubitare che il livello del dumping rilevato sia di natura durevole e che, qualora si lasciassero scadere le misure iniziali, la probabilità del persistere del dumping sarebbe elevata.

**(99)** Benché l'industria comunitaria si sia in parte ripresa dagli effetti di precedenti importazioni in dumping originarie, tra l'altro, della Croazia e dell'Ucraina, è emerso che tale industria subiva ancora un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. I margini di pregiudizio rilevati nel corso dell'inchiesta erano superiori rispetto a quelli dell'inchiesta iniziale, poiché le importazioni oggetto di dumping hanno continuato ad avere prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, nonostante un aumento dei costi generalizzato a livello mondiale. In considerazione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sulla redditività (considerando 79) e sulla quota di mercato dell'industria comunitaria (considerando 74), nuovamente in calo tra il 2001 e il PI, si conclude che le circostanze che hanno determinato il pregiudizio sono di carattere duraturo e che la scadenza delle misure iniziali comporterebbe probabilmente il persistere del pregiudizio.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

**(100)** È stato anche esaminato se il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, riscontrato nella precedente inchiesta, risultasse presente anche in questa inchiesta. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

**(101)** Nonostante le misure in vigore, che in un primo momento, nel 2000, avevano determinato una riduzione delle importazioni, i produttori esportatori della Croazia e dell'Ucraina hanno successivamente incrementato la loro quota di mercato nella Comunità dal 4,2 % al 5,5 % nel periodo considerato. Anche quando, tra il 2001 e il PI, i consumi sono diminuiti, è stato osservato un aumento della loro quota di mercato. Contemporaneamente, dal 2000 al PI, l'industria comunitaria ha perso parte della sua quota di mercato, ha dovuto ridurre sensibilmente la produzione nel PI e ha subito una flessione della redditività. Cronologicamente l'aumento delle importazioni originarie dei paesi in questione, con prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, e la peggiorata situazione dell'industria comunitaria coincidono. Pertanto, tali importazioni possono avere ancora contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**(102)** Le importazioni originarie di altri paesi terzi, quali la Repubblica ceca, la Polonia e la Repubblica slovacca, non ancora membri della Comunità durante il periodo dell'inchiesta, nonché della Romania o della Russia possono anch'esse aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**(103)** Occorre notare che, nell'intero periodo considerato, sulle importazioni originarie dei cinque paesi di cui sopra erano in vigore dazi antidumping, che andavano dal 9,8 % al 38,2 %, e impegni. È attualmente in corso un riesame relativo alle misure in vigore sulle importazioni originarie della Russia e della Romania (considerando 4).

**(104)** Nel periodo dell'inchiesta, le importazioni originarie della Russia rappresentavano una quota di mercato del 3,3 %. I loro prezzi medi di importazione, inclusivi dei dazi antidumping, erano di circa il 20 % inferiori ai prezzi delle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina. Dato il loro livello di prezzi, le importazioni originarie della Russia hanno verosimilmente contribuito al pregiudizio. Tuttavia, in considerazione della loro quota di mercato, inferiore a quella detenuta dai paesi in questione, le importazioni originarie della Russia non possono da sole aver causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Nel PI, le importazioni originarie della Romania rappresentavano una quota di mercato del 3,5 %. I prezzi delle importazioni originarie della Romania, inclusivi dei dazi antidumping, sono più elevati dei prezzi delle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina, ma comunque inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Da ciò si può concludere che anche questi possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si ritiene comunque che qualunque possibile effetto delle importazioni originarie della Russia e della Romania non sarebbe tale da modificare le conclusioni secondo cui esiste un autentico e sostanziale nesso di causalità tra le importazioni di tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

**(105)** I prezzi delle importazioni originarie dei paesi all'epoca candidati, Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia, inclusivi dei dazi antidumping, erano anch'essi sensibilmente più elevati dei prezzi delle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina, ma comunque inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. La loro quota di mercato complessiva durante il PI era del 14,2 %. Benché anche tali importazioni potrebbero aver contribuito al pregiudizio, è possibile concludere, in base al loro livello di prezzo, che il loro contributo non può che essere stato limitato.

**(106)** In considerazione del fatto che i prezzi delle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, non esistono elementi per ritenere che le importazioni sopra citate, la cui sottoquotazione dei prezzi comunitari è nella maggior parte di minore entità, possano annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

**(107)** Le importazioni originarie di diversi altri paesi terzi nel PI hanno rappresentato complessivamente una quota di mercato pari all'8,9 %. Per quanto riguarda l'elevato livello dei prezzi di tali importazioni, prevalentemente ben superiori ai prezzi dell'industria comunitaria, non esistono elementi per ritenere che tali importazioni possano annullare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

**(108)** Altri produttori comunitari, che non hanno collaborato all'inchiesta, hanno incontrato i medesimi problemi di aumenti dei costi della materia prima e sono stati costretti a incrementare il più possibile i propri prezzi. Nulla induce a pensare che questi concorrenti abbiano potuto causare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**(109)** A partire dal 2001, il consumo nella Comunità si è ridotto. Tuttavia, la contrazione delle vendite comunitarie è stata percentualmente superiore rispetto a quella del consumo e l'industria comunitaria ha perso quote di mercato, mentre i paesi in questione hanno nello stesso periodo incrementato la propria quota di mercato comunitario. Si conclude che tale fattore non annulla il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. Nel corso dell'inchiesta non sono stati individuati altri fattori che potrebbero aver causato pregiudizio.

**(110)** In base all'analisi sopra illustrata degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria, si conclude che il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, riscontrato nella precedente inchiesta, non è stato annullato.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

**1.** Considerazioni di ordine generale

**(111)** Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non sarebbe nell'interesse della Comunità mantenere i dazi antidumping nei confronti delle importazioni originarie dei paesi in questione. La Commissione ha inviato questionari agli importatori e agli utilizzatori industriali. Una risposta completa al questionario è pervenuta da un importatore, la Comercial de Tubos, S.A., Spagna.

**(112)** Dall'industria utilizzatrice non sono giunte risposte al questionario. Nel corso dell'inchiesta non si sono manifestati fornitori. Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato, sono state raggiunte le seguenti conclusioni.

**(113)** Va ricordato che, nell'inchiesta precedente, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l'attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure antidumping sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo sulle parti coinvolte ad opera delle misure antidumping esistenti.

**2.** Interesse dell'industria comunitaria

**(114)** Si ricorda che l'industria comunitaria era composta da cinque produttori che occupano circa 2 470 unità di personale per la produzione e la vendita dei tubi senza saldatura. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell'industria comunitaria sopra riportati hanno mostrato un deterioramento dei risultati finanziari nel periodo dell'inchiesta. Nonostante il consumo di tubi senza saldatura nella Comunità sia aumentato nel 2000 e nel 2001, per poi nuovamente ridursi nel PI, l'industria comunitaria non è riuscita a raggiungere una stabilità finanziaria.

**(115)** In effetti, nel 2000 e nel 2001 l'industria si era ripresa in modo parziale. Considerata tuttavia la situazione finanziaria prevalente dell'industria comunitaria, è chiaro che le misure antidumping sarebbero nell'interesse di tale industria.

**3.** Interesse degli importatori indipendenti

**(116)** In linea di massima, l'importatore che ha collaborato non si è opposto al mantenimento delle misure antidumping. Non sono pervenuti altri commenti da importatori che importavano il prodotto in esame dalla Croazia o dall'Ucraina.

**(117)** Le misure antidumping sono volte a ripristinare una situazione di commercio leale, non a vietare le importazioni o a ostacolare le attività degli importatori della Comunità. Qualunque misura proposta deve infatti essere fissata a un livello tale da consentire il proseguimento delle importazioni anche in futuro, ma a prezzi non di dumping o, se inferiori, non pregiudizievoli.

**(118)** Dal momento che le importazioni a prezzi equi possono comunque entrare nel mercato comunitario, è probabile che l'attività tradizionale degli importatori continui anche qualora siano istituite misure antidumping sulle importazioni in dumping.

**4.** Interesse dei fornitori

**(119)** Nel corso dell'inchiesta non si sono manifestati fornitori. Si conclude pertanto che, relativamente all'interesse dei fornitori, non esistono motivi validi che impediscano l'istituzione di misure.

**5.** Interesse degli utilizzatori

**(120)** Nella precedente inchiesta era stato concluso che qualunque effetto sui prezzi derivante dalle misure antidumping non sarebbe stato significativo per le industrie utilizzatrici a valle. Tale conclusione si basava sul fatto che i tubi senza saldatura rappresentavano solo un piccolo elemento dei costi totali delle industrie utilizzatrici (comprese le industrie chimiche e petrolchimiche, le centrali elettriche e le industrie automobilistica e della costruzione). Non essendo pervenute osservazioni che contraddicessero le precedenti risultanze e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte degli utilizzatori nella presente inchiesta, si ritiene che un effetto delle misure antidumping sui prezzi sarebbe trascurabile per le industrie utilizzatrici a valle.

