# REGOLAMENTO (CE) N. 222/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile per l’attuazione degli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti nel settore degli ortofrutticoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 48,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti [^2] , stabilisce i parametri di calcolo e i massimali dell’aiuto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Detti parametri e detti massimali non sono né versati né riscossi. Ad essi non si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [^3] .

**(2)** I suddetti parametri e massimali si applicano per ciascuna delle rate di versamento dell’aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1943/2003. Per la loro espressione nella moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98, occorre utilizzare il tasso di cambio in vigore il primo giorno del periodo per il quale sono concessi tali aiuti.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1943/2003.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1943/2003, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il tasso di cambio applicabile agli importi in euro di cui al paragrafo 2 è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale sono concessi gli aiuti di cui trattasi.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_286_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2113/2004 ( [GU L 366 dell’11.12.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_366_R_TOC) )

[^3] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2113/2004 ()
[^3]: .