# REGOLAMENTO (CE) N. 12/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^1] , e in particolare il suo articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. A motivo della natura severa di tali norme, sono state previste misure transitorie.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio [^2] , accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas [^3] , accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas.

**(4)** La Commissione ha richiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per consentire la fissazione di norme alternative di trasformazione per impianti di compostaggio e di produzione di biogas. L’EFSA dovrebbe emettere il suo parere per la fine del 2004. In attesa del parere dell’EFSA, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per evitare perturbazioni del mercato.

**(5)** Occorre, pertanto, prolungare ulteriormente la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, affinchè gli Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le norme nazionali in materia trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione di biogas.

**(6)** Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 809/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

## **Articolo 2**

All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 810/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione ( [GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_112_R_TOC) ).

[^2] [GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_117_R_TOC) .

[^3] [GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_117_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .