# REGOLAMENTO (CE) N. 67/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi [^1] , in particolare l'articolo 11,

considerando quando segue:

**(1)** Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2702/1999 prevedono i criteri per stabilire i mercati e i prodotti che possono essere oggetto di azioni d’informazione e/o di promozione in paesi terzi. Tali mercati e prodotti sono elencati nell’allegato al regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione [^2] .

**(2)** L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2702/1999 impone alla Commissione di redigere ogni due anni un elenco dei mercati e prodotti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento.

**(3)** È necessario rivedere l’elenco dei mercati interessati per tenere conto del fatto che la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia e l’Ucraina sono mercati d’esportazione di particolare interesse per alcuni Stati membri e con un potenziale di esportazione per la Comunità in generale.

**(4)** I fiori e le piante sono prodotti per i quali l’equilibrio di mercato potrebbe essere migliorato grazie ad azioni d’informazione e/o di promozione generica nei paesi terzi. Occorre pertanto includere tali prodotti nell’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di azioni di promozione nei paesi terzi.

**(5)** È opportuno estendere il riferimento al formaggio e allo iogurt nell’allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 per includervi i prodotti lattiero-caseari in generale.

**(6)** I prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari [^3] , o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [^4] , e i prodotti dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^5] , sono prodotti di qualità la cui produzione è ritenuta prioritaria nell’ambito della politica agricola comune. Occorre pertanto includere tali prodotti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 in modo da garantire che essi possano avvantaggiarsi di tutte le azioni d’informazione e di promozione del regime promozionale per i paesi terzi.

**(7)** Il regolamento (CE) n. 2879/2000 deve essere pertanto modificato.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso nella riunione congiunta del comitato di gestione in materia di promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_327_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 ( [GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_357_R_TOC) ).

[^2] [GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1806/2004 ( [GU L 318 del 19.10.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_318_R_TOC) ).

[^3] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 ( [GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_232_R_TOC) ).

[^4] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^5] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione ( [GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_272_R_TOC) ).

«ALLEGATO 1. **Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali:** Svizzera Norvegia Romania Bulgaria Croazia Bosnia-Erzegovina Serbia e Montenegro Ex Repubblica iugoslava di Macedonia Turchia Ucraina Russia Giappone Cina Corea del Sud Sud-est asiatico India Medio Oriente Africa settentrionale Repubblica sudafricana America settentrionale America latina Australia e Nuova Zelanda. 2. **Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi:** — Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; preparazioni alimentari a base di tali prodotti — Carni di pollame di qualità — Latte e prodotti lattiero-caseari — Olio d'oliva e olive da tavola — Vini da tavola con indicazione geografica, VQPRD — Bevande spiritose con indicazione geografica o tradizionale riservata — Ortofrutticoli freschi e trasformati — Prodotti trasformati a base di cereali e riso — Lino tessile — Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale — Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) o specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92 del Consiglio — Prodotti dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio .»

[GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) .

[GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) .

[GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) .»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1806/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione ().