# REGOLAMENTO (CE) N. 204/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) [^2] , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

**(2)** Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o aprile 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 153 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1204/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Ogni domanda di titoli di importazione, presentata nel mese di gennaio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta integralmente.

**2.** I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ammontano a 66 495 capi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 30.6.2004, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_230_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: .