**6.** Aspetti relativi alla concorrenza

**(121)** Occorre notare che dalla decisione 2003/382/CE della Commissione [^9] risulta che alcuni produttori comunitari hanno partecipato a un accordo anti-concorrenziale riguardante parti del prodotto in esame fino al 1995. Di conseguenza, né l'inchiesta iniziale, il cui PI andava dal 1 o novembre 1997 al 31 ottobre 1998 (e il cui periodo considerato era compreso tra il gennaio 1997 e la fine del PI), né la presente inchiesta di riesame sono state influenzate da pratiche anticoncorrenziali.

**7.** Conclusioni sull'interesse della Comunità

**(122)** Il mantenimento di misure nei confronti delle importazioni di tubi senza saldatura originari dei paesi in questione sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria. Per quanto attiene tanto agli importatori/operatori commerciali quanto alle industrie utilizzatrici, si ritiene che l'eventuale impatto sui prezzi dei tubi senza saldatura sarebbe di portata marginale.

**(123)** In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di tubi senza saldatura originari dei paesi in questione.

G. MISURE ANTIDUMPING

**1.** Livello di eliminazione del pregiudizio

**(124)** Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

**(125)** Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente a eliminare il pregiudizio causato da queste importazioni, senza tuttavia superare il margine di dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato in questo calcolo è pari al 5 % del fatturato. Tale margine è lo stesso utilizzato nell'inchiesta iniziale, dal momento che non vi sono elementi che ne giustifichino il cambiamento. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile del 5 %.

**(126)** Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, quale era stato utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione.

**2.** Modifica delle misure

**(127)** Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i dazi antidumping in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della Croazia e dell'Ucraina debbano essere modificati. I nuovi dazi antidumping dovrebbero essere fissati a un livello che rifletta i margini di pregiudizio rilevati, visto che i margini di dumping rilevati per tutte le società in Croazia e in Ucraina sono risultati più elevati dei margini di pregiudizio calcolati. Visto l'elevato livello di collaborazione (più dell'80 % degli esportatori del prodotto in esame dall'Ucraina alla Comunità), il margine residuo per l'Ucraina dovrebbe essere fissato allo stesso livello di quello stabilito per i produttori esportatori OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», che hanno collaborato.

**(128)** Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

**(129)** Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping per società (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^10] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

**(130)** Si propongono pertanto i seguenti dazi antidumping:

| Paese | Società | Margine di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Dazio antidumping proposto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Croazia | Tutte le società | 38,8 % | 38,9 % | 38,8 % |
| Ucraina | Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk | 51,9 % | 91,0 % | 51,9 % |
| OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | 64,1 % | 97,3 % | 64,1 % |  |
| Tutte le altre società | 64,1 % | 97,3 % | 64,1 % |  |

**(131)** Dall'istituzione delle misure proposte si darà inizio al calcolo di un nuovo periodo di cinque anni di validità per le misure stesse. Pertanto, le misure non scadranno il 18 febbraio 2005, come indicato nell'avviso di imminente scadenza pubblicato il 27 agosto 2004 [^11] .

**3.** Sviluppi dopo il PI riguardanti l'esportatore croato

**(132)** Dopo la pubblicazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali era stato giudicato opportuno modificare le misure, il governo croato ha informato la Commissione del fatto che la Mechel Željezara Ltd, unico produttore della Croazia, è stata liquidata e ha cessato la produzione nell'autunno 2004. Al suo posto, la Fondazione croata per la privatizzazione, un ente governativo responsabile del processo di privatizzazione in Croazia, ha fondato una nuova entità, la Valjaonice Cijevi Sisak d.o.o («Valjaonice»). La nuova società non ha apparentemente ancora iniziato la produzione e sta rilevando le attività della Mechel Željezara Ltd.

**(133)** Tuttavia, secondo le informazioni pervenute, la Valjaonice manterrebbe la stessa capacità produttiva della Mechel Željezara Ltd e intenderebbe continuare la produzione del prodotto in esame. Di conseguenza, l'arresto della produzione non può considerarsi di carattere duraturo e non può dunque avere un'incidenza sulle risultanze dell'inchiesta.

**(134)** Tuttavia, laddove la situazione della società mostrasse cambiamenti tali da giustificare un riesame delle misure, un tale riesame verrebbe avviato.

**4.** Impegni

**(135)** Con la decisione 2000/137/CE, la Commissione ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte dell'unico produttore esportatore croato. Anche questo impegno della Mechel Željezara Ltd è stato sottoposto al riesame.

**(136)** Mediante tale impegno, la Mechel Željezara Ltd si vincolava a vendere ai suoi acquirenti indipendenti fino a un determinato quantitativo del prodotto interessato per l'esportazione nella Comunità a prezzi rivisti. La Mechel Željezara Ltd si impegnava inoltre a garantire che i suoi prezzi per gruppo di prodotto fossero allineati alla struttura dei prezzi in uso nella Comunità.

**(137)** Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, gli impegni hanno la finalità di eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, ciò che si ottiene se l'esportatore aumenta i propri prezzi o cessa di effettuare esportazioni a prezzi di dumping. L'inchiesta ha dimostrato che il tipo di impegno inizialmente accettato nel presente caso non ha avuto l'effetto di riportare i prezzi a livelli non pregiudizievoli e di ripristinare sul mercato comunitario una situazione di concorrenza leale. Pertanto, nel presente caso, l'impegno accettato dalla Mechel Željezara Ltd non è considerato un mezzo appropriato ed efficace di eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping. Come precedentemente detto, la Mechel Željezara Ltd è stata recentemente liquidata. Pertanto l'impegno non è più considerato valido.

**(138)** A seguito della comunicazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si è concluso della necessità di modificare il livello del margine antidumping esistente, le società ucraine OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube» e il loro operatore commerciale collegato/società di holding «Interpipe» hanno offerto un impegno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

**(139)** Queste società ucraine sono produttori di diversi tipi di prodotti d'acciaio che possono essere venduti insieme al prodotto in esame. Ciò comporta un aumento del rischio di compensazione incrociata, vi è il rischio cioè che i prezzi oggetto di un impegno siano rispettati da un punto di vista formale, ma che per i prodotti diversi da quelli in esame, quando venduti con quelli in esame, vengano praticati prezzi più bassi. Inoltre, in considerazione dell'instabilità dei prezzi, i prezzi minimi all'esportazione che la società era disposta a offrire erano a livelli non sufficienti a eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Di conseguenza, l'offerta non ha potuto essere accettata.

**(140)** Inoltre, la società ucraina Dnipropetrovsk Tube Works (DTW) ha dichiarato di offrire un impegno, senza però indicare la natura di tale impegno né un prezzo minimo da rispettare. Di conseguenza, l'offerta non ha potuto essere presa in considerazione.

H. DISPOSIZIONI FINALI

**(141)** Le parti interessate sono state informate di tutti i fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva proporre una modifica del regolamento in vigore ed è stata data loro l'opportunità di presentare osservazioni e chiedere di essere sentite. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove opportuno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 348/2000 è modificato come segue:

| 1) | \| «Paese \| Società \| Aliquota del dazio<br>(%) \| Codice addizionale TARIC \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Croazia \| Tutte le società \| 38,8 \| — \|; \| Ucraina \| Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk \| 51,9 \| A614 \|; \| OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant “Nikotube”, Nikopol \| 64,1 \| A615 \| \|; \| Tutte le altre società \| 64,1 \| A999 » \| \| |
| --- | --- |

2) L'articolo 2 è soppresso.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. ASSELBORN

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_045_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1515/2002 ( [GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_228_R_TOC) ).

[^3] [GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_046_R_TOC) . Decisione modificata dalla decisione 2002/669/CE ( [GU L 228, del 24.8.2002, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_228_R_TOC) ).

[^4] [GU C 288 del 23.11.2002, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2002_288_R_TOC) .

[^5] [GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2002_288_R_TOC) .

[^6] [GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_246_R_TOC) .

[^7] Avviso 246/02 ( [GU C 246 del 12.10.2002, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2002_246_R_TOC) ) e avviso 68/06 ( [GU C 68 del 18.3.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_068_R_TOC) ).

[^8] Decisione 2000/137/CE.

[^9] [GU L 140 del 6.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_140_R_TOC) .

[^10]

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

[^11] [GU C 215 del 27.8.2004, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_215_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1515/2002 ().
[^3]: . Decisione modificata dalla decisione 2002/669/CE ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: Avviso 246/02 () e avviso 68/06 ().
[^8]: Decisione 2000/137/CE.
[^9]: .
[^11]: .