# DIRETTIVA 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari [^2] è una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La direttiva riguarda l’eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, secondo la loro destinazione, con i prodotti alimentari.

**(2)** L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che le misure specifiche devono prescrivere una dichiarazione scritta attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti.

**(3)** Tale obbligo non è stato ancora previsto nella direttiva 84/500/CEE. Esso deve essere stabilito per tutti gli oggetti di ceramica che siano destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, in modo che tali oggetti siano chiaramente distinti da quelli decorativi.

**(4)** Le autorità competenti nazionali devono avere accesso a tutti i documenti attestanti che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Di conseguenza, il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire, su richiesta, le informazioni riguardanti le analisi effettuate.

**(5)** La direttiva 84/500/CEE stabilisce un determinato metodo per l’analisi del piombo e del cadmio. In questo campo si sono registrati progressi tecnologici e il metodo analitico definito nella direttiva è soltanto uno dei vari metodi possibili. La presente direttiva deve recepire i progressi tecnologici e fissare un insieme di criteri di efficienza cui i metodi analitici devono conformarsi, tenendo conto della direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari [^3] .

**(6)** In base al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale costituito dalla libera circolazione degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, è necessario e opportuno fissare norme per la corretta applicazione della direttiva 84/500/CEE. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all’articolo 5, terzo comma, del trattato.

**(7)** La direttiva 84/500/CEE deve essere modificata di conseguenza.

**(8)** Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 84/500/CEE è modificata nel modo seguente:

1) È inserito il seguente articolo 2 *bis* : «Articolo 2 bis 1. Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio . La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva. 2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all’articolo 2. Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove. [GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_338_R_TOC) .» "

2) L’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente direttiva.

3) È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo è contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni in modo da: a) permettere gli scambi commerciali e l’utilizzazione di oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2006; b) vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_338_R_TOC) .

[^2] [GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_277_R_TOC) .

[^3] [GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_077_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/4/CE ( [GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_019_R_TOC) ).

«ALLEGATO II METODI DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DI PIOMBO E DI CADMIO 1. Obiettivo e campo di applicazione Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio. 2. Principio La determinazione della cessione specifica di piombo e/o di cadmio è effettuata attraverso un metodo di analisi strumentale che soddisfa i criteri di efficienza di cui al punto 4. 3. Reagenti — Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie. — Per acqua s’intende sempre acqua distillata o acqua di qualità equivalente. 3.1. Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all’acqua e completare a 1 000 ml. 3.2. Soluzioni madre Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1 000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nella soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1. 4. Criteri di efficienza del metodo di analisi strumentale 4.1. Il limite di rilevamento del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a: — 0,1 mg/l per il piombo, — 0,01 mg/l per il cadmio. Il limite di rilevamento è definito come la concentrazione dell’elemento nella soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1, che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell’apparecchio. 4.2. Il limite di quantificazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a: — 0,2 mg/l per il piombo, — 0,02 mg/l per il cadmio. 4.3. *Recupero* . Il recupero di piombo e di cadmio aggiunto alla soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1, deve situarsi tra l’80 % e il 120 % della quantità addizionata. 4.4. *Specificità* . Il metodo di analisi strumentale utilizzato dev’essere esente da interferenze matriciali o spettrali. 5. Metodo 5.1. Preparazione del campione Il campione dev’essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova. Lavare il campione in una soluzione contenente un detergente liquido di tipo domestico a una temperatura di circa 40 °C. Sciacquare il campione anzitutto in acqua corrente e successivamente in acqua distillata o di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova. 5.2. Determinazione del piombo e/o del cadmio — Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell’allegato I. — Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell’oggetto studiato. — Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione. — Effettuare le determinazioni di piombo e/o cadmio in condizioni adeguate.»

«ALLEGATO III DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ La dichiarazione scritta di cui all’articolo 2 *bis* , paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni: 1) identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità; 2) identità dell’oggetto; 3) data della dichiarazione; 4) attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente i prodotti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.»

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/4/CE ().